CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17543/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’EmiliaRomagna n.808/2020 depositata il 01/07/2020Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 30641/2020Numero sezionale 1445/2026Numero di raccolta generale 17543/2026Data pubblicazione 03/06/2026Ritenuto opportuno compensare integralmente le spese di lite stante ilconsolidarsi nel corso del giudizio della giurisprudenza di legittimità citatanella proposta di definizione del giudizio P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Compensa fra le parti le spese del procedimento.Così deciso in Roma, il 30/05/2026Antonella Dell'Orfano