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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 21184/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Ancona in data 1/04/2019 con la quale, in parziale riforma della decisione impugnata, è stata rideterminata la pena al medesimo irrogata per il reato dì bancarotta fraudolenta, consumato il 1 dicembre 2006; - che, avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizio della motivazione sul punto dell'affermazione di responsabilità; I - che il ricorso supera il vaglio di ammissibilità, con conseguente rilievo della prescrizione, maturata in epoca antecedente alla deliberazione della sentenza impugnata, alla quale il ricorrente non ha rinunciato; Preso atto che non emergono, con la necessaria evidenza (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.; P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Ancona in data 1/04/2019 con la quale, in parziale riforma della decisione impugnata, è stata rideterminata la pena al medesimo irrogata per il reato dì bancarotta fraudolenta, consumato il 1 dicembre 2006; - che, avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizio della motivazione sul punto dell'affermazione di responsabilità; I - che il ricorso supera il vaglio di ammissibilità, con conseguente rilievo della prescrizione, maturata in epoca antecedente alla deliberazione della sentenza impugnata, alla quale il ricorrente non ha rinunciato; Preso atto che non emergono, con la necessaria evidenza (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.; P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 21184/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris