CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 luglio 2024
Cassazione n. 20274/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA nel ricorsoR.G. n. 9168/2023 promosso da [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avv. prof. Lorenzo del Federico (PEC: ) , in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] –Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore , succeduta a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , incorporante [OSCURATO:SOCIETA].), rappresentatae difesa ex lege dall’ Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ) , presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12; controricorrente avverso la sentenza n. 6347/2022 della Corte di appello di Roma, pubblicata il 12/10/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] (di seguito CNPAF), proponendo opposizione al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Roma le aveva intimato il pagamento della somma di € 60.955,72, oltre interessi e spese, a seguito del riversamento soltanto parziale degl'importi dovuti dagli iscritti, avviati alla riscossione con il ruolo suppletivo del 1998e ruolo principale del 1999. Si costituì la CNPAF, chiedendo il rigetto dell’opposizione. Il Tribunale di Roma rigettò l’opposizione e la Corte d’appello accolse l’impugnazione proposta, revocando il decreto ingiuntivo. Avverso tale statuizione la CNPAF ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] –Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:SOCIETA], in qualità di successore ex legedell’Ente di riscossione si è difesa con controricorso. Il 02/03/2024 il Consigliere delegato della Prima Sezione Civile – Area 4 - [OSCURATO:PERSONA] ha formulato la proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata in data 04/03/2024. Il 12/04/2024, la ricorrente ha presentato istanza di decisione ai sensi dell’art.380 bis, comma 2, c.p.c., corredata da nuova procura speciale. È stata, quindi, fissata adunanza in camera di consiglio per il giorno 10/07/2024. La ricorrente ha depositato memoria difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, n. 3, c.p.c., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 1, commi 527, 528 e 529 della l. n. 228 del 2012 e agli artt.1 e 2 del d.lgs. n. 509 del 1994. La ricorrente lamenta l’applicazione effettuata dalla Corte territoriale della normativa speciale pubblicistica di cui al d.lgs. n. 112 del 1999 e alla successiva legge n. 228 del 2012, tanto in relazione all’annullamento automatico dei crediti iscritti a ruolo sino al 31/12/1999 per importi inferiori a € 2.000,00, quanto in relazione all’automatico discarico dei ruoli sino alla stessa data, per importi superiori ad € 2000 e non interessati da attività di riscossione, in luogo delle comuni regole in tema di responsabilità contrattuale, e ciò in contrasto con la natura privata e l’autonomia contabile della [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, n. 3, c.p.c., la ricorrente denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 527 e seguenti, della l. 228 del 2012 in relazione agli artt. 3, 38, 41 e 42 Cost., nonché violazione dell’art. 1del Protocollo addizionale della CEDU, dell’art.117 Cost. e dell’art.6 CEDU. La ricorrente denuncia l’irragionevolezza dell’ablazione discriminatoria senza indennizzo di un diritto proprio della Cassa, per giunta in spregio delle ragioni di salvaguardia del sistema previdenziale. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE e chiede disapplicazione delle norme interne in contrasto con il diritto dell’Unione, nonché in subordine proposizione di questione pregiudiziale interpretativa ai sensi dell’art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia, poiché la sanatoria introdotta dalla legge di stabilità del 2013 si risolverebbe in un non consentito aiuto di Stato. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360, n. 3, c.p.c., la ricorrente denuncia, in subordine, la violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 527 e ss. l. n. 228 del 2012 e dell’art. 1 e 2 d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], non avendo la Corte di merito desunto dal differente regime previsto dal legislatore per i crediti inferiori a € 2.000,00 le corrette conseguenze in ordine all’istituto dell’annullamento automatico dei crediti. 2.Nell’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] questa Sezione ha trattato una causa (R.G.N. 7137/2021) che pone questioni analoghe a quelle che si dibattono nel presente giudizio. Appare, pertanto, opportuno attendere l’esito di tale giudizio. P.Q.M. La Corte dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di