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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07954/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 23379-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati I ABBATE, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1928/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il '2/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del "/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che 1.- [OSCURATO:PERSONA] espone di aver citato, innanzi al Giudice di Pace di Viterbo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per ottenere la condanna dell'Amministrazione convenuta al risarcimento del danno derivante dalla violazione da parte dello Stato Italiano per l'anno 2010 della Direttiva 98/83/CE del 3.11.1998 circa i valori limite di arsenico nelle acque destinate al consumo umano.

Si è costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri. [OSCURATO:PERSONA] di Pace adito ha accolto la domanda attorea ed ha condannato l'Amministrazione al risarcimento dei danni e alle spese di lite.

Ha proposto appello, quindi, l'Amministrazione soccombente, cui ha resistito il Santini. 2.- Il Tribunale di Roma ha accolto l'appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha condannato l'appellato Santini alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in quanto per l'anno 2010, e fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA], era stato autorizzato dalla Commissione Europea, in deroga e temporaneamente, il superamento della soglia dei 10 mg/1 purché non oltre la soglia dei 20 mg/l. e l'attore non aveva provato in riferimento all'anno 2010 il superamento di tale soglia stabilita in via derogatoria e temporanea.

Ricorre il Santini con un motivo. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio si oppone con controricorso.

Considerato che 3.- In via preliminare la Presidenza del Consiglio eccepisce la nullità della procura alle liti per difetto di specificità.

Secondo la Presidenza la procura, spillata in margine, non reca l'indicazione di essere stata conferita per il giudizio di cassazione: secondo la controricorrente, invece, nella procura si direbbe che essa è conferita per difendere la parte "nel presente giudizio".

L'eccezione è infondata. c}s-' 2 La procura contiene espressamente la menzione del grado di legittimità ( "per il presente giudizio dinnanzi alla Corte di cassazione").

Dunque non si può avere il dubbio che essa sia rilasciata per il giudizio di legittimità.

La circostanza che sia spillata non è rilevante, poiché rileverebbe solo ove la procura non contenesse l'indicazione che è rilasciata per il giudizio di cassazione: in quel caso il fatto che sia unita al ricorso, può significare prova che per quel ricorso è conferita (da ultimo Cass. 9935/n 2022).

In sostanza, ove la procura non contenga l'indicazione della fase di Cassazione, il fatto che sia unita al ricorso per Cassazione costituisce prova che per quel giudizio è stata rilasciata.

Qui invece la procura contiene espressamente l'indicazione del giudizio di cassazione e dunque non può dirsi priva di specificità, ossia non può ingenerarsi il dubbio che non riguardi il giudizio in questione.

Nel merito. 4.- Con l' unico motivo si prospetta la violazione o la falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art 2, punto 2, D.M. n. 55/2014 laddove il Tribunale avrebbe erroneamente riconosciuto il rimborso delle spese generali alla difesa erariale, e, quindi, alle Amministrazioni da questa patrocinate.

Tale rimborso però, secondo il ricorrente, spetterebbe solo ai legali del libero foro.

Il motivo è fondato.

Come già statuito da questa Corte "il rimborso delle spese forfettarie di cui all'art. 2 co. 2 può essere riconosciuto solo in favore degli avvocati del libero foro e non anche nel caso in cui la parte sia assistita dalla difesa erariale.

" (Cass. 28505/ 2020).

Il ricorso va dunque accolto in tali termini.

Non essendovi ulteriori accertamenti di fatto, che impongano il rinvio al giudice di appello, può essere deciso nel merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dispone che la condanna in favore del Ministero della e4z 3 Giustizia delle spese del giudizio di appello, è da intendersi al netto delle spese generali, 4...&.04..t.

Condanna la resistente al pagamento della somma di 500,00 euro oltre 200,00 euro rkft ospese generali .A.4(4- mmiKAA-k._ dtte-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23379-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati I ABBATE, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1928/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il '2/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del "/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1.- [OSCURATO:PERSONA] espone di aver citato, innanzi al Giudice di Pace di Viterbo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per ottenere la condanna dell'Amministrazione convenuta al risarcimento del danno derivante dalla violazione da parte dello Stato Italiano per l'anno 2010 della Direttiva 98/83/CE del 3.11.1998 circa i valori limite di arsenico nelle acque destinate al consumo umano. Si è costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri. [OSCURATO:PERSONA] di Pace adito ha accolto la domanda attorea ed ha condannato l'Amministrazione al risarcimento dei danni e alle spese di lite. Ha proposto appello, quindi, l'Amministrazione soccombente, cui ha resistito il Santini. 2.- Il Tribunale di Roma ha accolto l'appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha condannato l'appellato Santini alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in quanto per l'anno 2010, e fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA], era stato autorizzato dalla Commissione Europea, in deroga e temporaneamente, il superamento della soglia dei 10 mg/1 purché non oltre la soglia dei 20 mg/l. e l'attore non aveva provato in riferimento all'anno 2010 il superamento di tale soglia stabilita in via derogatoria e temporanea. Ricorre il Santini con un motivo. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio si oppone con controricorso. Considerato che 3.- In via preliminare la Presidenza del Consiglio eccepisce la nullità della procura alle liti per difetto di specificità. Secondo la Presidenza la procura, spillata in margine, non reca l'indicazione di essere stata conferita per il giudizio di cassazione: secondo la controricorrente, invece, nella procura si direbbe che essa è conferita per difendere la parte "nel presente giudizio". L'eccezione è infondata. c}s-' 2 La procura contiene espressamente la menzione del grado di legittimità ( "per il presente giudizio dinnanzi alla Corte di cassazione"). Dunque non si può avere il dubbio che essa sia rilasciata per il giudizio di legittimità. La circostanza che sia spillata non è rilevante, poiché rileverebbe solo ove la procura non contenesse l'indicazione che è rilasciata per il giudizio di cassazione: in quel caso il fatto che sia unita al ricorso, può significare prova che per quel ricorso è conferita (da ultimo Cass. 9935/n 2022). In sostanza, ove la procura non contenga l'indicazione della fase di Cassazione, il fatto che sia unita al ricorso per Cassazione costituisce prova che per quel giudizio è stata rilasciata. Qui invece la procura contiene espressamente l'indicazione del giudizio di cassazione e dunque non può dirsi priva di specificità, ossia non può ingenerarsi il dubbio che non riguardi il giudizio in questione. Nel merito. 4.- Con l' unico motivo si prospetta la violazione o la falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art 2, punto 2, D.M. n. 55/2014 laddove il Tribunale avrebbe erroneamente riconosciuto il rimborso delle spese generali alla difesa erariale, e, quindi, alle Amministrazioni da questa patrocinate. Tale rimborso però, secondo il ricorrente, spetterebbe solo ai legali del libero foro. Il motivo è fondato. Come già statuito da questa Corte "il rimborso delle spese forfettarie di cui all'art. 2 co. 2 può essere riconosciuto solo in favore degli avvocati del libero foro e non anche nel caso in cui la parte sia assistita dalla difesa erariale. " (Cass. 28505/ 2020). Il ricorso va dunque accolto in tali termini. Non essendovi ulteriori accertamenti di fatto, che impongano il rinvio al giudice di appello, può essere deciso nel merito. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dispone che la condanna in favore del Ministero della e4z 3 Giustizia delle spese del giudizio di appello, è da intendersi al netto delle spese generali, 4...&.04..t. Condanna la resistente al pagamento della somma di 500,00 euro oltre 200,00 euro rkft ospese generali .A.4(4- mmiKAA-k._ dtte-
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