CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2024
Cassazione n. 46116/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 95-24253/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata configurazione dell'ipotesi della connivenza non punibile, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro riproduttive di quelle già proposte e risolte dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sulle ragioni per cui la condotta dello Suwareh non è stata correttamente sussunta nell'ipotesi della mera connivenza non punibile); che il secondo motivo, con cui si deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 114 cod. pen., si risolve parimenti nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sul contributo casuale dell'attività di c.d. "palo" svolta dal ricorrente, la cui importanza - tutt'altro che marginale e trascurabile - ha consentito pertinentemente di escludere l'invocata attenuante); considerato che il terzo ed il quarto motivo di ricorso, che censurano il vizio motivazionale e la violazione di legge in riferimento agli artt. 62 n. 4 e 62 bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.