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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2023

Cassazione n. 37606/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 del TRIBUNALE di TRANI1 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza dell'8 febbraio 2021, il Tribunale di Trani ha dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 5 e 6 della Legge 283 del 1962, ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione, condannando l'imputato alla pena dell'ammenda di euro 400,00.

Considerato che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, ricorso in appello, convertito in ricorso per cassazione, tramite il difensore non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

Rilevato che la sottoscrizione dei motivi d'impugnazione da parte del difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (ex multis, Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000).

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA] igliere stensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 del TRIBUNALE di TRANI1 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza dell'8 febbraio 2021, il Tribunale di Trani ha dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 5 e 6 della Legge 283 del 1962, ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione, condannando l'imputato alla pena dell'ammenda di euro 400,00. Considerato che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, ricorso in appello, convertito in ricorso per cassazione, tramite il difensore non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Rilevato che la sottoscrizione dei motivi d'impugnazione da parte del difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (ex multis, Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000). Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA] igliere stensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 37606/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris