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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 15624/2026

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d'Ippolito-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Roma n. 5443/2022 depositata il08/04/2022.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2026dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Mauro che ha concluso per l’inammissibilità o il rigettodel ricorso;Numero registro generale 27361/2022Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 15624/2026Data pubblicazione 21/05/2026Sentito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ippolito, difensore dei ricorrenti, che si èriportato agli scritti difensivi.Il presente giudizio ha ad oggetto l’opposizione avverso la determinazionen. 92160007745 del direttore del [OSCURATO:PERSONA] diRoma [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] connessi alle entrate extra-tributarie, U.O.

Gestione delle Entrate da contravvenzioni, con cui è statoingiunto a [OSCURATO:PERSONA], quale trasgressore, e ad [OSCURATO:SOCIETA]., quale responsabile in solido, il pagamento della somma dieuro 88.028,47 per sanzione pecuniaria ed accessori, in virtù di verbale n.81110045501 del 04.11.2011, con cui la [OSCURATO:PERSONA] U.O.,Gruppo I, aveva accertato la violazione di cui all’art. 31, comma 9, l.Regione Lazio n. 13/2007 in relazione all’ampliamento di n. 44 posti lettodella capacità recettiva dell’hotel [OSCURATO:PERSONA] mediante accorpamento,in assenza di autorizzazione, della struttura hotel Montagna.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto dinanzi alGiudice di Pace di Roma opposizione avverso il provvedimento di cuiinnanzi per una serie di motivi rubricati come segue: 1) nullità e erroneitàdella notifica e della determinazione opposta; 2) nullità ed erroneità delverbale del 2011; 3) ingiusto addebito al ricorrente di insussistentiinfrazioni.Essi hanno concluso domandando dichiararsi la nullità o l'inefficaciadell’ordinanza-ingiunzione opposta e di tutti gli atti connessi, o comunque,in subordine, la riduzione di infrazioni e sanzioni ad una sola.L’ente opposto si è costituito in giudizio, domandando il rigetto del ricorso,assumendone l’infondatezza.Con la sentenza di primo grado, il Giudice di Pace ha rigettatol’opposizione ed ha disposto la compensazione delle spese di lite.Impugnata detta sentenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. eNumero registro generale 27361/2022Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 15624/2026Data pubblicazione 21/05/2026con sentenza n. 5443/2022 pubblicata il giorno 08.04.2022, ha rigettatol’appello, ha ridotto d’ufficio la sanzione al minimo ed ha disposto lacompensazione delle spese processuali tra le parti.Nella motivazione, il Tribunale, per quanto di interesse in questa sede, haritenuto che: - era infondata l’eccezione di nullità della determinazionedirigenziale per omessa notificazione a [OSCURATO:PERSONA], in quanto l’attoera stato indirizzato ad entrambi gli opponenti, nelle loro rispettive qualitàdi trasgressore e di responsabile in solido; - l’eccezione di prescrizione erainfondata, in quanto la notificazione della determinazione era avvenutaentro il quinquennio dall’accertamento dell’illecito; - le norme di cui allalegge regionale n. 13/2007, in quanto relative all’esercizio dell’attivitàalberghiera e non alle caratteristiche strutturali, erano applicabili allestrutture alberghiere a partire dalla loro entrata in vigore; - sebbeneciascuna delle strutture poi riunite fosse munita di autorizzazione per irispettivi posti letto, non era stata, invece, presentata la SCIA relativaall’esercizio dell’attività alberghiera da parte dell’ulteriore strutturarisultante dall’accorpamento; - la sussistenza dell’illecito era confermatadall’effettiva presentazione della SCIA dopo la contestazione; - laviolazione consisteva in un’unica omissione, sanzionata dalla legge inmaniera unitaria e commisurata al numero dei posti letto non denunciati;- il suo carattere solo formale giustificava la riduzione d’ufficio dellasanzione al minimo editale.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorsoper cassazione avverso la sentenza del Tribunale sulla scorta di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.presentato conclusioni scritte e le parti hanno depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 27361/2022Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 15624/2026Data pubblicazione 21/05/20261.

Il primo motivo del ricorso è rubricato come segue: art. 360, n. 5c.p.c. – omessa, carente e/o insufficiente motivazione su un puntodecisivo della controversia; errore su un fatto decisivo e che è statooggetto di discussione tra le parti su assenza della presunta violazione einapplicabilità alle strutture alberghiere preesistenti delle disposizioni dellaLegge della Regione Lazio n. 13/2007 relative solo alle nuove strutture.In particolare, secondo i ricorrenti, il Tribunale, dopo aver rilevato chel’attuale struttura alberghiera derivava dall’accorpamento di dueautonome strutture, entrambe munite delle autorizzazioni necessarie,aveva poi affermato, in modo contraddittorio, che non era statapresentata la richiesta per i posti letto disponibili «nel nuovo complesso»,nuovo complesso che non esisteva, trattandosi invece di quellipreesistenti.

Inoltre, sempre a dire dei ricorrenti, la SCIA depositata dopol’accertamento della violazione non provava che la struttura non fosse inregola, in quanto presentata per altri motivi.

Il Tribunale, dunque, avevatravisato gli atti.

Infine, l’art. 10 del Regolamento della Regione Lazio n.17/2008 distingueva le nuove strutture da quelle preesistenti, sicché nonerano applicabili nella specie le sanzioni di cui alla legge regionale n.13/2007.Il secondo motivo è rubricato come segue: art. 360, n. 5 c.p.c. – omessoesame circa un fatto che è stato decisivo per il giudizio e che è statooggetto di discussione tra le parti su atti posti a base della determinazioneopposta e della erronea determinazione delle sanzioni.In particolare, i ricorrenti lamentano, in primo luogo, che il Tribunale abbiaritenuto sussistente la violazione contestata, confondendo «ladenominazione “[OSCURATO:PERSONA]”, che non comprendo solo lavecchia struttura già denominata “[OSCURATO:PERSONA]” ma anche quella giàdenominata “[OSCURATO:PERSONA]”», il tutto «come se Astoria avesse creatodopo la DIA del 25/05/2010 altri 44 posti letto senza dichiararli».

Insecondo luogo, rilevata l’unicità della violazione, si dolgono del fatto cheNumero registro generale 27361/2022Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 15624/2026Data pubblicazione 21/05/2026non sia stata irrogata una sola sanzione, ma sia stata moltiplicata lasanzione medesima per il numero di posti letto non denunciati.I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi,presentano profili di inammissibilità e sono comunque infondati.Deve premettersi che il ricorso per cassazione deve essere articolato inspecifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile aduno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall'art. 360, comma 1c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali ol'esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabileche le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelliinquadrabili nella tassativa griglia normativa (cfr.: Cass., Sez.

Un., n.32415/2021).In particolare, il principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4c.p.c. richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntualeesposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l'illustrazione degliargomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analiticaprecisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, comeespressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione dellapronunzia (cfr.: Cass. n. 17224/2020).In concreto, sebbene le rubriche dei due motivi indichino la sola fattispeciedi cui al numero 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., in realtà essiconcernono la pretesa contraddittorietà tra motivazione e dispositivo,l’asserito travisamento dei fatti e la pretesa violazione di norme.In ogni caso, prendendo in considerazione l’indicazione normativacontenuta in rubrica, deve osservarsi che l'art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leNumero registro generale 27361/2022Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 15624/2026Data pubblicazione 21/05/2026parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nelrigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fattostorico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale,da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia statooggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermorestando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé,il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico,rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(cfr.: Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014; Cass., Sez.

Un., n. 8054/2014; Cass.n. 25216/2014; Cass. n. 9253/2017; Cass. n. 27415/2018; Cass. n.17005/2024).Ora, dall’enunciazione delle ragioni di impugnazione non risulta quali sianoi fatti storici che il Tribunale, secondo i ricorrenti, non avrebbe preso inconsiderazione ai fini della decisione: se si fa riferimento al fatto cheentrambe le strutture originarie, poi accorpate, erano dotate di autonomeautorizzazioni, nello stesso ricorso si dà atto dell’avvenuta menzione ditale circostanza, anche se si ritiene che essa sarebbe in contrasto con ladecisione poi assunta.I ricorrenti sostengono che il giudice del merito ha travisato la circostanzarelativa all’avvenuto deposito della SCIA dopo l’accertamento dellaviolazione, assumendo che detto deposito sia avvenuto per altre ragioni,quali, tra l’altro, degli imprecisati lavori da eseguire.In proposito, deve osservarsi che non è possibile effettuare in questa sedeun riesame delle risultanze istruttorie, con revisione delle relativevalutazioni.Infatti, il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall'art. 360,comma primo, n. 5) c.p.c., non equivale alla revisione del "ragionamentoNumero registro generale 27361/2022Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 15624/2026Data pubblicazione 21/05/2026decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad unadeterminata soluzione della questione esaminata, posto che una similerevisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e sirisolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione,contrariamente alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice dilegittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all'ambito del viziodi motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere adun nuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma, propria valutazionedelle risultanze degli atti di causa.

Né, ugualmente, la stessa Corterealizzerebbe il controllo sulla motivazione che le è demandato, mainevitabilmente compirebbe un (non consentito) giudizio di merito, se -confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie - prendesse d'ufficioin considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelliassunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione,accogliendo il ricorso "sub specie" di omesso esame di un punto decisivo.(cfr.: Cass n. 4766/2006; in senso conforme, si vedano anche: Cass. n.12445/2006; Cass. n. 19274/2006; Cass. n. 27168/2006; Cass. n.4500/2007).Infine, quanto all’aspetto relativo all’asserita violazione di legge, siosserva che l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicarele norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne ilcontenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in dirittocontenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente arichiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano colprecetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito diindividuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le suefunzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono inNumero registro generale 27361/2022Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 15624/2026Data pubblicazione 21/05/2026contrasto con essa (cfr.: Cass., Sez.

Un., n. 23745/2020; Cass. n.18998/2021).In concreto, i ricorrenti hanno menzionato l’art. 10 del Regolamentoregionale 24 ottobre 2008, n. 17.La norma in questione, tuttavia, riguarda la diversa tematica delle“denominazioni” delle strutture, né essa risulta richiamata dalla sentenzaimpugnata.Ciò premesso, risulta comunque opportuno rilevare che l’art. 26 l.

RegioneLazio n. 13/2007 subordina l’esercizio dell’attività ricettiva alberghiera adautorizzazione comunale contenente, tra l’altro, le indicazioni relative allacapacità ricettiva.L’art. 9 del Regolamento regionale n. 17/2008, poi, ha condizionatol’esercizio dell’attività in questione alla presentazione della SCIA (nel testooriginario, alla presentazione della domanda di rilascio dell’autorizzazioneall’esercizio delle attività) allo [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA](SUAP) o allo [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] (SUAR), ovecostituiti, del Comune competente in cui la struttura è situata.La SCIA va presentata per l’attivazione di nuove strutture o per leintervenute variazioni della capacità ricettiva di strutture esistenti (art. 9,comma 3).Nel testo originario del Regolamento, il predetto art. 9, comma 3,prevedeva la sostituzione dell’autorizzazione con la denuncia di inizioa) – dichiarazione attestante l’assenza di cause ostative previste dallalegislazione in materia di pubblica sicurezza nonché il possesso, ovenecessario, degli ulteriori requisiti previsti in materia di somministrazionedi alimenti e bevande – ma ciò, tuttavia, nell’ipotesi di subentro nellatitolarità o nella gestione dell'attività ricettiva, qualora non fossero stateapportate modifiche strutturali e fosse risultata confermata laNumero registro generale 27361/2022Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 15624/2026Data pubblicazione 21/05/2026classificazione precedentemente assegnata, ipotesi non ricorrente nel casodi specie, atteso l’avvenuto accorpamento di due strutture preesistenti.Gli artt. 10 e 11 del Regolamento regionale n. 16/2009, a loro volta,riguardano non già l’esercizio dell’attività, ma i requisiti strutturali.Infine, l’art. 31, comma 9, l.

Regione Lazio n. 13/2007 dispone che ladotazione, in modo permanente, nelle strutture ricettive, escluse quelleall’aperto, di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato èsoggetta a sanzione amministrativa.La sanzione in questione è unica, ancorché commisurata ad ogni postoletto in più.Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaramente chel’illecito è stato ritenuto sussistente in quanto «la [OSCURATO:PERSONA] GA.PI.non aveva presentato all’ufficio competente del Comune di Roma la SCIArelativa all’esercizio della attività alberghiera risultante dall’accorpamentodelle due precedenti strutture» e che la sanzione, espressamente valutata«in modo unitario», è stata «commisurata al numero dei posti letto nondenunciati» in conformità alla norma, ivi richiamata espressamente.A fronte di ciò, la doglianza dei ricorrenti, senza indicare alcuna particolarelacuna, si risolve in una mera contrapposizione al ragionamento delgiudice del merito di una ricostruzione alternativa dei fatti e dellanormativa applicabile, il che, tuttavia, è precluso in sede di legittimità.Inoltre, i ricorrenti hanno richiamato i provvedimenti autorizzatoriassertivamente intervenuti prima del 2011 senza tuttavia riportarnespecificamente il contenuto, con ciò contravvenendo al principio dispecificità del ricorso anche sotto tale profilo ed impedendo dunque uncompiuto esame della doglianza.Peraltro, le stesse deduzioni in questione, per quanto generiche, sono nelsenso della titolarità di due distinte autorizzazioni per le due strutture enon di un unico provvedimento autorizzativo per la struttura unitariarisultante dall’avvenuto accorpamento di quelle preesistenti.Numero registro generale 27361/2022Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 15624/2026Data pubblicazione 21/05/20262.

Il terzo motivo è rubricato come segue: art. 360, n. 5 c.p.c. – omessoesame circa un fatto che è stato decisivo per il giudizio e che è statooggetto di discussione tra le parti su irregolarità del verbale, nullità einesistenza della notifica e prescrizione.In particolare, i ricorrenti lamentano che il Tribunale abbia «eluso» laquestione della nullità ed inesistenza della notificazione degli atti afossero due, la determinazione dirigenziale era stata spedita ad uno solodi essi.

