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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 ottobre 2024

Cassazione n. 45249/2024

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria con motivi nuovi presentata dal difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Potenza, adito con richiesta di riesame da [OSCURATO:PERSONA] Susanne, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Lagonegro in data 14/04/2024, avente ad oggetto il fabbricato sito in [OSCURATO:PERSONA] - frazione [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del procedimento per i reati di falso e in materia edilizio-urbanistica ascritti alla ricorrente, meglio specificati in rubrica.

2. Ricorre per cassazione la BITTERLE, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla motivazione in tema di periculum in mora.

Si deduce che il G.i.p. aveva erroneamente ritenuto che la costruzione non fosse ancora stata ultimata, ed aveva su queste basi operato un generico riferimento all'aggravio del carico urbanistico; in tale contesto di radicale assenza di motivazione sul periculum, il Tribunale aveva illegittimamente fatto uso del proprio potere integrativo, operando una integrale sostituzione della motivazione adottata in sede genetica.

Si deduce comunque che la motivazione dell'ordinanza risultava apodittica e imperniata su eventi futuri e incerti, quali la concessione in locazione dell'immobile a turisti.

2.2. Violazione di legge con riferimento all'omesso esame dei documenti prodotti dalla difesa in sede di riesame.

Si deduce che il permesso di costruire del 2022, pur definito variante in corso d'opera del precedente titolo abilitativo rilasciato nel 2015 alla precedente proprietaria, costituiva in realtà un provvedimento ex novo, e la sostanza doveva prevtdere sulla forma.

Al riguardo, si deduce da un lato che i lavori erano iniziati solo dopo il rilascio del permesso del 2022, mentre in precedenza mai alcun intervento era stato nemmeno iniziato; d'altro lato, si lamenta il mancato esame, da parte del Tribunale, della documentazione prodotta in giudizio, da cui si sarebbe potuto desumere lo spostamento del manufatto, nonché altre sostanziali differenze che escludevano che il provvedimento del 2022 potesse considerarsi una variante di quello del 2015.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza del primo motivo e la genericità delle ulteriori doglianze.

4. Con memoria depositata il 24/10/2024, il difensore ribadisce quanto già lamentato e, in relazione al secondo motivo, deduce - "se anche si volesse ritenere il PdC n. 13/2022 come Variante in Corso d'Opera anziché come titolo autorizzativo nuovo ed autonomo" - la violazione delle disposizioni dettate dal d.l. n. 18 del 2020 ("Cura Italia") in ordine alla proroga dei titoli abilitativi in scadenza tra il gennaio 2020 e il marzo 2022.

Si sostiene in particolare che, tra questi ultimi, doveva ricomprendersi il permesso di costruire del 2015, in virtù della comunicazione di inizio lavori del 2016 e di quella del 2019 relativa alla proroga del termine di fine lavori, e che pertanto il permesso di costruire in variante era stato ottenuto prima della perdita di efficacia del titolo originario. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve perciò essere rigettato.

2. Con il secondo motivo di ricorso - dal quale conviene prendere le mosse, per evidenti ragioni di coerenza logico-espositiva - la difesa lamenta una omessa o comunque erronea valutazione dei documenti prodotti in giudizio da parte del Tribunale: documenti che avrebbero consentito di concludere, per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, nel senso che il permesso di costruire rilasciato alla BITTERLE doveva intendersi non già quale variante del permesso rilasciato alla sua dante causa, bensì quale autonomo titolo abilitativo.

L'assunto è manifestamente infondato per un duplice ordine di considerazioni.

2.1. Deve anzitutto richiamarsi l'indirizzo interpretativo assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (così da ultimo Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01).

In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, il motivo ricorso non supera lo scrutinio di ammissibilità, essendo all'evidenza volto a censurare la motivazione - particolarmente accurata ed esaustiva nella ricostruzione cronologica e nella esposizione della dipendenza funzionale dell'ultimo provvedimento da quelli precedenti (cfr. pag. 7 segg.) - con cui il Tribunale ha ritenuto che il permesso di costruire rilasciato alla BITTERLE costituisse una variante del precedente titolo abilitativo, ottenuto dalla precedente proprietaria dell'immobile GRIPPO Biagina.

In particolare, il Tribunale ha chiarito, sul piano cronologico, che dopo l'ottenimento di un permesso nel luglio 2015, riguardante il proprio fabbricato rurale, la GRIPPO aveva ottenuto sette anni dopo (marzo 2022) un permesso in variante in corso d'opera (connotato da diversità di volumi e ubicazione dei manufatti).

Nel novembre 2023, era stato rilasciato alla nuova proprietaria BITE-ERLE un terzo titolo abilitativo (anche per un cambio di destinazione) in variante dei due precedenti, ma con rilevantissime modifiche nella configurazione planimetrica e strutturale (cfr. pag. 13 seg. dell'ordinanza); l'odierna ricorrente, nella predetta qualità, aveva contestualmente ottenuto la voltura del precedente titolo rilasciato alla precedente proprietaria GRIPPO.

Sul piano funzionale, l'ordinanza impugnata ha posto in rilievo che il permesso del 2015 doveva ritenersi decaduto, ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 380 del 2001, per il mancato avvio dei lavori nel triennio dal rilascio, e che tale decadenza aveva determinato l'inefficacia anche delle varianti rilasciate nel 2022 (alla GRIPPO) e nel 2023 (alla BITTERLE).

Quanto a tale ultimo permesso, il Tribunale di Potenza ha espressamente esaminato e disatteso la tesi difensiva della "novità" del titolo, attribuendo decisiva rilevanza - più che al nomen iuris - al cambio di destinazione d'uso che veniva assentito, nel senso che "in tanto vi può essere un mutamento di destinazione d'uso in quanto si faccia riferimento a un progetto originario concernente una destinazione differente del manufatto che, come previamente evidenziato, nel titolo del 2015 era rurale" (pag. 8 dell'ordinanza impugnata).

Appare superfluo evidenziare, alla luce di quanto appena esposto, l'assoluta insussistenza delle condizioni di "mera apparenza" della motivazione, indispensabili per poter dedurre, sotto questo specifico profilo, il vizio di violazione di legge.

2.2. Occorre poi aggiungere, per completezza, che la prospettazione difensiva appare inconsistente anche perché non affronta il nucleo centrale degli addebiti mossi alla BITTERLE ai sensi dell'art. 480 cod. pen. (cfr. il capo 2 dell'incolpazione provvisoria).

Si allude al fatto che, nel progetto assentito con il permesso del 2023, veniva artatamente rappresentata "la circostanza che l'immobile avesse già ottenuto il mutamento della destinazione a civile abitazione, che non era mai stato concesso": circostanza confermata dal fatto che il permesso del 2015 e la variante del 2022 (decaduti per quanto già osservato) prevedevano un'opera rurale".

Cfr. sul punto pag. 11 dell'ordinanza impugnata, nonché soprattutto pag. 15, in cui si osserva conclusivamente - all'esito di una dettagliata analisi delle risultanze acquisite, svolta nelle pagine precedenti - che "il coindagato progettista FORTUNATO ha falsamente rappresentato nel progetto del 19/12/2022 (allegato all'istanza della ricorrente) che l'immobile avesse già assunto una legittima destinazione a civile abitazione (che si ribadisce non essere stata mai assentita) allo scopo di poter rappresentare i lavori in variante quali modifiche non incidenti sulla destinazione urbanistica, contrariamente a quanto esistente nella realtà fenomenica laddove la destinazione urbanistica 'residenziale' del bene non è mai stata autorizzata considerato che il P.d.C. n. 12/2022 concerneva la costruzione di un fabbricato rurale (come nel titolo del 2015 decaduto)".

