CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 luglio 1992
Cassazione n. 37818/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/07/1992 avverso la sentenza del 15/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 maggio 2019 il G.U.P. del Tribunale di Ferrara, in esito a giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 189, comma 7, C.d.S. (capo C), per l'effetto condannandolo, riconosciute le circostanze attenuanti generiche ed applicata la riduzione per il rito, alla pena di anni uno di reclusione. Disposto, tra l'altro, il rigetto delle domande avanzate dalla parte civile, il G.U.P. assolveva l'imputato dal reato di cui agli artt. 589-bis, comma 1, e 589-ter cod. pen. (capo A), in esso assorbito quello di cui all'art. 189, comma 6, C.d.S. (capo B). 2. Con successiva sentenza del 15 maggio 2020 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma dell'indicata pronuncia del Tribunale di Ferrara, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile anche del delitto rubricato sub B, per l'effetto rideterminando la pena inflittagli in quella di anni 1 e mesi 4 di reclusione, altresì rideterminando l'entità della durata della sospensione della patente di guida, nel resto confermando la decisione di prima cure. La Corte di appello disponeva, inoltre, la condanna dell'imputato alla rifusione alla parte civile delle ulteriori spese del grado, liquidate in euro 1.200,00, oltre a rimborso forfettario di spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge. 3. Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato eccependo, con un'unica doglianza, violazione e falsa applicazione dell'art. 541 cod. proc. pen. e dell'art. 91 cod. proc. civ., oltre ad omessa motivazione. Prestando acquiescenza alle ulteriori determinazioni assunte dalla Corte territoriale, il ricorrente ha proposto impugnazione unicamente avverso la decisione con cui tale giudice lo ha condannato alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile. Per il Cappelli, infatti, risulterebbe carente il necessario presupposto, espressamente previsto dall'art. 541 cod. proc. pen., del preventivo accoglimento della domanda di risarcimento del danno in favore della parte civile. L'essere stata, invece, rigettata tale richiesta risarcitoria renderebbe, pertanto, illegittima la conseguente pronuncia di condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, invece erroneamente disposta dalla Corte di appello. Ciò si conformerebbe all'interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale l'indicato assunto troverebbe fondamento nell'applicazione del principio civilistico della soccombenza, di cui all'art. 91 cod. proc. civ. Sotto altro e subordinato profilo, poi, dovrebbe essere annullata la disposta condanna alla rifusione delle spese della parte civile per il fatto di essere state liquidate sulla sola scorta della quantificazione fattane nella nota-spese depositata in giudizio, senza esprimere motivazione alcuna in ordine alla congruità della misura del compenso riconosciuto alla parte civile.4. Con successive note la difesa del Cappelli ha insistito per l'accoglimento del ricorso e delle conclusioni ivi indicate. 5. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso, e quindi l'annullamento senza rinvio della sentenza gravata limitatamente alla condanna alle spese in favore della parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il proposto motivo di ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile. 2. La materia della condanna alle spese relative all'azione civile trova espressa disciplina nella norma dell'art. 541 cod. proc. pen., per la quale, con riferimento all'ipotesi disciplinata al primo comma, «Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale». Si tratta di norma all'evidenza fondata sui principi di causalità e di soccombenza che genericamente regolano la materia della condanna al pagamento delle spese processuali. Nella sua accezione letterale essa prevede un generale obbligo di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel caso in cui vi sia stato - quale univoco presupposto necessario - il preventivo accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento dei danni. Per come correttamente ritenuto da parte di questa Corte, la norma dell'art. 541 cod. proc. pen. è, pertanto, una previsione normativa che espressamente subordina la condanna dell'imputato alla refusione delle spese al preventivo accoglimento della domanda risarcitoria proposta dalla parte civile (cfr., in questi termini, Sez. 6, n. 13295 del 29/01/2018, Mitri, Rv. 272773-01). Applicando il principio al caso di specie, deve essere rilevato, allora, come risulti mancante l'indicato imprescindibile presupposto, non essendo mai stato condannato il Cappelli, né nel primo né nel secondo grado di giudizio, al risarcimento dei danni lamentati dalla parte civile. In carenza dell'indicato requisito, risulta conseguentemente corretta la doglianza eccepita da parte del ricorrente, essendo illegittima la pronuncia con cui il giudice di seconde cure lo ha condannato, invece, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile.3. Ne deriva la necessità di procedere all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile; statuizione che elimina. Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021 Il Consigliere estensor