I ricorrenti, poi, hanno sostenuto che il termine di prescrizione daapplicarsi nella specie fosse non già quinquennale, ma annuale, e che vifosse «prescrizione per violazione dell’art. 2 della L. 241/90, che prevedeche il procedimento sanzionatorio debba concludersi entro 90 giorni».Il motivo, oltre a presentare profili di inammissibilità, è infondato.Deve premettersi che, anche in questo caso, i ricorrenti, pur facendovalere il vizio di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., lungidall’indicare un fatto del quale sarebbe stato omesso l’esame, denuncianoun’incomprensione, da parte del Tribunale, delle risultanze istruttorie eduna violazione di legge.Va inoltre considerato che il giudice del merito ha specificamente motivatoin ordine al rigetto dell’eccezione di prescrizione, osservando che «dalladocumentazione prodotta dalla difesa di parte ricorrente innanzi al [OSCURATO:PERSONA] risulta che il provvedimento sanzionatorio è stato notificato amezzo posta con plico ricevuto in data 27 ottobre 2016» e che «ladetermina in oggetto contiene la chiara indicazione di [OSCURATO:PERSONA] trasgressore e dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. quale responsabile insolido, nonché l’ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria rivoltaad entrambi, talché alcun altro atto doveva essere notificato,personalmente, al Cusato».A sua volta, il Giudice di Pace, nella sentenza di primo grado, avevarilevato l’avvenuta notificazione dell’atto ad entrambi gli opponenti,Numero registro generale 27361/2022Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 15624/2026Data pubblicazione 21/05/2026citando espressamente, in particolare, la «cartolina di notifica a CusanoPertanto, il Tribunale, lungi dall’omettere l’esame di fatti oggetto didiscussione tra le parti, ha rigettato l’eccezione degli odierni ricorrentiritenendo che la notificazione in questione fosse avvenuta a nome dientrambi i soggetti sopra indicati.L’ulteriore tesi della tardività della notificazione a [OSCURATO:PERSONA],sostenuta dai ricorrenti nella memoria illustrativa, costituisce uninammissibile ampliamento del tema della decisione.Infatti, la memoria ex art. 378 c.p.c. non può integrare i motivi del ricorsoper cassazione, poiché assolve all'esclusiva funzione di chiarire edillustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente - cioè inmaniera completa, compiuta e definitiva - enunciati nell'atto introduttivodel giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto diimpugnazione (cfr.: Cass. n. 8949/2023; Cass. n. 26332/2016).In ogni caso, deve osservarsi che, in tema di sanzioni amministrative,l'atto interruttivo della prescrizione stessa nei confronti di uno deicoobbligati in solido, nelle ipotesi previste dall'art. 6 della l. n. 689 del1981, produce effetti anche nei confronti degli altri coobbligati, ai sensidell'art. 1310 c.c., stante il richiamo contenuto nell'art. 28 della citatalegge alla disciplina del codice civile per quanto riguarda l'interruzionedella prescrizione; al riguardo non rileva se il soggetto nei cui confronti èstata interrotta la prescrizione è quello che ha materialmente commesso laviolazione o colui al quale la legge estende la corresponsabilità nelpagamento della relativa sanzione, non potendosi distinguere, ai fini di cuial citato art. 1310 c.c., fra coobbligati solidali (cfr.: Cass. n. 1550/2018;Cass. n. 28781/2023).L’art. 28 l. n. 689/1981 prevede un termine di prescrizione quinquennale.Numero registro generale 27361/2022Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 15624/2026Data pubblicazione 21/05/2026Al contrario, i ricorrenti, pur affermando genericamente che detto terminesarebbe annuale, non hanno supportato tale deduzione con alcun richiamonormativo specifico.Va infine osservato che, in tema di sanzioni amministrative, alla mancataprevisione nella l. n. 689 del 1981 del termine per l'emissionedell'ordinanza-ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltronon perentorio, previsto per la conclusione del procedimentoamministrativo dall'art. 2 della l. n. 241 del 1990 (originariamente trentagiorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 35 del2005, conv. dalla l. n. 80 del 2005), in quanto la l. n. 689 del 1981costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea unprocedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito infasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anchenell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve.

È, quindi,applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge,ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine perriscuotere le somme dovute per le violazioni (cfr.: Cass. n. 21706/2018;in senso analogo, si veda anche: Cass. n. 10348/2024).3.

