CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05215/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4950/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](aventi rispettivamente i seguenti codici fiscali: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , in proprio e quali soci della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA] S.N.C.),ed il primo anche quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentat i e difes i anche disgiuntamente , in virtù di procura speciale a margine del ricorso,dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma in via Lazio n. 20/C; –ricorrenti – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; -resistente - avverso la sentenza n. 1 354 della CTR del l’Emilia - Romagna , depositatain data 7/7/2014; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 21 dicembre2023 dal dott. [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]: iricorrenti hanno aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016 (cd. rottamazione dei ruoli); essi hanno conseguentemente dichiarato di rinunciare al ricorso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 390 c.p.c.; nulla osta alla dichiarazione di estinzione del giudizio; nulla va statuito in ordine alle spese, non avendo l’Agenzia delle entrate svolto difese. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso art. 13, se dovuto