CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08682/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Lecce (sezione distaccata di Taranto) il 27.05.2025 ha confermato la pronuncia di condanna, emessa il 27 novembre 2023 dal Tribunale di Taranto per il reato di cui all'art. 116 co. 15 e 17 D.Lgs. 1992/285, fatto commesso in Taranto il 5.03.2019. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (violazione di legge con riguardo all' omessa dichiarazione di prescrizione del reato essendo stato erroneamente considerato l'aumento a titolo di recidiva ex art 99 cod.pen., mai contestato ) è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U - n. 20989 del 12/12/2024, Rv. 288175 - 01) ma è altresì aspecifico in quanto la sentenza impugnata argomenta la sussistenza della recidiva provata e documentata solo ai fini della integrazione della fattispecie di reato ( fol 4 e 5). Considerato che in ogni caso il reato è stato commesso in data 5/03/2019, successivamente al 3 agosto 2017, e prima del 31 dicembre 2020, per cui trova applicazione la disciplina della prescrizione come prevista dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, con le relative cause di sospensione. In specie, trova applicazione il comma 2 dell'art. 159 cod. pen., nella parte in cui prevedeva la sospensione del decorso della prescrizione dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi; parimenti deve dirsi per il tempo intercorrente tra la scadenza del termine previsto per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, e la pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno riconosciuto la vigenza, alla data di commissione del reato, della disciplina sulla prescrizione introdotta dalla Legge Orlando (n.103 del 2017 per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31.12.2019), che prevede la sospensione del termine di decorrenza della prescrizione dalla data del termine previsto per il deposito della sentenza del primo grado fino alla data di pronuncia della decisione del grado successivo (fino alla concorrenza di un anno e mesi sei di sospensione);Sez. U - n. 20989 del. 12/12/2024 Ud. (dep. 05/06/2025).Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.