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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37767/2022

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., proposto DA l’A.R.S.A.C. -[OSCURATO:PERSONA] per lo Sviluppo dell’[OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] A.R.S.S.A. [OSCURATO:PERSONA] per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura, con sede in Cosenza, in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Cosenza, elettivamente domiciliata in Roma (presso la Delegazione della Regione Calabria), giusta procura in allegato all’istanza di cancellazione del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Cassano allo Jonio (CS), in persona dei [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Rende (CS), ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria il 21 maggio 2019 n.1769/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall’art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228,convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 2 dicembre 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la contribuente ha dedotto di aver versato per intero la somma dovuta all’ente impositore in forza dell’avviso di accertamento per l’ICI relativa all’anno 2007, documentando lo sgravio della relativa cartella di pagamento da parte dell’agente per la riscossionee chiedendo la cancellazione della causa dal ruolo con compensazione delle spese giudiziali; - l’ente impositor e ha confermato lo sgravio della cartella di pagamento ed ha aderito all’istanza di cancellazione della causa dal ruolo con compensazione delle spese giudiziali; [OSCURATO:PERSONA]: - la c essazione della posizione di contrasto tra le parti in ragione della sopravvenienza, in corso di causa, di fatti sostanziali incidenti sul petitume sulla causa petendi della lite contestata in ordine alla pretesa impositiva comporta l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 46, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546;- che le spese giudiziali restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 46, comma 3, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546; - ai sensi dell'art. 13 , comma 1 - quater , del D .P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13.

Invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre in questo caso l'adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta, come s'è veduto, il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza della definizione agevolata della controversia tributaria.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone in via definitiva le spese giudizialia carico di chi le ha anticipate.

Così deciso a Roma nell’adunanza camerale effettuata da remoto il 2 dicembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
., proposto DA l’A.R.S.A.C. -[OSCURATO:PERSONA] per lo Sviluppo dell’[OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] A.R.S.S.A. [OSCURATO:PERSONA] per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura, con sede in Cosenza, in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Cosenza, elettivamente domiciliata in Roma (presso la Delegazione della Regione Calabria), giusta procura in allegato all’istanza di cancellazione del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Cassano allo Jonio (CS), in persona dei [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Rende (CS), ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria il 21 maggio 2019 n.1769/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall’art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228,convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 2 dicembre 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la contribuente ha dedotto di aver versato per intero la somma dovuta all’ente impositore in forza dell’avviso di accertamento per l’ICI relativa all’anno 2007, documentando lo sgravio della relativa cartella di pagamento da parte dell’agente per la riscossionee chiedendo la cancellazione della causa dal ruolo con compensazione delle spese giudiziali; - l’ente impositor e ha confermato lo sgravio della cartella di pagamento ed ha aderito all’istanza di cancellazione della causa dal ruolo con compensazione delle spese giudiziali; [OSCURATO:PERSONA]: - la c essazione della posizione di contrasto tra le parti in ragione della sopravvenienza, in corso di causa, di fatti sostanziali incidenti sul petitume sulla causa petendi della lite contestata in ordine alla pretesa impositiva comporta l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 46, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546;- che le spese giudiziali restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 46, comma 3, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546; - ai sensi dell'art. 13 , comma 1 - quater , del D .P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13. Invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre in questo caso l'adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta, come s'è veduto, il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza della definizione agevolata della controversia tributaria. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone in via definitiva le spese giudizialia carico di chi le ha anticipate. Così deciso a Roma nell’adunanza camerale effettuata da remoto il 2 dicembre 2022
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