CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12177/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12395/2020R.G. proposto da W.T.C. – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo StudioBonelliErede, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 39 -ricorrente, controricorrente in via incidentale - contro Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministero pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,12 -controricorrente, controricorrente in via incidentale - [OSCURATO:PERSONA]., in persona de l legal e rappresentantepro tempore, rappresentat a e difes a da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio , sito in Roma, via Barberini, 67 -controricorrente, ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza de lla Co mmissione dei ricorsi contro i Oggetto: marchio provvedimenti dell’[OSCURATO:PERSONA] e Marchi n. 48 /20 19 , depositata il 19 dicembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’[OSCURATO:PERSONA] e Marchi, depositata il 19 dicembre 2019, di reiezione dei suoi – riuniti – ricors i per la riforma delle decisioni assunte dall’Ufficio in sede di opposizione che avevano respinto le domande di registrazione dei marchi figurativi « W.T.C. Milano» (n. MI2014C0118825) e «W.T.C. Milan» (n. MI2014C011823),dalla medesima depositate, per confondibilità con i marchi anterioriregistrati dalla [OSCURATO:PERSONA].; -il ricorso è affidato an unico motivo; - resist ono, con distinti controricors i, sia il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], sia la [OSCURATO:PERSONA].,la quale propone ricorso incidentale condizionato; -avverso tale ricorso incidentale resistono con distinti controricorsi le altre parti costituite; - con nota del 1° aprile 2022 la ricorrente chied e dichiararsi la cessazione della materia del contendere, allegando che, a seguito del trasferimento della titolarità dei marchi in contestazione in capo alla controparte, era venuta meno la situazione di conflitto tra le parti; [OSCURATO:PERSONA]: -deve disporsi in conformità con la richiesta della ricorrente atteso che la specifica situazione dicontrasto fra le parti è venuta meno in forza del nuovo assetto convenzionale, tale da determinare al superamento del provvedimento impugnato; -infatti, come riferito da entrambe le parti interessate, la situazione di interferenza tra i segni è venuta meno;- la definizione, in sede giurisdizionale, della detta interferenza, lungi dal passare in giudicato, resta quindi travolta dalla disciplina convenzionale contenuta nel richiamato accordo di desistenza; - in considerazione della complessità dei profili fattuali in rilievo, nonché dell’avvenuto accordo raggiunto tra le parti sostanzialmente in conflitto, appare opportuno disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio; -il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, t.u. spese giust., èinapplicabile al caso in esame, essendosi in presenza di una pronuncia di cessazione della materia delcontendere (cfr. Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542). P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere tra le parti ; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legit