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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04746/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n.30/RG 24021 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per detenzione a fine di spaccio di 85,5grannmi di cocaina;

2. ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità e comunque non manifestamente infondati, in quanto reiterativi di censure già superate dalla Corte di merito che a pag. 1, pur sinteticamente attesa la doppia conforme, ha puntualmente escluso la qualificazione del fatto come di lieve entità valorizzando il complessivo contesto a partire dal quantitativo, pari a circa 443 dosi, dalla qualità dello stupefacente e dal ritrovamento in auto in luogo distante dall'abitazione del ricorrente desumendo che il rischio fosse connesso ad un'attività continuativa di spaccio (Sez.4, n. 50257 del 05/10/2023, Rv. 285706);

3. rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali é della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n.30/RG 24021 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per detenzione a fine di spaccio di 85,5grannmi di cocaina; 2. ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità e comunque non manifestamente infondati, in quanto reiterativi di censure già superate dalla Corte di merito che a pag. 1, pur sinteticamente attesa la doppia conforme, ha puntualmente escluso la qualificazione del fatto come di lieve entità valorizzando il complessivo contesto a partire dal quantitativo, pari a circa 443 dosi, dalla qualità dello stupefacente e dal ritrovamento in auto in luogo distante dall'abitazione del ricorrente desumendo che il rischio fosse connesso ad un'attività continuativa di spaccio (Sez.4, n. 50257 del 05/10/2023, Rv. 285706); 3. rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali é della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/
Sentenza Cassazione n. 04746/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris