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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21790/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso dell'imputato e l'accoglimento del ricorso del pubblico ministero con annullamento con rinvio limitatamente alla definizione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello de L'Aquila confermava la condanna de ricorrente per i reati di ricettazione ed uso illecito di carta di credito; veniva riconosciuta l'attenuante prevista dall'art. 648 comma 2 cod. pen. 2.

Ricorreva il procuratore generale presso la Corte di appello del L'Aquila che contestava il riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art 648 comma 2 cod. pen. concessa sulla base della valorizzazione del modesto ammontare delle transazioni illecite, senza considerare il potenziale offensivo della ricettazione di una carta di credito abilitata ad un numero indefinito di transazioni

3. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che deduceva:

3.1. violazione dì legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione: non sarebbe stato provato dalla pubblica accusa che il ricorrente non aveva partecipato alla consumazione dei reati presupposti e sarebbe stato illegittimamente invertito l'onere della prova sul punto;

3.2. vizio di motivazione: il percorso argomentativo posto a sostegno dell'affermazione di responsabilità sarebbe carente in quanto sarebbe stato illegittimamente valutato il compendio probatorio di matrice dichiarativa (segnatamente di quelle di [OSCURATO:PERSONA] e dell'agente Laerzio);

3.3. con riguardo al ricorso del procuratore generale d si deduceva che la tenuità del fatto dipendeva dall'ammontare concreto delle transazioni illecite effettuate. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso del pubblico ministero è fondato.

1.1. La Cassazione ha già stabilito che (a) non è configurabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità con riferimento al delitto di ricettazione avente ad oggetto assegni in bianco e documenti, poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità. (Sez. 2, Sentenza n. 24075 del 04/02/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 264115 - 01).

E che (b) nel caso di ricettazione avente ad oggetto moduli in bianco relativi a carte di identità, non è configurabile la circostanza attenuante di cui all'art. 648 cod. pen., né quella di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità. (Sez. 2 - , Sentenza n. 14895 del 18/12/2019, de. 2020, Mahmoud, Rv. 279194 - 01).

La ratio di tali decisioni può essere estesa anche al caso della ricettazione della carta di credito, dato che quando viene ricettata, non viene in rilievo non il valore del supporto cartaceo, ma il potenziale danno derivante dall'utilizzo seriale della carta.

Sul punto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio in ordina al trattamento sanzionatorio

2. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato è inammissibile.

2.1. I primi due motivi di ricorso si risolvono nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze processuali, e non individuano fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale.

Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).

Nel caso in esame la Corte di appello, con motivazione accurata ed aderente alle emergenze processuali, rilevava che non erano emersi - né erano stati forniti dall'indagato - elementi che indicassero la sua partecipazione al reato presupposto del ricettazione.Anche le doglianze in ordine alla valutazione del compendio dichiarativo sono inammissibili non solo perché instano per una rivalutazione della capacità dimostrativa delle dichiarazioni, ma anche perché, nella parte in cui allegano il travisamento delle stesse, si rivelano non autosufficienti (le dichiarazioni contestate non sono allegate).

La motivazione offerta dalla Corte territoriale si presenta dunque priva di vizi logici manifesti e decisivi e coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità, che con le emergenze processuali: si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede.

2.2. Il terzo motivo che sostiene che il danno prodotto deve essere valutato con riguardo alle transazioni effettuate e non con riguardo a quelle potenzialmente effettuabili è manifestamente infondato per le ragioni - che si richiamano - poste a sostegno dell'accoglimento del ricorso del procuratore generale (§ 1). 2.3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso del procuratore generale annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio in ordine il trattamento sanzionatorio e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA].

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso dell'imputato e l'accoglimento del ricorso del pubblico ministero con annullamento con rinvio limitatamente alla definizione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello de L'Aquila confermava la condanna de ricorrente per i reati di ricettazione ed uso illecito di carta di credito; veniva riconosciuta l'attenuante prevista dall'art. 648 comma 2 cod. pen. 2. Ricorreva il procuratore generale presso la Corte di appello del L'Aquila che contestava il riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art 648 comma 2 cod. pen. concessa sulla base della valorizzazione del modesto ammontare delle transazioni illecite, senza considerare il potenziale offensivo della ricettazione di una carta di credito abilitata ad un numero indefinito di transazioni 3. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che deduceva: 3.1. violazione dì legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione: non sarebbe stato provato dalla pubblica accusa che il ricorrente non aveva partecipato alla consumazione dei reati presupposti e sarebbe stato illegittimamente invertito l'onere della prova sul punto; 3.2. vizio di motivazione: il percorso argomentativo posto a sostegno dell'affermazione di responsabilità sarebbe carente in quanto sarebbe stato illegittimamente valutato il compendio probatorio di matrice dichiarativa (segnatamente di quelle di [OSCURATO:PERSONA] e dell'agente Laerzio); 3.3. con riguardo al ricorso del procuratore generale d si deduceva che la tenuità del fatto dipendeva dall'ammontare concreto delle transazioni illecite effettuate. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso del pubblico ministero è fondato. 1.1. La Cassazione ha già stabilito che (a) non è configurabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità con riferimento al delitto di ricettazione avente ad oggetto assegni in bianco e documenti, poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità. (Sez. 2, Sentenza n. 24075 del 04/02/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 264115 - 01). E che (b) nel caso di ricettazione avente ad oggetto moduli in bianco relativi a carte di identità, non è configurabile la circostanza attenuante di cui all'art. 648 cod. pen., né quella di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità. (Sez. 2 - , Sentenza n. 14895 del 18/12/2019, de. 2020, Mahmoud, Rv. 279194 - 01). La ratio di tali decisioni può essere estesa anche al caso della ricettazione della carta di credito, dato che quando viene ricettata, non viene in rilievo non il valore del supporto cartaceo, ma il potenziale danno derivante dall'utilizzo seriale della carta. Sul punto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio in ordina al trattamento sanzionatorio 2. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato è inammissibile. 2.1. I primi due motivi di ricorso si risolvono nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze processuali, e non individuano fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale. Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso in esame la Corte di appello, con motivazione accurata ed aderente alle emergenze processuali, rilevava che non erano emersi - né erano stati forniti dall'indagato - elementi che indicassero la sua partecipazione al reato presupposto del ricettazione.Anche le doglianze in ordine alla valutazione del compendio dichiarativo sono inammissibili non solo perché instano per una rivalutazione della capacità dimostrativa delle dichiarazioni, ma anche perché, nella parte in cui allegano il travisamento delle stesse, si rivelano non autosufficienti (le dichiarazioni contestate non sono allegate). La motivazione offerta dalla Corte territoriale si presenta dunque priva di vizi logici manifesti e decisivi e coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità, che con le emergenze processuali: si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede. 2.2. Il terzo motivo che sostiene che il danno prodotto deve essere valutato con riguardo alle transazioni effettuate e non con riguardo a quelle potenzialmente effettuabili è manifestamente infondato per le ragioni - che si richiamano - poste a sostegno dell'accoglimento del ricorso del procuratore generale (§ 1). 2.3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. In accoglimento del ricorso del procuratore generale annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio in ordine il trattamento sanzionatorio e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa dell
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