CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02632/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 04;07/1973 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso in epigrafe, con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano disponeva la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale concesso ad [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento dell'8 aprile 2024, decorrente dal 17 marzo 2025. [OSCURATO:PERSONA] che il Tribunale di sorveglianza di Milano valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziando che il 17 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA], trovandosi all'interno della Stazione dei Carabinieri di Sant'[OSCURATO:PERSONA], alla presenza della moglie e del figlio, al quale era stato sequestrato un veicolo, accusava i militari di avergli rovinato la vita e assumendo nei loro confronti un atteggiamento intimidatorio, con il «rischio di degenerazione della situazione». [OSCURATO:PERSONA] che tali conclusioni appaiono pienamente rispettose della giurisprudenza di legittimità consolidata secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio della condotta del condannato, antecedente e susseguente alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica delle misure alternative alla detenzione applicate e della loro efficacia rispetto al processo trattamentale intrapreso dal condannato (tra le altre, Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001 - 01; Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso