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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 24860/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contestano il mancato riconoscimento, per vizio motivazionale, della particolare tenuità del fatto ex art.131-bis cod. pen., sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Brescia.

Nella sentenza impugnata, invero, si evidenzia che: - l'imputato, in spregio al divieto di ritorno in Italia (il reato contestato è quello di cui all'art. 13, comma 13, d.

Igs. n. 286 del 1998) e dopo essere stato accompagnato alla frontiera, faceva rientro sul terrii:orio italiano per ricongiungersi con la fidanzata e vi si tratteneva per oltre quattro mesi, non potendosi pertanto configurare un mero transito; - tale situazione preclude la possibilità di ravvisare una lieve offesa al bene giuridico tutelato, come avrebbe potuto configurarsi nell'ipotesi di mero transito veloce.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contestano il mancato riconoscimento, per vizio motivazionale, della particolare tenuità del fatto ex art.131-bis cod. pen., sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Brescia. Nella sentenza impugnata, invero, si evidenzia che: - l'imputato, in spregio al divieto di ritorno in Italia (il reato contestato è quello di cui all'art. 13, comma 13, d. Igs. n. 286 del 1998) e dopo essere stato accompagnato alla frontiera, faceva rientro sul terrii:orio italiano per ricongiungersi con la fidanzata e vi si tratteneva per oltre quattro mesi, non potendosi pertanto configurare un mero transito; - tale situazione preclude la possibilità di ravvisare una lieve offesa al bene giuridico tutelato, come avrebbe potuto configurarsi nell'ipotesi di mero transito veloce. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 maggio 2022.
Sentenza Cassazione n. 24860/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris