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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 marzo 2024

Cassazione n. 12290/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2136 R.G. anno2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in N A [OSCURATO:PERSONA] 263, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA],, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] G. Bovio n.22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; interveniente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] SPA, [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE; intimata Sez.

I–RG 2136/2023 camera di consiglio6.3.2024 avverso la sentenza n. 2616/2022 emessa da CORTE D'[OSCURATO:PERSONA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6marzo 2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha convenutoin giudizio, innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. , deducendo di aver intrattenuto, presso la stessa, alcuni rapporti di conto corrente con apertura di credito e di gestione di portafoglio, in cui avevano trovato regolamento linee di finanziamento autoliquidante di classe superiore, organizzate sotto la forma di anticipo su fatture.La società ha fatto valere l’invalidità totale o, in subordine, parziale, dei contratti per difetto di forma scritta, domandato ri determin arsi le poste di dare e avere e richiesto l’accertamento negativo del debito risultante alla data del 31dicembre 2010del conto corrente n. 632175.34.

Si è costituita la banca convenuta, la quale ha propostodomanda riconvenzionale di condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di € 124.061,04, corrispondente all’esposizione maturata con riferimento ai rapporti intrattenuti.

Essa convenuta ha chiesto e ottenuto di essere autorizzata alla chiamata in causa del fideiussore, [OSCURATO:PERSONA] , cui ha esteso la domanda riconvenzionale di condanna. [OSCURATO:PERSONA] r i ha eccepito l’improcedibilità e, nel merito, l’infondatezza della domanda formulata nei suoi confronti.

Il Tribunale, con la sentenza di primo grado, ha accertato alla data del 30giugno 2014 un saldo contabile a favore del correntista di € 44.017,62 sul conto corrente n. 632175.34 ; ha dichia rato inammissibili le domande di compensazione legale e giudiziale Sez.

I–RG 2136/2023 camera di consiglio6.3.2024 formulate da parte attrice e dalla terza chiamata; ha rigett ato le domande di nullità dei contratti;ha accolto la domanda riconvenzionale della banca condannando, per l’effetto, l’attrice e la terza chiamata, in solido, al pagamento dell’importo richiesto, di € 124.061,04, oltre interessi.

2. ― In sede di gravame la Corte di appello di Napoli ha riformato parzialmente questa decisione: ha rideterminato in € 80.043,42 l’ammontare dovuto in conseguenza della compensazionedelle partite di debitoe credito tra le parti e ha condannato la debitrice pri n cipale e la prestatrice della fideiussione al pagamento di detto importo, oltre interessi.

3. ― Ricorre per cassazione, con un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito.

E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 bis c.p.c..

A fronte di essa, la parte ricorrente ha domandato la decisione della causa.

Vi è memoria della parte istante. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― La proposta ha il tenore che segue: «[L]’unico motivo deduce la violazione di legge, per avere la Corte territoriale escluso dal novero dei contratti soggetti a mediazione obbligatoria la fideiussione rilasciata dalla ricorrente in favore della banca; «il motivo è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., atteso il principio, dal quale il ricorso non offre idonei argomenti per discostarsi, per il quale ‘In tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari Sez.

I–RG 2136/2023 camera di consiglio6.3.2024 e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico’(Cass. 21 ottobre 2022, n. 31209)».

2. ― [OSCURATO:PERSONA] condivide i rilievi formulati nella pronuncia richiamata nella proposta di definizione della controversia.

In tale decisionesi è osservato: «[Q]uesta Corte ha adottato una lettura rigorosa e non estensiva della nozione di ‘contratti bancari e finanziari’ per cui la legge prescrive l'obbligo della mediazione, escludendo, per esempio, che le controversie derivanti da contratti di leasing immobiliare siano assoggettate alla mediazione preventiva obbligatoria.

«Al riguardo è stato infatti affermato che la norma che prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per i contratti ‘bancari e finanziari’ contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel testo unico bancario (d.lgs. n. 385 del 1993), e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal testo unico finanziario (d.lgs. n. 58 del 1998) e che non si può dunque estendere l'obbligo di mediazione alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, a questo sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all'acquisto o all'utilizzo dello specifico bene coinvolto (Cass. 13 maggio 2021, n. 12883; Cass. 22novembre 2019, n. 30520).

«Analogamente si è ispirata a una lettura restrittiva la pronuncia di questa Corte (Cass. 20maggio 2020, n. 9204) secondo la quale la controversia avente ad oggetto il pagamento di un assegno bancario a persona diversa dall'effettivo beneficiario, non è sottoposta alla mediazione obbligatoria, trattandosi di fattispecie che non rientra nell'ambito dei contratti bancari, perché la convenzione di assegno, se Sez.

I–RG 2136/2023 camera di consiglio6.3.2024 può trovarsi inserita anche nel corpo dei detti contratti, conserva sempre la propria autonomia, rientrando l'assegno nel novero dei servizi di pagamento ai sensi dell’art. 2, lett. g), d.lgs. n. 11 del 2010, che prescindono dalla natura ‘bancaria’ del soggetto incaricato di prestare il relativo servizio.

«Tanto premesso, l'esclusione della tipicità della fideiussione come contratto bancario, regolato come tale dal codice civile o dal testo unico bancario, porta ad escludere l'obbligatorietà della mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis d.lgs.n. 28 del 2010 ».

Val la pena di aggiungere che in ambito bancario il procedimento di mediazioneobbligatoria contemplato dall’art. 5 d.lgs. n. 2 8 del 2010 è, perprevisione contenuta nel primo comma dell’articolo, alternativo a quello contemplato dall’art. 128-bist.u.b. e che quest’ultimo non si estende a tutti i rapporti contrattualiriconducibili agli operatori bancari e finanziari di cui all’art. 115 dello stesso testo unico.

Infatti, il cit. art. 128-bisdispone, al primo comma, che sia il CICR a stabilire i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione dell e controversie e di composizione dell’organo decidente; ebbene, la delib.

CICR del 29 luglio 2008ha precisato che dette procedure riguardano le controversie tra intermediari e clienti, definendo cliente«il soggetto che ha o ha avuto con l’intermediario un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari»: come è evidente, esula da tale definizione la figura del fideiussore.

E ’ da credere , dunque, che anche sul piano sistematicosi imponga una interpretazione restrittiva, nel senso sopra indicato, risultando diversamente incongrua l’alternativitàdi meccanismi di definizione conciliativa aventi diverso ambito applicativosul piano soggettivo.

E tale opzione ricostruttiva si saldacon le indicazioni che possono trarsi dalla relazion e illustrativa al d.lgs. n. 28 del 2010, ove è osservato che il settore dei contratti di servizi(assicurativi, bancari e finanziari) « già vanta diffuse esperienze di composizione bonaria, che potranno essere messe utilmente a Sez.

I–RG 2136/2023 camera di consiglio6.3.2024 profitto anche nel nuovo procedimento di mediazione introdotto»: con ciò auspicandosi un sostanziale allineamento , nella loro funzionalità operativa,dei moduli procedimentali operanti all’interno del medesimo settore.

3. ─ Il ricorso è in conclusione inammissibile

4. ─ Le spese processuali seguono la soccombenza.Esse vanno liquidate un favore della controparte della ricorrente, che è cessionaria del credito litigioso.Come è noto, nel giudizio di cassazione, mancando un'espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicare difese, è inammissibile l'intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa od ove tale costituzione non abbia riguardato ildiritto oggetto di cessione (Cass. 1 marzo 2022, n. 6774; Cass. 10 ottobre 2019, n. 25423).

Quanto alla legittimazione all’intervento, vale osservare che è stato depositato l’estratto della Gazzetta ufficiale recante menzione della cessionein blocco a [OSCURATO:SOCIETA]. dei crediti che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva acquistato mediante trasferimento pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 10 del 23 gennaio 2020: il che è sufficiente a ritenere integrata la condizione del subentro di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] nel rapp orto di obbligazione, tenuto anche conto della genericità della contestazione sul punto svolta, in memoria, dalla ricorrente.

Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, va disposta condanna della parte istante a norma dell’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c..

Le dette disposizioni, cui fa rinvio l'art. 380-bisc.p.c., sono difatti immediatamente applicabili giusta il comma 1 dell’art. 35 del d,lgs. n. 149/2022 ai giudizi ─ come quello in esame ─ introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 e per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio (Cass. Sez.

I–RG 2136/2023 camera di consiglio6.3.2024 Sez.

U. 27 settembre 2023, n. 27433, in motivazione).

Vale, poi, rammentare quanto segue: in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) ─ che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. ─ codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass. Sez.

U. 13 ottobre 2023, n. 28540).

In tal senso, la parte ricorrente va condannata, nei confronti di quella controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata di € 7.000,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di € 7.000,00 in favore della parte controricorrente, e di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2136 R.G. anno2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in N A [OSCURATO:PERSONA] 263, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA],, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] G. Bovio n.22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; interveniente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] SPA, [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE; intimata Sez. I–RG 2136/2023 camera di consiglio6.3.2024 avverso la sentenza n. 2616/2022 emessa da CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6marzo 2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha convenutoin giudizio, innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. , deducendo di aver intrattenuto, presso la stessa, alcuni rapporti di conto corrente con apertura di credito e di gestione di portafoglio, in cui avevano trovato regolamento linee di finanziamento autoliquidante di classe superiore, organizzate sotto la forma di anticipo su fatture.La società ha fatto valere l’invalidità totale o, in subordine, parziale, dei contratti per difetto di forma scritta, domandato ri determin arsi le poste di dare e avere e richiesto l’accertamento negativo del debito risultante alla data del 31dicembre 2010del conto corrente n. 632175.34. Si è costituita la banca convenuta, la quale ha propostodomanda riconvenzionale di condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di € 124.061,04, corrispondente all’esposizione maturata con riferimento ai rapporti intrattenuti. Essa convenuta ha chiesto e ottenuto di essere autorizzata alla chiamata in causa del fideiussore, [OSCURATO:PERSONA] , cui ha esteso la domanda riconvenzionale di condanna. [OSCURATO:PERSONA] r i ha eccepito l’improcedibilità e, nel merito, l’infondatezza della domanda formulata nei suoi confronti. Il Tribunale, con la sentenza di primo grado, ha accertato alla data del 30giugno 2014 un saldo contabile a favore del correntista di € 44.017,62 sul conto corrente n. 632175.34 ; ha dichia rato inammissibili le domande di compensazione legale e giudiziale Sez. I–RG 2136/2023 camera di consiglio6.3.2024 formulate da parte attrice e dalla terza chiamata; ha rigett ato le domande di nullità dei contratti;ha accolto la domanda riconvenzionale della banca condannando, per l’effetto, l’attrice e la terza chiamata, in solido, al pagamento dell’importo richiesto, di € 124.061,04, oltre interessi. 2. ― In sede di gravame la Corte di appello di Napoli ha riformato parzialmente questa decisione: ha rideterminato in € 80.043,42 l’ammontare dovuto in conseguenza della compensazionedelle partite di debitoe credito tra le parti e ha condannato la debitrice pri n cipale e la prestatrice della fideiussione al pagamento di detto importo, oltre interessi. 3. ― Ricorre per cassazione, con un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito. E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 bis c.p.c.. A fronte di essa, la parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. Vi è memoria della parte istante. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― La proposta ha il tenore che segue: «[L]’unico motivo deduce la violazione di legge, per avere la Corte territoriale escluso dal novero dei contratti soggetti a mediazione obbligatoria la fideiussione rilasciata dalla ricorrente in favore della banca; «il motivo è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., atteso il principio, dal quale il ricorso non offre idonei argomenti per discostarsi, per il quale ‘In tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari Sez. I–RG 2136/2023 camera di consiglio6.3.2024 e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico’(Cass. 21 ottobre 2022, n. 31209)». 2. ― [OSCURATO:PERSONA] condivide i rilievi formulati nella pronuncia richiamata nella proposta di definizione della controversia. In tale decisionesi è osservato: «[Q]uesta Corte ha adottato una lettura rigorosa e non estensiva della nozione di ‘contratti bancari e finanziari’ per cui la legge prescrive l'obbligo della mediazione, escludendo, per esempio, che le controversie derivanti da contratti di leasing immobiliare siano assoggettate alla mediazione preventiva obbligatoria. «Al riguardo è stato infatti affermato che la norma che prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per i contratti ‘bancari e finanziari’ contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel testo unico bancario (d.lgs. n. 385 del 1993), e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal testo unico finanziario (d.lgs. n. 58 del 1998) e che non si può dunque estendere l'obbligo di mediazione alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, a questo sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all'acquisto o all'utilizzo dello specifico bene coinvolto (Cass. 13 maggio 2021, n. 12883; Cass. 22novembre 2019, n. 30520). «Analogamente si è ispirata a una lettura restrittiva la pronuncia di questa Corte (Cass. 20maggio 2020, n. 9204) secondo la quale la controversia avente ad oggetto il pagamento di un assegno bancario a persona diversa dall'effettivo beneficiario, non è sottoposta alla mediazione obbligatoria, trattandosi di fattispecie che non rientra nell'ambito dei contratti bancari, perché la convenzione di assegno, se Sez. I–RG 2136/2023 camera di consiglio6.3.2024 può trovarsi inserita anche nel corpo dei detti contratti, conserva sempre la propria autonomia, rientrando l'assegno nel novero dei servizi di pagamento ai sensi dell’art. 2, lett. g), d.lgs. n. 11 del 2010, che prescindono dalla natura ‘bancaria’ del soggetto incaricato di prestare il relativo servizio. «Tanto premesso, l'esclusione della tipicità della fideiussione come contratto bancario, regolato come tale dal codice civile o dal testo unico bancario, porta ad escludere l'obbligatorietà della mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis d.lgs.n. 28 del 2010 ». Val la pena di aggiungere che in ambito bancario il procedimento di mediazioneobbligatoria contemplato dall’art. 5 d.lgs. n. 2 8 del 2010 è, perprevisione contenuta nel primo comma dell’articolo, alternativo a quello contemplato dall’art. 128-bist.u.b. e che quest’ultimo non si estende a tutti i rapporti contrattualiriconducibili agli operatori bancari e finanziari di cui all’art. 115 dello stesso testo unico. Infatti, il cit. art. 128-bisdispone, al primo comma, che sia il CICR a stabilire i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione dell e controversie e di composizione dell’organo decidente; ebbene, la delib. CICR del 29 luglio 2008ha precisato che dette procedure riguardano le controversie tra intermediari e clienti, definendo cliente«il soggetto che ha o ha avuto con l’intermediario un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari»: come è evidente, esula da tale definizione la figura del fideiussore. E ’ da credere , dunque, che anche sul piano sistematicosi imponga una interpretazione restrittiva, nel senso sopra indicato, risultando diversamente incongrua l’alternativitàdi meccanismi di definizione conciliativa aventi diverso ambito applicativosul piano soggettivo. E tale opzione ricostruttiva si saldacon le indicazioni che possono trarsi dalla relazion e illustrativa al d.lgs. n. 28 del 2010, ove è osservato che il settore dei contratti di servizi(assicurativi, bancari e finanziari) « già vanta diffuse esperienze di composizione bonaria, che potranno essere messe utilmente a Sez. I–RG 2136/2023 camera di consiglio6.3.2024 profitto anche nel nuovo procedimento di mediazione introdotto»: con ciò auspicandosi un sostanziale allineamento , nella loro funzionalità operativa,dei moduli procedimentali operanti all’interno del medesimo settore. 3. ─ Il ricorso è in conclusione inammissibile 4. ─ Le spese processuali seguono la soccombenza.Esse vanno liquidate un favore della controparte della ricorrente, che è cessionaria del credito litigioso.Come è noto, nel giudizio di cassazione, mancando un'espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicare difese, è inammissibile l'intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa od ove tale costituzione non abbia riguardato ildiritto oggetto di cessione (Cass. 1 marzo 2022, n. 6774; Cass. 10 ottobre 2019, n. 25423). Quanto alla legittimazione all’intervento, vale osservare che è stato depositato l’estratto della Gazzetta ufficiale recante menzione della cessionein blocco a [OSCURATO:SOCIETA]. dei crediti che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva acquistato mediante trasferimento pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 10 del 23 gennaio 2020: il che è sufficiente a ritenere integrata la condizione del subentro di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] nel rapp orto di obbligazione, tenuto anche conto della genericità della contestazione sul punto svolta, in memoria, dalla ricorrente. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, va disposta condanna della parte istante a norma dell’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c.. Le dette disposizioni, cui fa rinvio l'art. 380-bisc.p.c., sono difatti immediatamente applicabili giusta il comma 1 dell’art. 35 del d,lgs. n. 149/2022 ai giudizi ─ come quello in esame ─ introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 e per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio (Cass. Sez. I–RG 2136/2023 camera di consiglio6.3.2024 Sez. U. 27 settembre 2023, n. 27433, in motivazione). Vale, poi, rammentare quanto segue: in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) ─ che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. ─ codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass. Sez. U. 13 ottobre 2023, n. 28540). In tal senso, la parte ricorrente va condannata, nei confronti di quella controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata di € 7.000,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di € 7.000,00 in favore della parte controricorrente, e di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo
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