CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2025
Cassazione n. 02156/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva depositata in data 27/10/2025 dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. con allegata nota spese; ritenuto che è manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità dell'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e della sentenza impugnata per violazione degli artt. 420 ter, 484 e 598 cod. proc. pen. con riferimento al rigetto dell'istanza di rinvio della celebrazione del giudizio di secondo grado per legittimo impedimento del difensore; che la Corte di appello ha ritenuto tale richiesta tardiva in quanto depositata in data 06/12/2024 dal difensore il quale era a conoscenza del proprio concomitante impegno professionale già a far tempo dal 21/11/2024; che tale assunto è corretto in quanto conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 4909 del 18/12/2014- dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA]. 262912 ed ancor prima SU n. 4708 del 27/03/1992, Fogliani, Rv. 190828, Sez. 5, n. 27174 del 22/04/2014, Sicolo, Rv. 260579) secondo cui l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio; con specifico riferimento alla prima delle richiamate condizioni, si è ritenuto "particolarmente pregnante l'obbligo per il difensore di prospettare, al giudice al quale si chiede il rinvio, con assoluta tempestività, il proprio impedimento (appunto, "appena conosciuta" la contemporaneità dei diversi impegni) e ciò al fine di poter consentire al giudice stesso di individuare la data della nuova udienza (in caso di accoglimento dell'istanza di differimento) anche in relazione alle esigenze organizzative del proprio ufficio, e far sì che l'eventuale rinvio avvenga in tempo utile per evitare disagi alle altre parti o disfunzioni giudiziarie"; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento di attenuanti generiche, è manifestamente infondato avendo il collegio di merito motivato il diniego per assenza di elementi positivamente valutabili in tal senso, neppure indicati nell'atto di appello (pag. 6 e 7 della sentenza); che, per consolidato orientamento di questa Corte, l'applicazione della diminuente prevista dall'art. 62 bis cod. pen., oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente alla assenza di elementi negativi connotanti la personalità dell'imputato, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.). ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. che, avuto riguardo al contributo utile fornito con la memoria difensiva, liquida in euro 3.600,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. che liquida in euro 3.600,00, oltre accessori di legge., Così d