CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 18687/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rea [OSCURATO:PERSONA] consortile a responsabilità limitata, rappresentata edifesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, ViaAttilio Regolo, n. 19, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– controricorrente –avverso la sentenza del Giudice di Pace di Imola, n. 263/2021,pubblicata il 22 luglio 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2022dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27785/2021Numero sezionale 5496/2022Numero di raccolta generale 18687/2022Data pubblicazione 09/06/2022Rilevato che:con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Imola ha condannatoItas Mutua al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l., della sommadi € 717,22, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno, ad essaceduto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bologna, rappresentato dal costo peril servizio di pulizia e ripristino reso da [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza disinistro stradale attribuito a responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] assicurataper la r.c.a. con [OSCURATO:PERSONA];tale sentenza è impugnata per cassazione dalla [OSCURATO:PERSONA], conricorso affidato a unico mezzo, cui resiste la società intimata,depositando controricorso;essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione delricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato haredatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decretodi fissazione dell’adunanza della Corte;considerato che:è superfluo dar conto del motivo d'impugnazione, giacché il ricorsova dichiarato inammissibile;esso è stato, intatti, proposto contro una sentenza pronunciata dalgiudice di pace che, in quanto tale, doveva essere censurata conl’appello (a critica limitata, ex art. 339, comma terzo, cod. proc. civ.,trattandosi di causa decisa secondo equità, ex art. 113, comma secondo,cod. proc. civ., ratione valoris), e non con ricorso per cassazione;come ripetutamente chiarito da questa Corte, infatti, tutte lesentenze del Giudice di pace (siano esse pronunciate secondo equità osecondo diritto) pubblicate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio2006, n. 40, come nel caso in esame, sono impugnabili solo conl'appello, e l'eventuale circostanza che siano pronunciate secondoequità rileva unicamente quanto ai motivi per cui ne è ammessal’impugnazione che, nel caso indicato per ultimo, sono solo quelli per cuiera prima ammesso il ricorso per cassazione;la sentenza in oggetto, pertanto, non era impugnabile con ricorsoNumero registro generale 27785/2021Numero sezionale 5496/2022Numero di raccolta generale 18687/2022Data pubblicazione 09/06/2022per cassazione, ma solo con l'appello dinanzi al giudice individuato aisensi dell'art. 341 cod. proc. civ. (v. in tal senso, ex multis, Cass.19/10/2018, n. 26527; 18/01/2018, n. 1213; nonché Cass. 27/04/2018n. 10163; 15/12/2017, n. 30255; 17/11/2017, n. 27356);alla soccombenza segue la condanna della ricorrente alla rifusione, infavore della controricorrente, delle spese processuali, liquidate come dadispositivo;va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per ilricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13; P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, liquidate in Euro 550 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma il 25 maggio 2022Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])