Alla luce di quanto precede, il ricorso va rigettato.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in via tra loro solidale, arifondere a parte controricorrente le spese processuali del giudizio dilegittimità, che liquida in complessivi euro 200,00 per spese ed euroNumero registro generale 27361/2022Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 15624/2026Data pubblicazione 21/05/20262.800,00 per compensi, oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie edaccessori di legge, se ed in quanto dovuti.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 22 gennaio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'Ippolito-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Roma n. 5443/2022 depositata il08/04/2022.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2026dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Mauro che ha concluso per l’inammissibilità o il rigettodel ricorso;Numero registro generale 27361/2022Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 15624/2026Data pubblicazione 21/05/2026Sentito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ippolito, difensore dei ricorrenti, che si èriportato agli scritti difensivi.Il presente giudizio ha ad oggetto l’opposizione avverso la determinazionen. 92160007745 del direttore del [OSCURATO:PERSONA] diRoma [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] connessi alle entrate extra-tributarie, U.O. Gestione delle Entrate da contravvenzioni, con cui è statoingiunto a [OSCURATO:PERSONA], quale trasgressore, e ad [OSCURATO:SOCIETA]., quale responsabile in solido, il pagamento della somma dieuro 88.028,47 per sanzione pecuniaria ed accessori, in virtù di verbale n.81110045501 del 04.11.2011, con cui la [OSCURATO:PERSONA] U.O.,Gruppo I, aveva accertato la violazione di cui all’art. 31, comma 9, l.Regione Lazio n. 13/2007 in relazione all’ampliamento di n. 44 posti lettodella capacità recettiva dell’hotel [OSCURATO:PERSONA] mediante accorpamento,in assenza di autorizzazione, della struttura hotel Montagna.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto dinanzi alGiudice di Pace di Roma opposizione avverso il provvedimento di cuiinnanzi per una serie di motivi rubricati come segue: 1) nullità e erroneitàdella notifica e della determinazione opposta; 2) nullità ed erroneità delverbale del 2011; 3) ingiusto addebito al ricorrente di insussistentiinfrazioni.Essi hanno concluso domandando dichiararsi la nullità o l'inefficaciadell’ordinanza-ingiunzione opposta e di tutti gli atti connessi, o comunque,in subordine, la riduzione di infrazioni e sanzioni ad una sola.L’ente opposto si è costituito in giudizio, domandando il rigetto del ricorso,assumendone l’infondatezza.Con la sentenza di primo grado, il Giudice di Pace ha rigettatol’opposizione ed ha disposto la compensazione delle spese di lite.Impugnata detta sentenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. eNumero registro generale 27361/2022Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 15624/2026Data pubblicazione 21/05/2026con sentenza n. 5443/2022 pubblicata il giorno 08.04.2022, ha rigettatol’appello, ha ridotto d’ufficio la sanzione al minimo ed ha disposto lacompensazione delle spese processuali tra le parti.Nella motivazione, il Tribunale, per quanto di interesse in questa sede, haritenuto che: - era infondata l’eccezione di nullità della determinazionedirigenziale per omessa notificazione a [OSCURATO:PERSONA], in quanto l’attoera stato indirizzato ad entrambi gli opponenti, nelle loro rispettive qualitàdi trasgressore e di responsabile in solido; - l’eccezione di prescrizione erainfondata, in quanto la notificazione della determinazione era avvenutaentro il quinquennio dall’accertamento dell’illecito; - le norme di cui allalegge regionale n. 13/2007, in quanto relative all’esercizio dell’attivitàalberghiera e non alle caratteristiche strutturali, erano applicabili allestrutture alberghiere a partire dalla loro entrata in vigore; - sebbeneciascuna delle strutture poi riunite fosse munita di autorizzazione per irispettivi posti letto, non era stata, invece, presentata la SCIA relativaall’esercizio dell’attività alberghiera da parte dell’ulteriore strutturarisultante dall’accorpamento; - la sussistenza dell’illecito era confermatadall’effettiva presentazione della SCIA dopo la contestazione; - laviolazione consisteva in un’unica omissione, sanzionata dalla legge inmaniera unitaria e commisurata al numero dei posti letto non denunciati;- il suo carattere solo formale giustificava la riduzione d’ufficio dellasanzione al minimo editale.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorsoper cassazione avverso la sentenza del Tribunale sulla scorta di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.presentato conclusioni scritte e le parti hanno depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 27361/2022Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 15624/2026Data pubblicazione 21/05/20261. Il primo motivo del ricorso è rubricato come segue: art. 360, n. 5c.p.c. – omessa, carente e/o insufficiente motivazione su un puntodecisivo della controversia; errore su un fatto decisivo e che è statooggetto di discussione tra le parti su assenza della presunta violazione einapplicabilità alle strutture alberghiere preesistenti delle disposizioni dellaLegge della Regione Lazio n. 13/2007 relative solo alle nuove strutture.In particolare, secondo i ricorrenti, il Tribunale, dopo aver rilevato chel’attuale struttura alberghiera derivava dall’accorpamento di dueautonome strutture, entrambe munite delle autorizzazioni necessarie,aveva poi affermato, in modo contraddittorio, che