CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14380/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CROAZIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che le imputate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione; Ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui la difesa deduce l'intervenuto decorso del termine prescrizionale del reato ascritto alle ricorrenti stante la circostanza che la recidiva contestata alle imputate non esplicherebbe i suoi effetti sul termine prescrizionale a fronte dell'intervenuto giudizio di subvalenza con le attenuanti generiche - è affetto da manifesta infondatezza in quanto ai fini della prescrizione del reato deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilancia mento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima di reato (cfr. tra le ultime Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057; Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'eccessività della pena inflitta a fronte di un possibile contenimento nel m nimo edittale della stessa, risulta infondato in quanto la sentenza impugnata correda la determinazione del trattamento sanzionatorio di una sufficiente e non illogica motivazione (cfr. pag. 2); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. 7-[OSCURATO:PERSONA]