Appare evidente l'assoluta irrilevanza dell'assunto difensivo circa la pretesa "novità" del permesso ottenuto dalla BITTERLE: si tratta infatti di una questione che non incide in alcun modo su quanto concordemente osservato, dai giudici di merito, in ordine alla illegittimità del titolo (che al momento del rilascio, tra l'altro, non poteva comunque essere più ottenuto, ai sensi della legge regionale, e risultava difforme alla progettazione anche quanto ai volumi assentiti: cfr. pagg. 10 seg. dell'ordinanza) e soprattutto alla falsità dei presupposti rappresentati per il suo rilascio.

2.3. Con una radicale inversione di prospettiva rispetto alle deduzioni svolte nei motivi principali, la difesa ricorrente ha proposto motivi aggiunti partendo dal presupposto per cui il permesso della BITTERLE doveva considerarsi in effetti una variante dei precedenti titoli, che in realtà non erano decaduti.

Tale completo quanto sorprendente abbandono della prospettazione originaria non consente peraltro di pervenire a diverse conclusioni, alla luce di quanto in precedenza osservato sia in ordine ai limiti del sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari reali (dovendo escludersi, in questa sede, ogni possibilità di apprezzamento nel merito delle risultanze acquisite, al fine di saggiare la consistenza della ricostruzione fattuale alternativa), sia in ordine alla sostanziale irrilevanza dell'indagine sulla effettiva natura del provvedimento, avuto riguardo ai plurimi profili di illegittimità riscontrati dai giudici del merito cautelare.

3. Si è già accennato al fatto che, con il primo motivo, la difesa censura l'intervento integrativo del Tribunale nella esposizione delle ragioni a sostegno della sussistenza del periculum in mora, ritenendo radicalmente assente, sul punto, la motivazione del G.i.p. che aveva emesso il decreto di sequestro preventivo.

La tesi non può essere condivisa.

Va invero evidenziato che il G.i.p., sia pure in sintesi, aveva motivato sul punto ritenendo sussistente un concreto pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato, alla luce della pluralità e consistenza delle violazioni accertate, dell'attività in corso e dell'incidenza sul carico urbanistico delle opere già edificate (cfr. pag. 15 del decreto di sequestro preventivo).

Tale percorso argomentativo - che all'evidenza non può ritenersi "radicalmente assente", come sostenuto dalla difesa - è stato diffusamente integrato dal Tribunale facendo leva, in primo luogo, sull'aggravio urbanistico riconducibile allo stesso mutamento non assentito di destinazione d'uso (da agricolo a residenziale), nonché sull'incremento dei volumi realizzabili, sul possibile utilizzo a fini locativo-turistici dell'immobile, prima di essere abitato dalla BITTERLE e dai suoi familiari; in secondo luogo, con riferimento alla questione dell'ultimazione dei lavori, il Tribunale ha chiarito l'irrilevanza in sé di tale elemento, alla luce dell'ormai consolidato indirizzo secondo cui «in tema di reati edilizi, il periculum in mora richiesto ai fini del sequestro preventivo di un manufatto abusivo ultimato, ubicato in zona agricola, può essere legittimamente motivato con l'aggravio del carico urbanistico che le opere determinano, come desumibile dalla loro consistenza e destinazione d'uso, oltre che dalla destinazione urbanistica dell'area su cui insistono, trattandosi di elementi idonei a fornire un'oggettiva indicazione dell'incidenza dell'intervento sulle esigenze urbanistiche di zona» (Sez. 3, n. 8671 del 15/02/2024, Alcamo, Rv. 285963 - 01).

Si tratta di considerazioni che - oltre ad apparire tutt'altro che apodittiche, come invece sostenuto dalla difesa ricorrente - sfuggono, con ogni evidenza, al limitato raggio d'azione che, con il richiamo alla violazione di legge, viene riservato a questa Corte nel sindacato sulla motivazione dei provvedimenti emessi in materia cautelare reale.

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna della ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria con motivi nuovi presentata dal difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Potenza, adito con richiesta di riesame da [OSCURATO:PERSONA] Susanne, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Lagonegro in data 14/04/2024, avente ad oggetto il fabbricato sito in [OSCURATO:PERSONA] - frazione [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del procedimento per i reati di falso e in materia edilizio-urbanistica ascritti alla ricorrente, meglio specificati in rubrica. 2. Ricorre per cassazione la BITTERLE, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla motivazione in tema di periculum in mora. Si deduce che il G.i.p. aveva erroneamente ritenuto che la costruzione non fosse ancora stata ultimata, ed aveva su queste basi operato un generico riferimento all'aggravio del carico urbanistico; in tale contesto di radicale assenza di motivazione sul periculum, il Tribunale aveva illegittimamente fatto uso del proprio potere integrativo, operando una integrale sostituzione della motivazione adottata in sede genetica. Si deduce comunque che la motivazione dell'ordinanza risultava apodittica e imperniata su eventi futuri e incerti, quali la concessione in locazione dell'immobile a turisti. 2.2. Violazione di legge con riferimento all'omesso esame dei documenti prodotti dalla difesa in sede di riesame. Si deduce che il permesso di costruire del 2022, pur definito variante in corso d'opera del precedente titolo abilitativo rilasciato nel 2015 alla precedente proprietaria, costituiva in realtà un provvedimento ex novo, e la sostanza doveva prevtdere sulla forma. Al riguardo, si deduce da un lato che i lavori erano iniziati solo dopo il rilascio del permesso del 2022, mentre in precedenza mai alcun intervento era stato nemmeno iniziato; d'altro lato, si lamenta il mancato esame, da parte del Tribunale, della documentazione prodotta in giudizio, da cui si sarebbe potuto desumere lo spostamento del manufatto, nonché altre sostanziali differenze che escludevano che il provvedimento del 2022 potesse considerarsi una variante di quello del 2015. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza del primo motivo e la genericità delle ulteriori doglianze. 4. Con memoria depositata il 24/10/2024, il difensore ribadisce quanto già lamentato e, in relazione al secondo motivo, deduce - "se anche si volesse ritenere il PdC n. 13/2022 come Variante in Corso d'Opera anziché come titolo autorizzativo nuovo ed autonomo" - la violazione delle disposizioni dettate dal d.l. n. 18 del 2020 ("Cura Italia") in ordine alla proroga dei titoli abilitativi in scadenza tra il gennaio 2020 e il marzo 2022. Si sostiene in particolare che, tra questi ultimi, doveva ricomprendersi il permesso di costruire del 2015, in virtù della comunicazione di inizio lavori del 2016 e di quella del 2019 relativa alla proroga del termine di fine lavori, e che pertanto il permesso di costruire in variante era stato ottenuto prima della perdita di efficacia del titolo originario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve perciò essere rigettato. 2. Con il secondo motivo di ricorso - dal quale conviene prendere le mosse, per evidenti ragioni di coerenza logico-espositiva - la difesa lamenta una omessa o comunque erronea valutazione dei documenti prodotti in giudizio da parte del Tribunale: documenti che avrebbero consentito di concludere, per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, nel senso che il permesso di costruire rilasciato alla BITTERLE doveva intendersi non già quale variante del permesso rilasciato alla sua dante causa, bensì quale autonomo titolo abilitativo. L'assunto è manifestamente infondato per un duplice ordine di considerazioni. 2.1. Deve anzitutto richiamarsi l'indirizzo interpretativo assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (così da ultimo Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01). In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, il motivo ricorso non supera lo scrutinio di ammissibilità, essendo all'evidenza volto a censurare la motivazione - particolarmente accurata ed esaustiva nella ricostruzione cronologica e nella esposizione della dipendenza funzionale dell'ultimo provvedimento da quelli precedenti (cfr. pag. 7 segg.) - con cui il Tribunale ha ritenuto che il permesso di costruire rilasciato alla BITTERLE costituisse una variante del precedente titolo abilitativo, ottenuto dalla precedente proprietaria dell'immobile GRIPPO Biagina. In particolare, il Tribunale ha chiarito, sul piano cronologico, che dopo l'ottenimento di un permesso nel luglio 2015, riguardante il proprio fabbricato rurale, la GRIPPO aveva ottenuto sette anni dopo (marzo 2022) un permesso in variante in corso d'opera (connotato da diversità di volumi e ubicazione dei manufatti). Nel novembre 2023, era stato rilasciato alla nuova proprietaria BITE-ERLE un terzo titolo abilitativo (anche per un cambio di destinazione) in variante dei due precedenti, ma con rilevantissime modifiche nella configurazione planimetrica e strutturale (cfr. pag. 13 seg. dell'ordinanza); l'odierna ricorrente, nella predetta qualità, aveva contestualmente ottenuto la voltura del precedente titolo rilasciato alla precedente proprietaria GRIPPO. Sul piano funzionale, l'ordinanza impugnata ha posto in rilievo che il permesso del 2015 doveva ritenersi decaduto, ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 380 del 2001, per il mancato avvio dei lavori nel triennio dal rilascio, e che tale decadenza aveva determinato l'inefficacia anche delle varianti rilasciate nel 2022 (alla GRIPPO) e nel 2023 (alla BITTERLE). Quanto a tale ultimo permesso, il Tribunale di Potenza ha espressamente esaminato e disatteso la tesi difensiva della "novità" del titolo, attribuendo decisiva rilevanza - più che al nomen iuris - al cambio di destinazione d'uso che veniva assentito, nel senso che "in tanto vi può essere un mutamento di destinazione d'uso in quanto si faccia riferimento a un progetto originario concernente una destinazione differente del manufatto che, come previamente evidenziato, nel titolo del 2015 era rurale" (pag. 8 dell'ordinanza impugnata). Appare superfluo evidenziare, alla luce di quanto appena esposto, l'assoluta insussistenza delle condizioni di "mera apparenza" della motivazione, indispensabili per poter dedurre, sotto questo specifico profilo, il vizio di violazione di legge. 2.2. Occorre poi aggiungere, per completezza, che la prospettazione difensiva appare inconsistente anche perché non affronta il nucleo centrale degli addebiti mossi alla BITTERLE ai sensi dell'art. 480 cod. pen. (cfr. il capo 2 dell'incolpazione provvisoria). Si allude al fatto che, nel progetto assentito con il permesso del 2023, veniva artatamente rappresentata "la circostanza che l'immobile avesse già ottenuto il mutamento della destinazione a civile abitazione, che non era mai stato concesso": circostanza confermata dal fatto che il permesso del 2015 e la variante del 2022 (decaduti per quanto già osservato) prevedevano un'opera rurale". Cfr. sul punto pag. 11 dell'ordinanza impugnata, nonché soprattutto pag. 15, in cui si osserva conclusivamente - all'esito di una dettagliata analisi delle risultanze acquisite, svolta nelle pagine precedenti - che "il coindagato progettista FORTUNATO ha falsamente rappresentato nel progetto del 19/12/2022 (allegato all'istanza della ricorrente) che l'immobile avesse già assunto una legittima destinazione a civile abitazione (che si ribadisce non essere stata mai assentita) allo scopo di poter rappresentare i lavori in variante quali modifiche non incidenti sulla destinazione urbanistica, contrariamente a quanto esistente nella realtà fenomenica laddove la destinazione urbanistica 'residenziale' del bene non è mai stata autorizzata considerato che il P.d.C. n. 12/2022 concerneva la costruzione di un fabbricato rurale (come nel titolo del 2015 decaduto)". Appare evidente l'assoluta irrilevanza dell'assunto difensivo circa la pretesa "novità" del permesso ottenuto dalla BITTERLE: si tratta infatti di una questione che non incide in alcun modo su quanto concordemente osservato, dai giudici di merito, in ordine alla illegittimità del titolo (che al momento del rilascio, tra l'altro, non poteva comunque essere più ottenuto, ai sensi della legge regionale, e risultava difforme alla progettazione anche quanto ai volumi assentiti: cfr. pagg. 10 seg. dell'ordinanza) e soprattutto alla falsità dei presupposti rappresentati per il suo rilascio. 