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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 36677/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 4146-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 0663391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 3639/13/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 18/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] di Roma accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso l'atto con il quale l'Agenzia delle entrate - Territorio aveva provveduto alla revisione parziale della categoria catastale di una unità immobiliare sita in via [OSCURATO:PERSONA] a Ripa, microzona 3 della città di Roma (Trastevere) ritenendo tale provvedimento non adeguatamente motivato; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Agenzia della entrate osservando che nella specie si verte in ipotesi di modifica della categoria catastale e non della classe e che «nel caso di specie non trova applicazione la disciplina della revisione del classamento dettata dal comma 335 dell'art. 1 della L. n. 311/2004» e affermando che l'Ufficio si è limitato a riqualificare la categoria dell'immobile de quo solo per il fatto di essere situato nella microzona denominata "Trastevere" senza verificare se in effetti vi fossero le caratteristiche necessarie intrinseche per il mutamento radicale della categoria e, conseguentemente, per l'innalzamento della rendita.

L'Agenzia delle entrate propone ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituisce.

Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Considerato che: Con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, nonché dell'art. 2697 cod. civ. e delle norme e dei principi in materia di motivazione degli avvisi di accertamento catastali, in quanto il provvedimento impugnato era adeguatamente motivato e conteneva i presupposti normativi e di fatto che lo giustificavano.

Il motivo è innanzitutto inammissibile.

Ric. 2020 n. 04146 sez.

MT - ud. 06-10-2021 -2- Infatti, secondo questa Corte: è inammissibile il motivo di impugnazione che non colga la ratio decidendi della sentenza impugnata in quanto il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. n. 24092 del 2021; Cass. n. 18421 del 2009; Cass.n. 15952 del 2007).

Nella specie, mentre la quaestio furis affrontata dalla sentenza della [OSCURATO:PERSONA] concerne la modifica della categoria catastale e non della classe, tanto che la sentenza impugnata afferma che «nel caso di specie non trova applicazione la disciplina della revisione del classamento dettata dal comma 335 dell'art. 1 della L. n. 311/2004», il motivo di impugnazione dell'Agenzia delle entrate propone invece un ricorso incentrato sulla asserita violazione della disciplina concernente la revisione del classamento dettata dal comma 335 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004: Il motivo sarebbe comunque in ogni caso infondato.

Costituisce infatti principio consolidato di questa Corte quello secondo cui è necessaria una rigorosa - e cioè completa, specifica e razionale - motivazione dell'atto di riclassamento, non solo con riferimento alla microzona ove insiste l'immobile, ma con specifico riferimento all'immobile oggetto di riclassamento.

In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi dell'art. 1 comma 335, della legge n.. 311/2004, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. n. 22671 del 2019; Cass. n. 13397 del 2021). [OSCURATO:PERSONA] si è, in definitiva, uniformata ai predetti principi laddove - osservando che l'Ufficio si è limitato a Ric. 2020 n. 04146 sez.

MT - ud. 06-10-2021 -3- riqualificare la categoria dell'immobile de quo solo per il fatto di essere situato nella microzona denominata "Trastevere" senza verificare se in effetti vi fossero le caratteristiche necessarie intrinseche per il mutamento radicale della categoria e, conseguentemetne, l'innalzamento della rendita - ha correttamente e ragionevolmente evidenziato la genericità della motivazione esposta nell'atto impugnato e l'ha conseguentemente valutata inadeguata, evidenziando che sarebbe stata necessaria una motivazione che tenesse conto in concreto delle specifiche caratteristiche dell'immobile, che invece non sono state oggetto di analisi.

Pertanto, il motivo di impugnazione è inammissibile e il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza.

Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass. 27 ottobre 2021, n. 30191).

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 510,00 oltre ad euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021.

I Presidente cio Luc ntt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4146-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 0663391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 3639/13/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 18/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] di Roma accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso l'atto con il quale l'Agenzia delle entrate - Territorio aveva provveduto alla revisione parziale della categoria catastale di una unità immobiliare sita in via [OSCURATO:PERSONA] a Ripa, microzona 3 della città di Roma (Trastevere) ritenendo tale provvedimento non adeguatamente motivato; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Agenzia della entrate osservando che nella specie si verte in ipotesi di modifica della categoria catastale e non della classe e che «nel caso di specie non trova applicazione la disciplina della revisione del classamento dettata dal comma 335 dell'art. 1 della L. n. 311/2004» e affermando che l'Ufficio si è limitato a riqualificare la categoria dell'immobile de quo solo per il fatto di essere situato nella microzona denominata "Trastevere" senza verificare se in effetti vi fossero le caratteristiche necessarie intrinseche per il mutamento radicale della categoria e, conseguentemente, per l'innalzamento della rendita. L'Agenzia delle entrate propone ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituisce. Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: Con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, nonché dell'art. 2697 cod. civ. e delle norme e dei principi in materia di motivazione degli avvisi di accertamento catastali, in quanto il provvedimento impugnato era adeguatamente motivato e conteneva i presupposti normativi e di fatto che lo giustificavano. Il motivo è innanzitutto inammissibile. Ric. 2020 n. 04146 sez. MT - ud. 06-10-2021 -2- Infatti, secondo questa Corte: è inammissibile il motivo di impugnazione che non colga la ratio decidendi della sentenza impugnata in quanto il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. n. 24092 del 2021; Cass. n. 18421 del 2009; Cass.n. 15952 del 2007). Nella specie, mentre la quaestio furis affrontata dalla sentenza della [OSCURATO:PERSONA] concerne la modifica della categoria catastale e non della classe, tanto che la sentenza impugnata afferma che «nel caso di specie non trova applicazione la disciplina della revisione del classamento dettata dal comma 335 dell'art. 1 della L. n. 311/2004», il motivo di impugnazione dell'Agenzia delle entrate propone invece un ricorso incentrato sulla asserita violazione della disciplina concernente la revisione del classamento dettata dal comma 335 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004: Il motivo sarebbe comunque in ogni caso infondato. Costituisce infatti principio consolidato di questa Corte quello secondo cui è necessaria una rigorosa - e cioè completa, specifica e razionale - motivazione dell'atto di riclassamento, non solo con riferimento alla microzona ove insiste l'immobile, ma con specifico riferimento all'immobile oggetto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi dell'art. 1 comma 335, della legge n.. 311/2004, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. n. 22671 del 2019; Cass. n. 13397 del 2021). [OSCURATO:PERSONA] si è, in definitiva, uniformata ai predetti principi laddove - osservando che l'Ufficio si è limitato a Ric. 2020 n. 04146 sez. MT - ud. 06-10-2021 -3- riqualificare la categoria dell'immobile de quo solo per il fatto di essere situato nella microzona denominata "Trastevere" senza verificare se in effetti vi fossero le caratteristiche necessarie intrinseche per il mutamento radicale della categoria e, conseguentemetne, l'innalzamento della rendita - ha correttamente e ragionevolmente evidenziato la genericità della motivazione esposta nell'atto impugnato e l'ha conseguentemente valutata inadeguata, evidenziando che sarebbe stata necessaria una motivazione che tenesse conto in concreto delle specifiche caratteristiche dell'immobile, che invece non sono state oggetto di analisi. Pertanto, il motivo di impugnazione è inammissibile e il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza. Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass. 27 ottobre 2021, n. 30191). P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 510,00 oltre ad euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021. I Presidente cio Luc ntt
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