CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15294/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta con riferimento all’atto oggetto di ricorso per Cassazione.Vista l’istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contenderedell’Avvocatura Generale dello Stato, con la quale si conferma l’avvenuta definizione della lite aisensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17dicembre 2018, n. 136;rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazionedi cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenerel'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), nérisulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si èestinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti dichiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'alt. 391 cod. proc. civ;che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese delprocesso estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSORoma, il 20/05/2026La Presidente TitolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]