CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15532/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile, per genericità dei motivi, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 10 settembre 2018 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la sua penale responsabilità per il reato di furto aggravato di energia elettrica e, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputata, che si duole della dichiarazione di inammissibilità sostenendo che la stessa non è motivata, è inammissibile, atteso che qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e, quindi, anche laddove manchi la motivazione (Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte, Rv. 255515), e comunque il motivo è manifestamente infondato, sia perché la Corte di appello ha adeguatamente motivato la sua decisione, sia perché i motivi di appello sono effettivamente generici per le ragioni da essa illustrate; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci