CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17650/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nale di Gelavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];procedimento trattato con il rito “de plano”.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza impugnata è stata applicata ai sensi dell'art. 444 cod. proc.pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena di due anni e sei mesi di reclusione ed euro1600,00 di multa per delitti di detenzione ai fini di cessione a terzi di sostanzestupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e danneggiamentoaggravato.2. Con tre motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173,comma 1, disp. att. cod. proc. pen. strettamente necessari per la motivazione, ilricorrente deduce la violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. c) e lett. e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 129 cod. pen. edagli artt. 110 cod. pen., 337 cod. pen., 648 cod. pen. e 635 cod. pen.Con il primo motivo si deduce l’erronea applicazione della legge e il vizio dimotivazione in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato alcapo 2, non emergendo dagli atti elementi idonei a dimostrare il concorso moraleo materiale del ricorrente nella condotta di fuga realizzata dal conducentedell’autovettura.Con il secondo motivo si deduce l’erronea applicazione della legge e il vizio dimotivazione in relazione al reato di ricettazione contestato al capo 3, ritenutoinsussistente sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo.Con il terzo motivo si contesta la sussistenza del concorso nel reato didanneggiamento aggravato del veicolo di servizio delle forze dell’ordine di cui alcapo 4, assumendo che il fatto sia avvenuto esclusivamente a causa delle manovredi guida del correo e in modo del tutto imprevedibile per il passeggero.3. Il ricorso è inammissibile.L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno2017, n. 103, stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazione avversola sentenza di applicazione della pena soltanto per motivi attinenti alla espressionedella volontà dello stesso imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e ladecisione, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della penao della misura di sicurezza. Dall'analisi della suddetta norma appare, pertanto,chiaro che la rilevanza dell'intervento riformatore è consistita nella esclusione dalnovero dei casi di ricorso per cassazione del difetto di motivazionesull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento, aisensi dell’art. 129 cod. proc. pen. Tale vizio, a seguito della introduzione del nuovocomma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., non è più denunciabile come motivo diricorso per cassazione.4. Ne consegue l’inammissibilità, pronunciabile con ordinanza de plano ex art.610, comma 5-bis cod. proc. pen., del proposto ricorso, che ha ad oggetto propriol'affermazione di responsabilità dell'imputato, proponendo una lettura alternativadi dati di fatto rispetto a quelli correttamente valutati dal giudice delpatteggiamento in ordine all'affermazione di responsabilità (Sez. 6, n. 8912 del20/02/2018, Paoloni, Rv. 272389 - 01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018,Oboroceanu, Rv. 272014 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019 dep. 2020, Pierri,Rv. 278337 - 01).5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.,valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento dellasomma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]