CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2024
Cassazione n. 17629/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2023 del TRIBUNALE di COMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Como indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata nei suoi confronti la pena di anni due mesi otto di reclusione ed C 12.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 commi 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Gazzate il 10 dicembre 2023. Considerato che la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione sia per quanto riguarda l'insussistenza delle condizioni che avrebbero consentito di pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. sia con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, che avrebbe dovuto essere ricondotto entro l'ambito operativo della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. Rilevato, quanto alla diversa qualificazione giuridica del fatto, che il ricorrente non spiega per quali ragioni dovrebbe essere ritenuta di lieve entità la detenzione di gr. 4,65 di cocaina, gr. 29,79 di hashish e di complessivi gr. 158,9 di eroina da parte di un soggetto gravato da recidiva specifica. Rilevato che, per giurisprudenza costante, quando si è proceduto all'applicazione di una pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuta in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, e un tale errore è configurabile soltanto se si tratta di una qualificazione giuridica che, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, è palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (cfr. Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018. Maugeri, Rv. 272619). Rilevato che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per Cassazione contro le sentenze di applicazione della pena «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Ritenuto che le censure proposte esulino dai limiti di ammissibilità del ricorso previsti dalla norma citata. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e a ciò consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] s