2.3. Con una radicale inversione di prospettiva rispetto alle deduzioni svolte nei motivi principali, la difesa ricorrente ha proposto motivi aggiunti partendo dal presupposto per cui il permesso della BITTERLE doveva considerarsi in effetti una variante dei precedenti titoli, che in realtà non erano decaduti. Tale completo quanto sorprendente abbandono della prospettazione originaria non consente peraltro di pervenire a diverse conclusioni, alla luce di quanto in precedenza osservato sia in ordine ai limiti del sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari reali (dovendo escludersi, in questa sede, ogni possibilità di apprezzamento nel merito delle risultanze acquisite, al fine di saggiare la consistenza della ricostruzione fattuale alternativa), sia in ordine alla sostanziale irrilevanza dell'indagine sulla effettiva natura del provvedimento, avuto riguardo ai plurimi profili di illegittimità riscontrati dai giudici del merito cautelare. 3. Si è già accennato al fatto che, con il primo motivo, la difesa censura l'intervento integrativo del Tribunale nella esposizione delle ragioni a sostegno della sussistenza del periculum in mora, ritenendo radicalmente assente, sul punto, la motivazione del G.i.p. che aveva emesso il decreto di sequestro preventivo. La tesi non può essere condivisa. Va invero evidenziato che il G.i.p., sia pure in sintesi, aveva motivato sul punto ritenendo sussistente un concreto pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato, alla luce della pluralità e consistenza delle violazioni accertate, dell'attività in corso e dell'incidenza sul carico urbanistico delle opere già edificate (cfr. pag. 15 del decreto di sequestro preventivo). Tale percorso argomentativo - che all'evidenza non può ritenersi "radicalmente assente", come sostenuto dalla difesa - è stato diffusamente integrato dal Tribunale facendo leva, in primo luogo, sull'aggravio urbanistico riconducibile allo stesso mutamento non assentito di destinazione d'uso (da agricolo a residenziale), nonché sull'incremento dei volumi realizzabili, sul possibile utilizzo a fini locativo-turistici dell'immobile, prima di essere abitato dalla BITTERLE e dai suoi familiari; in secondo luogo, con riferimento alla questione dell'ultimazione dei lavori, il Tribunale ha chiarito l'irrilevanza in sé di tale elemento, alla luce dell'ormai consolidato indirizzo secondo cui «in tema di reati edilizi, il periculum in mora richiesto ai fini del sequestro preventivo di un manufatto abusivo ultimato, ubicato in zona agricola, può essere legittimamente motivato con l'aggravio del carico urbanistico che le opere determinano, come desumibile dalla loro consistenza e destinazione d'uso, oltre che dalla destinazione urbanistica dell'area su cui insistono, trattandosi di elementi idonei a fornire un'oggettiva indicazione dell'incidenza dell'intervento sulle esigenze urbanistiche di zona» (Sez. 3, n. 8671 del 15/02/2024, Alcamo, Rv. 285963 - 01). Si tratta di considerazioni che - oltre ad apparire tutt'altro che apodittiche, come invece sostenuto dalla difesa ricorrente - sfuggono, con ogni evidenza, al limitato raggio d'azione che, con il richiamo alla violazione di legge, viene riservato a questa Corte nel sindacato sulla motivazione dei provvedimenti emessi in materia cautelare reale. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna della ricorre
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