non era statapresentata la richiesta per i posti letto disponibili «nel nuovo complesso»,nuovo complesso che non esisteva, trattandosi invece di quellipreesistenti. Inoltre, sempre a dire dei ricorrenti, la SCIA depositata dopol’accertamento della violazione non provava che la struttura non fosse inregola, in quanto presentata per altri motivi. Il Tribunale, dunque, avevatravisato gli atti. Infine, l’art. 10 del Regolamento della Regione Lazio n.17/2008 distingueva le nuove strutture da quelle preesistenti, sicché nonerano applicabili nella specie le sanzioni di cui alla legge regionale n.13/2007.Il secondo motivo è rubricato come segue: art. 360, n. 5 c.p.c. – omessoesame circa un fatto che è stato decisivo per il giudizio e che è statooggetto di discussione tra le parti su atti posti a base della determinazioneopposta e della erronea determinazione delle sanzioni.In particolare, i ricorrenti lamentano, in primo luogo, che il Tribunale abbiaritenuto sussistente la violazione contestata, confondendo «ladenominazione “[OSCURATO:PERSONA]”, che non comprendo solo lavecchia struttura già denominata “[OSCURATO:PERSONA]” ma anche quella giàdenominata “[OSCURATO:PERSONA]”», il tutto «come se Astoria avesse creatodopo la DIA del 25/05/2010 altri 44 posti letto senza dichiararli». Insecondo luogo, rilevata l’unicità della violazione, si dolgono del fatto cheNumero registro generale 27361/2022Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 15624/2026Data pubblicazione 21/05/2026non sia stata irrogata una sola sanzione, ma sia stata moltiplicata lasanzione medesima per il numero di posti letto non denunciati.I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi,presentano profili di inammissibilità e sono comunque infondati.Deve premettersi che il ricorso per cassazione deve essere articolato inspecifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile aduno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall'art. 360, comma 1c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali ol'esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabileche le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelliinquadrabili nella tassativa griglia normativa (cfr.: Cass., Sez. Un., n.32415/2021).In particolare, il principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4c.p.c. richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntualeesposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l'illustrazione degliargomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analiticaprecisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, comeespressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione dellapronunzia (cfr.: Cass. n. 17224/2020).In concreto, sebbene le rubriche dei due motivi indichino la sola fattispeciedi cui al numero 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., in realtà essiconcernono la pretesa contraddittorietà tra motivazione e dispositivo,l’asserito travisamento dei fatti e la pretesa violazione di norme.In ogni caso, prendendo in considerazione l’indicazione normativacontenuta in rubrica, deve osservarsi che l'art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leNumero registro generale 27361/2022Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 15624/2026Data pubblicazione 21/05/2026parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nelrigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fattostorico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale,da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia statooggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermorestando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé,il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico,rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(cfr.: Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; Cass., Sez. Un., n. 8054/2014; Cass.n. 25216/2014; Cass. n. 9253/2017; Cass. n. 27415/2018; Cass. n.17005/2024).Ora, dall’enunciazione delle ragioni di impugnazione non risulta quali sianoi fatti storici che il Tribunale, secondo i ricorrenti, non avrebbe preso inconsiderazione ai fini della decisione: se si fa riferimento al fatto cheentrambe le strutture originarie, poi accorpate, erano dotate di autonomeautorizzazioni, nello stesso ricorso si dà atto dell’avvenuta menzione ditale circostanza, anche se si ritiene che essa sarebbe in contrasto con ladecisione poi assunta.I ricorrenti sostengono che il giudice del merito ha travisato la circostanzarelativa all’avvenuto deposito della SCIA dopo l’accertamento dellaviolazione, assumendo che detto deposito sia avvenuto per altre ragioni,quali, tra l’altro, degli imprecisati lavori da eseguire.In proposito, deve osservarsi che non è possibile effettuare in questa sedeun riesame delle risultanze istruttorie, con revisione delle relativevalutazioni.Infatti, il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall'art. 360,comma primo, n. 5) c.p.c., non equivale alla revisione del "ragionamentoNumero registro generale 27361/2022Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 15624/2026Data pubblicazione 21/05/2026decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad unadeterminata soluzione della questione esaminata, posto che una similerevisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e sirisolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione,contrariamente alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice dilegittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all'ambito del viziodi motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere adun nuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma, propria valutazionedelle risultanze degli atti di causa. Né, ugualmente, la stessa Corterealizzerebbe il controllo sulla motivazione che le è demandato, mainevitabilmente compirebbe un (non consentito) giudizio di merito, se -confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie - prendesse d'ufficioin considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelliassunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione,accogliendo il ricorso "sub specie" di omesso esame di un punto decisivo.(cfr.: Cass n. 4766/2006; in senso conforme, si vedano anche: Cass. n.12445/2006; Cass. n. 19274/2006; Cass. n. 27168/2006; Cass. n.4500/2007).Infine, quanto all’aspetto relativo all’asserita violazione di legge, siosserva che l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicarele norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne ilcontenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in dirittocontenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente arichiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano colprecetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito diindividuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le suefunzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono inNumero registro generale 27361/2022Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 15624/2026Data pubblicazione 21/05/2026contrasto con essa (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 23745/2020; Cass. n.18998/2021).In concreto, i ricorrenti hanno menzionato l’art. 10 del Regolamentoregionale 24 ottobre 2008, n. 17.La norma in questione, tuttavia, riguarda la diversa tematica delle“denominazioni” delle strutture, né essa risulta richiamata dalla sentenzaimpugnata.Ciò premesso, risulta comunque opportuno rilevare che l’art. 26 l. RegioneLazio n. 13/2007 subordina l’esercizio dell’attività ricettiva alberghiera adautorizzazione comunale contenente, tra l’altro, le indicazioni relative allacapacità ricettiva.L’art. 9 del Regolamento regionale n. 17/2008, poi, ha condizionatol’esercizio dell’attività in questione alla presentazione della SCIA (nel testooriginario, alla presentazione della domanda di rilascio dell’autorizzazioneall’esercizio delle attività) allo [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA](SUAP) o allo [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] (SUAR), ovecostituiti, del Comune competente in cui la struttura è situata.La SCIA va presentata per l’attivazione di nuove strutture o per leintervenute variazioni della capacità ricettiva di strutture esistenti (art. 9,comma 3).Nel testo originario del Regolamento, il predetto art. 9, comma 3,prevedeva la sostituzione dell’autorizzazione con la denuncia di inizioa) – dichiarazione attestante l’assenza di cause ostative previste dallalegislazione in materia di pubblica sicurezza nonché il possesso, ovenecessario, degli ulteriori requisiti previsti in materia di somministrazionedi alimenti e bevande – ma ciò, tuttavia, nell’ipotesi di subentro nellatitolarità o nella gestione dell'attività ricettiva, qualora non fossero stateapportate modifiche strutturali e fosse risultata confermata laNumero registro generale 27361/2022Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 15624/2026Data pubblicazione 21/05/2026classificazione precedentemente assegnata, ipotesi non ricorrente nel casodi specie, atteso l’avvenuto accorpamento di due strutture preesistenti.Gli artt. 10 e 11 del Regolamento regionale n. 16/2009, a loro volta,riguardano non già l’esercizio dell’attività, ma i requisiti strutturali.Infine, l’art. 31, comma 9, l. Regione Lazio n. 13/2007 dispone che ladotazione, in modo permanente, nelle strutture ricettive, escluse quelleall’aperto, di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato èsoggetta a sanzione amministrativa.La sanzione in questione è unica, ancorché commisurata ad ogni postoletto in più.Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaramente chel’illecito è stato ritenuto sussistente in quanto «la [OSCURATO:PERSONA] GA.PI.non aveva presentato all’ufficio competente del Comune di Roma la SCIArelativa all’esercizio della attività alberghiera risultante dall’accorpamentodelle due precedenti strutture» e che la sanzione, espressamente valutata«in modo unitario», è stata «commisurata al numero dei posti letto nondenunciati» in conformità alla norma, ivi richiamata espressamente.A fronte di ciò, la doglianza dei ricorrenti, senza indicare alcuna particolarelacuna, si risolve in una mera contrapposizione al ragionamento delgiudice del merito di una ricostruzione alternativa dei fatti e dellanormativa applicabile, il che, tuttavia, è precluso in sede di legittimità.Inoltre, i ricorrenti hanno richiamato i provvedimenti autorizzatoriassertivamente intervenuti prima del 2011 senza tuttavia riportarnespecificamente il contenuto, con ciò contravvenendo al principio dispecificità del ricorso anche sotto tale profilo ed impedendo dunque uncompiuto esame della doglianza.Peraltro, le stesse deduzioni in questione, per quanto generiche, sono nelsenso della titolarità di due distinte autorizzazioni per le due strutture enon di un unico provvedimento autorizzativo per la struttura unitariarisultante dall’avvenuto accorpamento di quelle preesistenti.Numero registro generale 27361/2022Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 15624/2026Data pubblicazione 21/05/20262. Il terzo motivo è rubricato come segue: art. 360, n. 5 c.p.c. – omessoesame circa un fatto che è stato decisivo per il giudizio e che è statooggetto di discussione tra le parti su irregolarità del verbale, nullità einesistenza