CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 agosto 1981
Cassazione n. 27764/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/08/1981 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/06/1985 avverso la sentenza del 28/11/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Andrea, n.q. di difensore di fiducia degli imputati, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, il G.I.P. del Tribunale di Velletri ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre e mesi due di reclusione ed euro ottomila di multa e di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due di reclusione ed euro quattromila di multa in relazione ai reati entrambi di cui all'art. 73, comma 4, e 80, comma 1, lett. b) d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e il solo Salzillo ai reati di cui agli artt. 697 cod. pen. (capo B) e 337 cod. pen. (capo C) e ha disposto la confisca della somma di danaro di euro 14.225 in sequestro. 2. Gli imputati, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso la suindicata sentenza proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 129 cod. proc. peri, e vizio di motivazione per omessa valutazione in ordine alla sussistenza di una causa di proscioglimento. 2.2. Violazione dell'art. 240 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla confisca della somma di danaro. 3. I ricorsi sono inammissibili in quanto basati su censure generiche e manife- stamente infondate. 4. In ordine al primo motivo di ricorso, va premesso che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggia- mento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qua- lificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»). Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). 5. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, il G.I.P. ha ritenuto di confermare la misura ablativa ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, pur non esplicitamente richiamata, relativamente al danaro, considerandolo profitto del reato contestato di cui al primo comma dell'art. 73 cit.. Infatti, siffatta tipologia di confisca non richiede l'accertamento di un nesso ezio- logico tra il reato e i beni oggetto di apprensione dal momento che opera una pre- sunzione legislativa di illecita accumulazione, impermeabile al dato della derivazione degli stessi dal reato per il quale è stata inflitta la condanna o applicata la pena. Ciò è tanto più vero nel caso di specie, in cui la confisca del denaro appare pie- namente legittima e sostenuta da idonea e congrua motivazione. Al riguardo, va ricordato che il giudice ha l'obbligo di motivare sulle ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro ovvero, in subordine, su quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati (Sez. 4, n. 69 dell'11/12/2019, dep. 2020, Vannutelli, non massimata; Sez. 2, n. 3247 del 18/09/2013, dep. 2014, Gambacorta, Rv. 258546). Orbene, di tali principi di diritto il giudice ha fatto buon uso, avendo dato conto e ragione della propria opzione decisionale sulla base in ragione della mancanza di lecite fonti di reddito in capo all'imputato e della sua esplicita ammissione in ordine alla provenienza del danaro dall'attività illecita di vendita dello stupefacente. Le censure difensive appaiono del tutto generiche e manifestamente infondate, in quanto non si confrontano con le plurime argomentazioni poste a sostegno della disposta confisca. Si trattava della somma di euro 14.225, suddivisa in banconote di vario taglio, rinvenuta nell'abitazione degli imputati unitamente allo stupefacente e gli stessi risultavano privi di regolare attività lavorativa. 6. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con con- seguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e — non ricor- rendo ragioni di esonero — al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende.