CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 maggio 2023
Cassazione n. 39721/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che: con sentenza del 2 maggio 2023, la Corte di appello di Bari, giudicando in sede di rinvio ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen., ha confermato le statuizioni civili di cui alla sentenza del Tribunale di Bari del 9 marzo 2012 nei confronti, fra gli altri, di Angelo e [OSCURATO:PERSONA] , riducendo l'importo della provvisionale, posta a carico dei predetti, nella misura di 3.500.000 euro; [OSCURATO:PERSONA], con ricorso per cassazione proposto per mezzo dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha preliminarmente chiesto, ex art. 612 cod. proc. pen., la sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale, affermando la sussistenza del fumus boni iuris sulla fondatezza dell'impugnazione e del periculum in mora motivato, essenzialmente, con l'impossibilità di recuperare l'importo versato in caso di riforma della decisione; sul punto, ha evidenziato l'infondatezza nel merito della richiesta risarcitoria, sia sotto il profilo della concreta esistenza del danno, che sotto quello della sua esatta quantificazione, per come dovrebbe desumersi anche dall'accoglimento parziale dell'impugnazione di merito, da parte della Corte di appello di Bari, segnalando, altresì, di trovarsi nella oggettiva impossibilità di adempiere all'esborso della rilevante somma liquidata a titolo di provvisionale in quanto titolare di redditi ad essa, di gran lunga, inferiori; analoga richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale è stata avanzata da [OSCURATO:PERSONA] che ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza per mezzo dei propri difensori, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; con riferimento al fumus boni iuris, ha contestato la quantificazione dell'importo a titolo di provvisionale in quanto sganciata da parametri oggettivamente verificabili ed evidenziato l'assenza di qualsiasi vantaggio economico, a proprio favore, per effetto della condotta di infedeltà patrimoniale oggetto del processo; l'esistenza del periculum in mora è stata argomentata con la condizione di insolvibilità nella quale versa la principale destinataria della provvisionale ([OSCURATO:PERSONA]), oggetto di procedura di insolvenza in base alla legge tedesca, oltre che con l'importo elevato della provvisionale, considerato in assoluto e in rapporto alla capacità patrimoniale del ricorrente, titolare solo di una modesta pensione; Rilevato che: a) secondo quanto puntualizzato da Sez. U, n. 53153 del 27/10/2016, C. Rv. 268181, la richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile prevista dall'art. 612 cod. proc. pen. è decisa dalla Corte di cassazione con procedura de plano, ossia senza adozione di contraddittorio preventivo; b) alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte, ai fini dell'accoglimento della richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile al pagamento di una provvisionale è necessaria la ricorrenza di un pregiudizio eccessivo per il debitore, che può consistere nella distruzione di un bene non reintegrabile ovvero, se si tratta di somme di denaro, nel nocumento derivante dal palese stato di insolvibilità del destinatario della provvisionale, tale da rendere impossibile o altamente difficoltoso il recupero di quanto pagato, nel caso di modifica della condanna (Sez. 4, n. 927 del 28/09/2022, Mastronninico, Rv. 283931; nello stesso senso: Sez. 5, n 19351 del 18/12/2017, dep. 04/05/2018, Zambrelli, Rv. 273202; Sez. 4, n. 28589 del 02/02/2016, Masini, Rv. 267819); c) siffatta conclusione, correlata alla definizione dell'ambito applicativo dell'art. 612 cod. proc. pen., nel concentrare la valutazione della Corte sul tema del periculum in mora, è coerente con la soluzione vigente, pur nella diversità dell'organo giurisdizionale cui la richiesta di sospensiva è demandata, nell'ordinamento processual-civilistico; d) infatti, in quest'ultimo ambito la competenza a provvedere sulla richiesta di sospensione in pendenza di ricorso per cassazione è attribuita dall'art. 373 cod. proc. civ., al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, il quale deve valutare se dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno; e) la Corte costituzionale, con la sentenza n. 353 del 1994, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 600, comma 3, cod. proc. pen., che prevedeva appunto il solo presupposto del grave e irreparabile danno anziché quello dei gravi motivi, operando una comparazione con una serie di previsioni, indicate al punto 1 del Considerato in diritto e, in particolare, con l'art.283 cod. proc. pen. rispetto al quale il termine di raffronto è stato ritenuto più pertinente alla fattispecie esaminata; f) solo incidentalmente, si segnala che, con l'art. 2 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, il testo dell'art. 283 cod. proc. civ. è stato modificato mediante la previsione che i presupposti dell'accoglimento della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata sono la manifesta fondatezza dell'impugnazione o la possibilità che dall'esecuzione derivi un pregiudizio grave e irreparabile; g) la Corte costituzionale, con la sentenza citata, ha osservato che la formula della gravità e irreparabilità del pregiudizio si distingue da quella dei "gravi motivi": quest'ultima attribuisce al giudice d'appello un ambito decisorio, nell'esercizio del potere di inibitoria, tale da ricomprendere valutazioni sia in punto di fumus boni iuris (cioè di delibazione circa la probabile fondatezza del gravame), sia in punto di perículum in mora (cioè in tema di effetti pregiudizievoli derivanti dall'esecuzione), laddove la formula del pregiudizio grave e irreparabile preclude al giudice l'esame del primo aspetto, circoscrivendone la sfera valutativa - peraltro in termini estremamente ristretti - soltanto sul secondo profilo; h) a supporto della soluzione interpretativa prescelta, la Corte costituzionale ha anche richiamato (par. 2.2.) la direttiva n. 27 della legge delega del 1987 attestante la «chiara volontà del legislatore delegante (poi attuata nell'art. 612 del codice) di introdurre il criterio restrittivo di cui trattasi (quello della esclusività della valutazione del profilo del grave e irreparabile danno, n.d.e.) limitatamente alle sentenze di secondo grado impugnate in cassazione, (in conformità a quanto previsto nel codice di procedura civile all'art. 373) e, correlativamente, escluderlo per quelle di primo grado»; i) resta escluso, pertanto, in ragione della coerenza interna tra l'art. 612 cod. proc. pen. e l'art. 373 cod. proc. civ. e del dato sistematico tratto dal novellato art. 283 cod. proc. civ. che, come detto, colloca la valutazione sulla manifesta fondatezza dell'impugnazione in ambito distinto da quello del pregiudizio grave e irreparabile, che l'esame della richiesta possa riguardare il fumus di accoglimento dei motivi di impugnazione (secondo quanto dedotto sia da Nunzio che da [OSCURATO:PERSONA]); I) concentrandosi sulla valutazione del periculum, la richiesta contenuta nel ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è generica, poiché, al netto delle - in questa sede irrilevanti - deduzioni sulla fondatezza del ricorso, si limita a rappresentare la propria impossibilità di provvedere al pagamento; m) tale considerazione, al contrario, giustifica, sul piano della comparazione dei pregiudizi, il fatto che non si paralizzi l'ordinaria esecutività della condanna al pagamento della provvisionale, fermi i limiti previsti dall'ordinamento processuale alla portata dell'esecuzione, al fine di garantire la disponibilità dei mezzi necessarie alle ordinarie esigenze di vita, secondo quanto si vedrà in fra; n) in effetti, una considerazione sostanzialmente sovrapponibile viene svolta dall'altro ricorrente, alla luce dei limitati redditi pensionistici dei quali gode; o) tale aspetto, unitamente alla deduzione secondo la quale una delle due parti civili risulterebbe società tedesca sciolta nel lontano 26 giugno 2007 a seguito di procedura di insolvenza, rende evidente che il pagamento potrà avvenire solo a seguito di una procedura esecutiva (peraltro, non essendo agevole comprendere soggetti e modi della pretesa di adempimento); p) tale profilo, unitamente al fatto che l'udienza per la trattazione del ricorso è stata fissata al 20 dicembre 2024, proprio al fine di assicurare una sollecita delibazione delle doglianze contenute nei due ricorsi pervenuti presso questa Corte il 19 settembre 2024; q) in ogni caso, a fronte della dichiarata presenza di minimi redditi aggredibili, la salvaguardia delle ragioni del destinatario della condanna - rispetto al pregiudizio irreparabile - è assicurata dai limiti di sottoponibilità dei redditi pensionistici ad esecuzione forzata (art. 545 cod. proc. civ.); P.Q.M. Rigetta le richieste di sospensione dell'esecuzione della sentenza della Corte d'appello di Bari del 2 maggio 2