CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 04720/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25746/2022 promosso da Comune di Olbia, in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, piazza Apollodoro 26, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in atti; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, via [OSCURATO:PERSONA] 74, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in atti; -controricorrente e ricorrente incidentale - nei confronti di Comune di Olbia, in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, piazza Apollodoro 26, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in atti; -controricorrente in via incidentale - avverso la sentenza n. 206/2022 della Corte d’Appello di Cagliari, Sezione di Sassari, pubblicata il 30/06/2022 e notificata il 14/09/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Il Comune di Olbia ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Nuoro il decreto ingiuntivo n. 7/2012 nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., quale Gestore unico del [OSCURATO:PERSONA] (SII), per l’importo di € 5.462.786,35 a titolo di corrispettivo: a) per la gestione provvisoria del depuratore del centro urbano di Olbia (“[OSCURATO:PERSONA]”) e del depuratore e della rete connessa alla frazione “[OSCURATO:PERSONA]”; b) per i servizi comunali complementari di autospurgo e autobotte, c) per i servizi di gestione della rete comunale di conduzione delle acque meteoriche, con i relativi servizi di periodica pulizia delle caditoie, delle griglie stradali e di smaltimento del materiale di risulta. [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, contestando l’ammissibilità e la fondatezza della domanda ed eccependo: a) la carenza dei presupposti per l’emissione del decreto, in quanto non era stata identificata la fonte dell’obbligazione dedotta in giudizio e mancavano i requisiti di certezza e liquidità del credito; b) la genericità della domanda, non avendo il Comune di Olbia dato prova del credito fatto valere; c) l’insussistenza del credito; d) la riconducibilità, semmai, della fattispecie nell’ambito della responsabilità aquiliana. Nel costituirsi, il Comune di Olbia ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo, rilevando che la domanda dovesse essere qualificata come azione di responsabilità per inadempimento o come gestione d’affari o, comunque, quale richiesta di indennizzo exart. 2041 c.c. Il Tribunale di Nuoro, con sentenza n. 422/2019, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e, qualificando la domanda come azione di ingiustificato arricchimento, ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. a corrispondere al Comune di Olbia la somma di € 2.785.236,72, comprendente: a) € 193.236,87 per la gestione del depuratore “[OSCURATO:PERSONA]” nel periodo compreso tra il 09/08/2005 e il 12/12/2005, data dell’effettiva presa in carico dell’impianto da parte del Gestore unico; b) € 900.634,20 per la gestione del depuratore di “[OSCURATO:PERSONA]” nel periodo compreso tra il 09/08/2005 e il 23/11/2011, data della presa in carico dell’impianto da parte del Gestore unico; c) € 1.691.365,65 per i servizi di autospurgo e autobotte nel periodo compreso tra il 09/08/2005 e il 23/11/2011. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che: i) il decreto ingiuntivo doveva essere revocato, dal momento che la qualificazione dei fatti costitutivi offerta dal Comune in termini di gestione di affari altrui o di ingiustificato arricchimento escludeva il requisito della liquidità del credito; ii) non ricorreva la fattispecie di cui all’art. 2028 c.c., mancando il presupposto della spontaneità dell’intervento, bensì quella di cui all’art. 2041 c.c.; iii) ai sensi dell’art. 4 l. n. 36 del 1994 l’attività di gestione della rete comunale di acque bianche non rientrava tra quelle di competenza del [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, il Comune di Olbia non aveva diritto ad alcun indennizzo per tali servizi. [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte d’appello, deducendo tra l’altro: a) la violazione dell’art. 112 c.p.c., laddove il tribunale ha accertato la sussistenza di un ingiustificato arricchimento, senza considerare che tale domanda era diversa per petitum e causa petendi rispetto a quella avanzata in sede monitoria; b) la genericità della domanda proposta dal Comune; c) l’insussistenza dei presupposti previsti dall’art. 2041 c.c.; d) la violazione dell’art. 2041 c.c. poiché il Comune non aveva né allegato, né provato la misura della somma minore tra i costi sostenuti dal Comune e il ritenuto arricchimento di [OSCURATO:SOCIETA].; e) l’erronea valutazione del materiale istruttorio in relazione al riconoscimento dell’indennizzo per i servizi di autospurgo e autobotte. Si è costituito in giudizio il Comune di Olbia richiedendo il rigetto dell’appello principale e, nel proporre appello incidentale, ha dedotto la sussistenza dei requisiti per l’ottenimento di un indennizzo ex art. 2041 c.c. anche per importi maggiori di quelli riconosciuti dal giudice di primo grado. La Corte d’appello di Cagliari, con la sentenza in questa sede impugnata, ha accolto l’appello principale e ha respinto l’appello incidentale, così rigettando la domanda introdotta in via monitoria dal Comune di Olbia. In particolare, la Corte d’appello ha affermato che: a) le doglianze di [OSCURATO:SOCIETA]. circa la violazione dell’art.112 c.p.c. e la ritenuta genericità della domanda dovessero essere disattese, dato che il Comune aveva prospettato l’azione di arricchimento - che non comporta mutamento della domanda - in comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso su sua richiesta; b) non ricorrevano i presupposti ex art. 2041 c.c. per il riconoscimento dell’indennizzo riferito alla gestione del depuratore di “[OSCURATO:PERSONA]” e del depuratore di “[OSCURATO:PERSONA]”, dato che entrambi gli impianti erano stati realizzati in epoca successiva alla stipula della Convenzione di Affidamento del 2004 (relativa alla regolazione dei rapporti tra l’Autorità di Ambito ed il Gestore del SII) e perciò non erano in essa compresi, non essendo stipulata nessuna convenzione per l’affidamento delle relative opere al Gestore; c) non ricorrevano i presupposti ex art. 2041 c.c. per il riconoscimento dell’indennizzo per i servizi di autobotte e autospurgo, atteso che il Comune non aveva provato di aver effettuato tali servizi a favore di utenti allacciati alla rete fognaria, restando escluse dal SII, ai sensi dell’art. 2 della Convenzione di affidamento del 2004, tutte le attività rese a utenti non collegati a reti fognarie urbane; d) nessuna somma era dovuta da [OSCURATO:SOCIETA]. al Comune per le spese di gestione delle acque meteoriche (o acque bianche) e dei relativi impianti, visto che tali servizi non rientravano in quelli espressamente previsti nella Convenzione di affidamento del 2004, ma potevano essere affidati al Gestore solo mediante separata convenzione, che nel caso di specie non era stata stipulata. Avverso la sentenza della Corte d’appello, il Comune di Olbia ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di cinque motivi. Ha resistito [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso, formulando anche ricorso incidentale condizionato, affidato a sette motivi di impugnazione. Il Comune di Olbia si è difeso con controricorso avverso il ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis .1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso principale è dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella parte in cui la Corte d’appello ha affermato che nessuna somma spettava al Comune per la gestione del depuratore “[OSCURATO:PERSONA]” dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 10/12/2005 - in ragione del fatto che tale impianto non era contemplato nella Convenzione tra l’Autorità di ambito e [OSCURATO:SOCIETA]. e che il ritardo nella consegna era dipeso da circostanze addebitabili al Comune – omettendo di valutare l’emissione da parte del Sindaco delle due ordinanze contingibili e urgenti n. 43 e 44 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], depositate in giudizio. Il Comune ha evidenziato che, se la Corte di appello avesse considerato le ordinanze sindacali, tenuto conto che il servizio di gestione dell’impianto di “[OSCURATO:PERSONA]” era stato svolto dal Comune di Olbia, quale sostituto del [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA]), avrebbe assunto una diversa decisione, che riconosceva il diritto del Comune ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del servizio. Con il secondo motivo di ricorso principale è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1363 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello escluso il rimborso delle spese sostenute dal Comune di Olbia per la gestione degli impianti di “[OSCURATO:PERSONA]” e “[OSCURATO:PERSONA]”, poiché nella Convenzione di affidamento per regolare i rapporti tra l’Autorità d’ambito e il Gestore del SII, allegato B della delibera dell’Assemblea dell’Autorità d’Ambito n. 25 del 29/12/2004, era stato previsto, all’art. 10, che oggetto della concessione d’uso in favore del Gestore fossero i soli impianti di depurazione esistenti e utilizzati e che, ai sensi del successivo art. 11, punto 7, i nuovi impianti potessero essere affidati al menzionato Gestore solo previa stipula di apposita nuova convezione, mentre gli impianti di “[OSCURATO:PERSONA]” e “[OSCURATO:PERSONA]” non erano stati ricompresi tra quelli esistenti e funzionanti all’epoca della stipula della convenzione, né era stata stipulata alcuna convenzione per il loro utilizzo da parte del Gestore. Secondo il Comune, la Corte d’appello si è limitata a dare rilievo al significato letterale delle clausole esaminate nella Convenzione del 2004, e in particolare degli artt. 10 e 11, paragrafo 7, senza tener conto del significato complessivo della Convenzione stessa, in particolare, senza considerare che, in forza dell’art. 2 della Convenzione, al Gestore unico viene affidata in via esclusiva la gestione del servizio. In tale quadro, secondo il Comune, e in presenza di nuove opere, sussisteva il dovere per il Gestore unico di subentrare nei rapporti passivi e attivi del servizio, senza la necessità di un’apposita convenzione, poiché dette opere attenevano comunque al SII, di competenza esclusiva di [OSCURATO:SOCIETA]., la quale, poi, aveva preso in gestione entrambi gli impianti, rispettivamente a partire dal 10/07/2006 (per quanto riguarda l’impianto di “[OSCURATO:PERSONA]”) e a partire dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] (per quanto riguarda quello di “[OSCURATO:PERSONA]”). Con il terzo motivo di ricorso principale è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 all. E della l. n. 2248 del 1865, per avere la Corte d’Appello di fatto disapplicato un atto amministrativo, con riferimento alla gestione degli impianti di “[OSCURATO:PERSONA]” e “[OSCURATO:PERSONA]”, non tenendo conto che la delibera assembleare dell’Autorità d’Ambito del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva stabilito che «nelle more della fusione tra le nominate società di gestione pubbliche aderenti alla società consortile e del conferimento delle gestioni in economia al [OSCURATO:PERSONA] affidatario del servizio idrico integrato, i servizi in economia ancora gestiti dai Comuni e da altri enti pubblici possono operare alle condizioni vigenti al 31/12/2004, salvo il conferimento alla stessa società consortile. In ogni caso il conferimento di tali gestioni deve essere realizzato entro il 30 agosto 2005»(cfr. art. 6 della stessa delibera). Secondo il ricorrente, tale provvedimento era in parte riproduttivo di quanto già stabilito dall’art. 8, comma 1, lett. b), l. n. 36 del 1994, nonché dal successivo art. 147, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 152 del 2006, che si riferisce al superamento della frammentazione delle gestioni e quindi all’unitarietà della gestione del servizio idrico integrato. Pertanto, a seguito delle determinazioni assunte dall’Autorità d’ambito, in conformità all’art. 7 l.r. n. 29 del 1997, il servizio di gestione degli impianti costituenti il servizio idrico integrato, fra cui rientravano anche quelli di “[OSCURATO:PERSONA]” e “[OSCURATO:PERSONA]”, dovevano ritenersi affidati ad [OSCURATO:SOCIETA]., sin dal momento dell’emanazione dell’atto amministrativo summenzionato. Con il quarto motivo di ricorso principale è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere il giudice d’appello