CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 32818/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d'appello di Reggio CalabriaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] MeleRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte diappello di [OSCURATO:PERSONA] in data 20 gennaio 2026, la quale, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., su richiesta dell’imputato, ha rideterminato la pena almedesimo irrogata in relazione ai reati di cui agli arttt. 216, commi 1 e 2 inrelazione all’art. 223, commi 1 e 2, 219, commi 1 e 2, legge fall., nella misura dianni due e mesi quattro di reclusione, previo riconoscimento della circostanzaaggravante contestata e riduzione per la scelta del rito abbreviato.2. Il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneal trattamento sanzionatorio.3. Il ricorso è inammissibile.Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, intema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso lasentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., che deduca motivi relativi allaformazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso delpubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia delgiudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, allamancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod. proc.pen., e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si sianotrasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limitiedittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr. Cass., Sez. 1, n. 944 del23/10/2019, Rv. 278170; Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170).Nel caso in esame le censure non deducono vizi inerenti alla illegalità dellapena, appuntandosi sulla mancata applicazione dell’aumento inerente a unacircostanza aggravante. Inoltre, non sussiste l’interesse ad impugnare delricorrente, atteso che un tale interesse, nel processo penale, va individuato in unaprospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa di rimuovere una situazionedi svantaggio processuale e, in quella positiva, del conseguimento di una decisionepiù vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risultai logicamentecoerente con il sistema normativo (Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012,Marinaj, Rv. 251693).Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, aisensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e il ricorrente deve esserecondannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento dellespese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila in favoredella Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione delricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 15/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]