della notifica e prescrizione.In particolare, i ricorrenti lamentano che il Tribunale abbia «eluso» laquestione della nullità ed inesistenza della notificazione degli atti afossero due, la determinazione dirigenziale era stata spedita ad uno solodi essi. I ricorrenti, poi, hanno sostenuto che il termine di prescrizione daapplicarsi nella specie fosse non già quinquennale, ma annuale, e che vifosse «prescrizione per violazione dell’art. 2 della L. 241/90, che prevedeche il procedimento sanzionatorio debba concludersi entro 90 giorni».Il motivo, oltre a presentare profili di inammissibilità, è infondato.Deve premettersi che, anche in questo caso, i ricorrenti, pur facendovalere il vizio di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., lungidall’indicare un fatto del quale sarebbe stato omesso l’esame, denuncianoun’incomprensione, da parte del Tribunale, delle risultanze istruttorie eduna violazione di legge.Va inoltre considerato che il giudice del merito ha specificamente motivatoin ordine al rigetto dell’eccezione di prescrizione, osservando che «dalladocumentazione prodotta dalla difesa di parte ricorrente innanzi al [OSCURATO:PERSONA] risulta che il provvedimento sanzionatorio è stato notificato amezzo posta con plico ricevuto in data 27 ottobre 2016» e che «ladetermina in oggetto contiene la chiara indicazione di [OSCURATO:PERSONA] trasgressore e dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. quale responsabile insolido, nonché l’ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria rivoltaad entrambi, talché alcun altro atto doveva essere notificato,personalmente, al Cusato».A sua volta, il Giudice di Pace, nella sentenza di primo grado, avevarilevato l’avvenuta notificazione dell’atto ad entrambi gli opponenti,Numero registro generale 27361/2022Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 15624/2026Data pubblicazione 21/05/2026citando espressamente, in particolare, la «cartolina di notifica a CusanoPertanto, il Tribunale, lungi dall’omettere l’esame di fatti oggetto didiscussione tra le parti, ha rigettato l’eccezione degli odierni ricorrentiritenendo che la notificazione in questione fosse avvenuta a nome dientrambi i soggetti sopra indicati.L’ulteriore tesi della tardività della notificazione a [OSCURATO:PERSONA],sostenuta dai ricorrenti nella memoria illustrativa, costituisce uninammissibile ampliamento del tema della decisione.Infatti, la memoria ex art. 378 c.p.c. non può integrare i motivi del ricorsoper cassazione, poiché assolve all'esclusiva funzione di chiarire edillustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente - cioè inmaniera completa, compiuta e definitiva - enunciati nell'atto introduttivodel giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto diimpugnazione (cfr.: Cass. n. 8949/2023; Cass. n. 26332/2016).In ogni caso, deve osservarsi che, in tema di sanzioni amministrative,l'atto interruttivo della prescrizione stessa nei confronti di uno deicoobbligati in solido, nelle ipotesi previste dall'art. 6 della l. n. 689 del1981, produce effetti anche nei confronti degli altri coobbligati, ai sensidell'art. 1310 c.c., stante il richiamo contenuto nell'art. 28 della citatalegge alla disciplina del codice civile per quanto riguarda l'interruzionedella prescrizione; al riguardo non rileva se il soggetto nei cui confronti èstata interrotta la prescrizione è quello che ha materialmente commesso laviolazione o colui al quale la legge estende la corresponsabilità nelpagamento della relativa sanzione, non potendosi distinguere, ai fini di cuial citato art. 1310 c.c., fra coobbligati solidali (cfr.: Cass. n. 1550/2018;Cass. n. 28781/2023).L’art. 28 l. n. 689/1981 prevede un termine di prescrizione quinquennale.Numero registro generale 27361/2022Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 15624/2026Data pubblicazione 21/05/2026Al contrario, i ricorrenti, pur affermando genericamente che detto terminesarebbe annuale, non hanno supportato tale deduzione con alcun richiamonormativo specifico.Va infine osservato che, in tema di sanzioni amministrative, alla mancataprevisione nella l. n. 689 del 1981 del termine per l'emissionedell'ordinanza-ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltronon perentorio, previsto per la conclusione del procedimentoamministrativo dall'art. 2 della l. n. 241 del 1990 (originariamente trentagiorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 35 del2005, conv. dalla l. n. 80 del 2005), in quanto la l. n. 689 del 1981costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea unprocedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito infasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anchenell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. È, quindi,applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge,ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine perriscuotere le somme dovute per le violazioni (cfr.: Cass. n. 21706/2018;in senso analogo, si veda anche: Cass. n. 10348/2024).3. Alla luce di quanto precede, il ricorso va rigettato.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in via tra loro solidale, arifondere a parte controricorrente le spese processuali del giudizio dilegittimità, che liquida in complessivi euro 200,00 per spese ed euroNumero registro generale 27361/2022Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 15624/2026Data pubblicazione 21/05/20262.800,00 per compensi, oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie edaccessori di legge, se ed in quanto dovuti.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 22 gennaio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]