interpretato le clausole contenute nella Convenzione del 2004 alla luce di atti successivi emanati a distanza di 16 anni, nonché la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 141, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui la stessa Corte d’appello ha escluso che il servizio di gestione delle acque meteoriche fosse ricompreso nella suddetta Convenzione. Con il quinto motivo di ricorso principale è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, lettera f), l. n. 36 del 1994 e l’art. 141, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, oltre che dell’art. 1, l.r. Sardegna n. 29 del 1997 con riferimento ai servizi di autospurgo e autobotte, per avere la Corte d’appello escluso che tali servizi potessero rientrare nella competenza del Gestore unico. Secondo il ricorrente, alla luce della lettura sistematica della Convenzione del 2004 e della definizione di cui all’art. 4, comma 1, lett. f), l. n. 36 del 1994 (oggi contenuta nell’art. 141, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006) e dell’art. 1, comma 1, l.r. Sardegna n. 29 del 1997, tali servizi rientravano a pieno titolo nel concetto di servizi che il gestore del SII era chiamato a garantire. 2.La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha formulato sette motivi di ricorso incidentale condizionato, il cui tenore è di seguito riportato: «IV.1. (primo motivo di ricorso incidentale IV.1, pagg. 24-28). Con il primo motivo di ricorso incidentale si censura cautelativamente l’assenza e la mancata avversa allegazione di alcun elemento in ordine al profilo della fattispecie ex art. 2041 c.c., costituita dall’arricchimento, che non è stato individuato nell’an né provato nel quantum. Inoltre si censura la sentenza relativamente al mancato accoglimento dell’eccezione di assenza di arricchimento di [OSCURATO:SOCIETA] in relazione a un servizio che essa si limita a gestire materialmente e che risponde semmai ad un interesse pubblico affidato (allora) alla cura esclusiva dell’Autorità dell’Ambito. IV.2. (secondo motivo di ricorso incidentale IV.2, pagg. 28-35). Con il secondo motivo di ricorso incidentale, si censura il rigetto del motivo di appello che si appunta sull’assenza di una espressa avversa domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento in sede monitoria e in sede di opposizione. La sentenza, al riguardo equivoca sul contenuto della sentenza SS.UU. 22404/2018 che utilizza quale unica motivazione, e non si avvede della circostanza che il Comune, costituendosi nel giudizio di opposizione, non aveva formulato una domanda nuova di indennizzo ma si era limitato a offrire una interpretazione della domanda del ricorso monitorio come comprendente indifferenziatamente, sotto la mera generica richiesta di pagamento, una domanda di inadempimento, una domanda di gestione di affari, e una domanda in in-giustificato arricchimento. IV.3. (terzo motivo di ricorso incidentale IV.3, pagg. 35-36). Con il terzo motivo di ricorso incidentale, si censura il rigetto del motivo di appello che si appuntava sulla totale genericità della domanda avanzata in sede monitoria e genericamente meramente richiamata in sede di opposizione. IV.4. (quarto motivo incidentale IV.4, pagg. 36-37 – motivo assorbito). Si ripropone cautelativamente il motivo IV.2 dell’appello, rimasto assorbito, sotto il profilo dell’assenza di arricchimento di [OSCURATO:SOCIETA] dalla gestione del nuovo depuratore di [OSCURATO:PERSONA] e perché nessun suo arricchimento è stato allegato o provato. IV.5. (quinto motivo incidentale IV.5, pagg. 37-39 – motivo assorbito). Si ripropone cautelativamente il motivo V dell’appello, rimasto assorbito, perché (i) la gestione del depuratore di [OSCURATO:PERSONA] è stata effettuata contro la specifica opposizione di [OSCURATO:SOCIETA], (ii) il comune avrebbe al più avuto azione contro l’Autorità d’ambito, titolare dell’interesse pubblico all’attivazione del nuovo servizio, (iii) nessun arricchimento ha avuto [OSCURATO:SOCIETA] dalla gestione né alcun suo arricchimento è stato allegato o provato. Inoltre (prudenzialmente) si è riproposto anche il motivo relativo alla illegale gestione comunale del suddetto depuratore, senza autorizzazione allo scarico, motivo peraltro espressamente accolto nella sentenza d’appello. IV.6. (sesto motivo incidentale IV.6, pagg. 39-41 – motivo assorbito). Si ripropone cautelativamente il motivo VI dell’appello, rimasto assorbito, in ordine all’indennizzo richiesto per i servizi di autobotte e autospurgo. Invero, in disparte la totale assenza di prova della riconducibilità delle attività oggetto di domanda di pagamento ad attività connesse al s.i.i. difetta in astratto ogni retribuibilità del servizio reso a utenze non collettate alle reti. IV.7. (settimo motivo incidentale IV.7, pagg. 41-45 – motivo assorbito). Si ripropone cautelativamente il motivo VII dell’appello, rimasto assorbito, in ordine alla mancata prova dei meri esborsi asseritamente sostenuti dal comune, in quanto fondata su documentazione priva di ogni rilevanza probatoria dei pagamenti o che risulta espressamente riferita a attività diverse da quelle azionate.» 3. Il primo motivo di ricorso principale è inammissibile. 3.1. Com’è noto, la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c. consente l'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» e non più «per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio». La norma si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo, che è stato offerto al contraddittorio delle parti, inteso come fatto storico, accadimento naturalistico. Costituisce, pertanto, un fatto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una questione o un punto, ma un vero e proprio evento, un preciso accadimento, una determinata circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass., Sez. 2, n. 26274/2018). Non integrano, viceversa, fatti, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass., Sez. 2, n. 14802/2017; Cass., Sez. 5, n. 21152/2014), gli elementi istruttori in sé considerati, le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, né i motivi di appello. Inoltre, la decisività del fatto non considerato deve essere, a pena di inammissibilità del motivo, chiaramente allegata dal ricorrente, che è tenuto a rappresentare non solo il fatto specifico, inteso nei termini appena evidenziati, ma anche il rapporto di derivazione diretta tra l'omesso esame dello stesso e la decisione, a lui sfavorevole, della controversia (Sez. L, Ordinanza n. 29954/2022). 3.2. Nel caso di specie dalla stessa illustrazione del motivo di ricorso emerge che la censura riguarda un fatto che non è decisivo per la statuizione così come è stata adottata. Il ricorrente ha, infatti, evidenziato che la Corte d’appello ha escluso la spettanza delle somme richieste dal Comune di Olbia per i costi di gestione del depuratore “[OSCURATO:PERSONA]” nel periodo compreso tra l’avvio dello stesso e la consegna ad [OSCURATO:SOCIETA]. (dal 09/08/2005 al 10/12/2005), poiché h a ritenuto che tale impianto non era compreso tra quelli che la Convenzione del 29/12/2004 aveva affidato al Gestore unico, al quale, pertanto, non potevano essere addossati i costi di gestione. È, dunque, evidente che le ordinanze sindacali contingibili e urgenti, adottate per mettere in funzione il depuratore “[OSCURATO:PERSONA]”, non potevano avere alcuna incidenza sull’esito della decisione, che, appunto, ha escluso l’indebito arricchimento in ragione del mancato affidamento di tale depuratore al Gestore unico. 4.Anche il secondo motivo di ricorso principale è inammissibile. 4.1. Occorre tenere presente che l’art. 2 della menzionata Convenzione prevede che al Gestore unico sia affidato in via esclusiva la gestione del SII, costituito dai servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione e potabilizzazione di acqua ad uso civile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue nei Comuni dell'Ambito. Tale previsione stabilisce che ogni attività propria del SII è svolta dal Gestore unico, ma l’art. 10, paragrafo 1, della stessa Convenzione prevede chiaramente che «Gli impianti esistenti necessari ed utilizzati per la gestione del servizio idrico integrato di cui l'Autorità d'ambito dispone, così come risulta dagli elaborati della ricognizione e del Piano d'ambito, e come meglio identificati a seguito dell'inventario di cui al successivo Art. 11, che costituiscono i cespiti strumentali del servizio, restano di proprietà dei Soggetti titolati e sono affidati in concessione d'uso al Gestore per tutta la durata della presente convenzione.» [OSCURATO:PERSONA] unico è il solo soggetto abilitato a gestire il SII, ma i beni di cui può servirsi sono quelli sopra indicati, che può usare o in forza di una concessione d’uso se preesistenti o in virtù di una successiva convenzione. In particolare, proprio con riferimento alle opere realizzate successivamente alla stipula della Convenzione, l’art. 11, paragrafo 7, espressamente prevede che «Eventuali opere attinenti al SII realizzate direttamente dagli [OSCURATO:PERSONA] o dall'Autorità suçcessivamente alla data di efficacia della convenzione, verranno affidate, previa opportuna convenzione, al Gestore che ne assicurerà l'utilizzazione per il servizio alle condizioni stabilite nelle convenzioni medesime.» 4.2. La Corte di merito ha escluso la configurabilità di un indebito arricchimento del Gestore del SII, dando rilievo al fatto che entrambi gli impianti non erano passati alla gestione di [OSCURATO:SOCIETA]., non essendo compresi tra quelli esistenti e utilizzati al momento della stipula della Convenzione di affidamento del 2004 e non essendo intervenuta una successiva convenzione che riguardasse il loro passaggio ad [OSCURATO:SOCIETA]. nel periodo oggetto di giudizio. Secondo il ricorrente principale, invece, dall’affidamento in via esclusiva della gestione del SII in capo al Gestore unico conseguiva che quest’ultimo era tenuto a prendere in carico non solo gli impianti esistenti al momento della Convenzione, ma anche tutti quelli successivamente realizzati. In tale ottica, secondo il Comune, andava letto l’art. 11, paragrafo 7, sopra richiamato, nel senso che la norma era finalizzata proprio a disciplinare l’utilizzazione degli impianti di nuova realizzazione, fermo restando che il Gestore unico aveva l’obbligo di subentrare nei rapporti passivi e attivi del servizio, senza apposita convenzione. 4.3. Com’è noto, nel giudizio di cassazione, la censura svolta dal ricorrente che lamenti la mancata applicazione dei un criterio di interpretazione negoziale, per non risultare inammissibile deve essere specifica, dovendo indicare quali siano gli elementi del contratto che avrebbero precluso l'interpretazione seguita dal giudici di merito e, al contrario, imposto una interpretazione nel senso suggerito dalla parte, poiché, nel giudizio di legittimità, le censure relative all'interpretazione del contratto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell'annullamento della sentenza impugnata (Sez. 1, Ordinanza n. 995 del 20/01/2021). 4.4. Nel caso di specie si è verificata proprio quest’ultima ipotesi, perché il Comune, pur richiamando il disposto dell’art. 1363 c.c., ha semplicemente effettuato una interpretazione delle clausole della Convenzione diversa da quella del giudice di merito, peraltro compiendo una automatica sovrapposizione tra affidamento del servizio, attribuito in via esclusiva ad [OSCURATO:SOCIETA]., e affidamento dei beni strumentali allo svolgimento del servizio, nonostante le clausole della Convenzione abbiano chiaramente inteso disciplinare separatamente quest’ultimo aspetto attraverso l’individuazione di tali beni e l’adozione di atti di attribuzione in uso al Gestore. 5. Anche il terzo motivo di ricorso principale è inammissibile, risultando formulato in violazione dell’art. 366, comma 2, n. 4, c.p.c., non avendo il Comune illustrato le ragioni per cui la previsione contenuta nella menzionata delibera dell’Autorità d’ambito del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avrebbe dovuto essere rilevante nella fattispecie, essendo incontroverso che la materia del contendere attiene ad impianti che non erano compresi tra quelli che erano già in uso al momento della stipula della Convenzione. 6.Il quarto motivo è infondato. La sentenza impugnata ha ritenuto che nessuna somma fosse dovuta al Comune di Olbia, a titolo di indennizzo da ingiustificato arricchimento, con riferimento alle spese di gestione delle acque bianche e dei relativi impianti, sostenute dal Comune, poiché tali servizi non rientravano tra quelli previsti nella Convenzione di affidamento del SII, potendo, semmai, essere affidati al Gestore, ma solo mediante separata convenzione, nella specie inesistente. A tale conclusione, la Corte di appello è pervenuta richiamando quanto precisato dalla stessa Autorità d’Ambito, che ha stipulato la Convenzione di affidamento del 2004, proprio su richiesta del Comune di Olbia con la missiva del 17/11/2010 (per mero errore materiale datata in sentenza 17/11/2020), ove ha spiegato il significato da attribuire alla previsione del Disciplinare tecnico, allegato alla menzionata Convenzione e predisposto dalla stessa Autorità d’ambito, che pure contemplava la gestione delle reti di fognatura bianca, evidenziando anche che tale specificazione non confliggeva con il parere rilasciato dall’Avvocatura di Stato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e trovava conferma, oltre che nell’art. 2 della Convenzione, anche nell’art. 7 della stessa Convenzione, che prevedeva la possibilità di affidare al Gestore unico altri servizi connessi o accessori al SII, regolati da specifiche convenzioni. Il Comune ha prospettato la violazione delle regole che governano l’interpretazione del contratto, mostrando, tuttavia, semplicemente di non condividere la valutazione operata dal giudice di merito, che pure ha motivatamente offerto una interpretazione che ha tenuto conto del tenore letterale della Convenzione, dell’interpretazione del Disciplinare ad essa allegato, offerta dall’Autorità d’Ambito, e cioè dalla stessa Autorità che l’ha predisposto, in coerenza con previsioni contenute nella Convenzione e, in particolare, non solo con l’art. 2 ma anche con l’art. 7 della Convenzione. La critica si sostanzia in una non condivisione della valutazione di merito, operata dalla Corte d’appello, come tale inammissibile in sede di legittimità. La censura, poi, non è fondata nella parte in cui è dedotta un’interpretazione dell’oggetto della Convenzione del 2004 in contrasto con le norme all’epoca vigenti, poiché all’art. 2 dell’accordo è stabilito che l’Autorità di Ambito «affida in via esclusiva, ai sensi dei provvedimenti dell'Autorità d'ambito _, la gestione del servizio idrico integrato costituito dai servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione e potabilizzazione di acqua ad uso civile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (in prosieguo s.i.i.), nei Comuni dell'Ambito…». Anche all’art. 141, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 è stabilito che il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue. E al precedente art. 74, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, è precisato che «ai fini della presente sezione si intende per: …omissis… g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; h) "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento; i) "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.» In altre parole, l’interpretazione del giudice di merito è aderente al dettato normativo all’epoca vigente, nella parte in cui ha ritenuto che, in base alla Convenzione, entravano a far parte del SII affidato al Gestore unico le acque meteoriche o bianche da dilavamento solo a seguito del convogliamento nelle reti fognarie ma, prima di tale immissione, rientravano nel governo delle acque del Comune, il quale, come consentito dall’art. 7 della Convenzione, poteva, comunque, stipulare convenzioni con il Gestore unico, perché provvedesse anche alla manutenzione delle condotte, dei pozzetti e delle caditoie, volte alla regimazione delle acque bianche all’interno dell’area comunale, prima del convogliamento nella fognatura. 7. il quinto motivo è inammissibile perché non coglie la ratio della decisione, che attiene alla ritenuta mancanza di prova in ordine al fatto che il servizio di autobotte e spurgo attenesse ad utenti allacciati alla fognatura. 8. L’esame del ricorso incidentale condizionato è escluso dal mancato accoglimento dei motivi di ricorso principale. 9.In conclusione, il ricorso deve essere respinto. 10.La statuizione sulle spese segue la soccombenza. 11.In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna il Comune ricorrente alla rif