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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 23140/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 624 cod. pen., commesso in Firenze il 7.10.2019.

Rilevato che il ricorrente lamenta l'inosservanza dell'art. 337, comma 4, cod. proc. pen.

Ritenuto che la doglianza è reiterativa di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corrette argomentazioni in fatto e diritto, non censurabili in questa sede.

Invero, nel corpo della motivazione, in risposta alle censure difensive si precisa che alla denuncia sporta dalla persona offesa in data 7.10.2019 innanzi alla polizia giudiziaria del corpo Guardia di Finanza, che identificò il denunciante, fece seguito la querela sottoscritta dalla medesima persona offesa, datata 4.11.2019, accompagnata da nota di trasmissione della G. di F., [OSCURATO:PERSONA], incaricata dalla Procura di accertare presso la persona offesa la volontà di sporgere querela.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

PQM.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 aprile 2023 I! Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 624 cod. pen., commesso in Firenze il 7.10.2019. Rilevato che il ricorrente lamenta l'inosservanza dell'art. 337, comma 4, cod. proc. pen. Ritenuto che la doglianza è reiterativa di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corrette argomentazioni in fatto e diritto, non censurabili in questa sede. Invero, nel corpo della motivazione, in risposta alle censure difensive si precisa che alla denuncia sporta dalla persona offesa in data 7.10.2019 innanzi alla polizia giudiziaria del corpo Guardia di Finanza, che identificò il denunciante, fece seguito la querela sottoscritta dalla medesima persona offesa, datata 4.11.2019, accompagnata da nota di trasmissione della G. di F., [OSCURATO:PERSONA], incaricata dalla Procura di accertare presso la persona offesa la volontà di sporgere querela. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 I! Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23140/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris