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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021

Cassazione n. 44449/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.830/2021 la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Salerno nei confronti [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.

Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza: a) per violazione di legge e vizio di motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è manifestamente infondato.

A differenza di quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione della mancata applicazione delle attenuanti generiche sia sotto il profilo della gravità del fatto che dell'intensità del dolo, avendo congruamente motivato la valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.

Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] ctscuoIo • [OSCURATO:PERSONA] Cfs.f\IC 1 !"721 —1 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.830/2021 la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Salerno nei confronti [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza: a) per violazione di legge e vizio di motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è manifestamente infondato. A differenza di quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione della mancata applicazione delle attenuanti generiche sia sotto il profilo della gravità del fatto che dell'intensità del dolo, avendo congruamente motivato la valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] ctscuoIo • [OSCURATO:PERSONA] Cfs.f\IC 1 !"721 —1 2021
Sentenza Cassazione n. 44449/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris