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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 15109/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deduce la mancanza di motivazione in ordine al ritenuto delitto di evasione risulta manifestamente infondato e generico in quanto privo di una reale articolata critica tale da confutare la motivazione della sentenza impugnata; considerato che, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi non contengano la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980), tenuto conto che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificìtà (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato che, contrariamente a quando dedotto dal ricorrente la sentenza analizza la condotta che ha portato a ritenere Alloud responsabile del delitto di evasione (pag. 3), motivazione che il ricorrente non censura in nessuna sua parte salvo fare riferimento ad una apodittica mancanza di motivazione; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/02/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deduce la mancanza di motivazione in ordine al ritenuto delitto di evasione risulta manifestamente infondato e generico in quanto privo di una reale articolata critica tale da confutare la motivazione della sentenza impugnata; considerato che, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi non contengano la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980), tenuto conto che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificìtà (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato che, contrariamente a quando dedotto dal ricorrente la sentenza analizza la condotta che ha portato a ritenere Alloud responsabile del delitto di evasione (pag. 3), motivazione che il ricorrente non censura in nessuna sua parte salvo fare riferimento ad una apodittica mancanza di motivazione; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15109/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris