CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 13188/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentante della V.I.C. di [OSCURATO:PERSONA] e c.s.a.s., [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procuraNumero registro generale 12129/2017Numero sezionale 1681/2026Numero di raccolta generale 13188/2026Data pubblicazione 07/05/2026speciale allegata alla memoria di costituzione in seguito alla morte delprecedente Avvocato, [OSCURATO:PERSONA];– ricorrenti –controAgenzia delle Entrate, in persone del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– controricorrente –Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, n.5712/2016, depositata in data 8/11/2016;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026;Nel dicembre 2013, la V.I.C. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora inavanti, “la società”) e i suoi soci (d’ora in avanti, “i contribuenti”)ricevettero un avviso di accertamento relativo al periodo 26/5/2007-29/5/2008. L’ufficio accertò un maggior reddito rispetto a quellodichiarato nel modello unico 2008 in relazione ad un’area sita nelComune di Formigara con contratto registrato a Crema il 3/6/2008.Il prezzo pattuito era stato di euro 179.718, mentre l’ufficio accertò unvalore di euro 758.717, con una differenza di euro 578.463.Nella specie trovava applicazione l’imposta sostitutiva delle imposte suiredditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive prevista nellamisura del 25% dall’art. 1, coma 112, della legge n. 296/2006,calcolata sul maggior valore accertato dall’ufficio, sulla scorta di alcunielementi indicati nell’avviso di accertamento.Dopo un vano tentativo di accertamento con adesione, la società e icontribuenti impugnarono l’avviso di accertamento dinanzi alla C.T.P.r.g. n. 12129/2017 a.c. 20/2/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 12129/2017Numero sezionale 1681/2026Numero di raccolta generale 13188/2026Data pubblicazione 07/05/2026di Cremona, che accolse parzialmente il ricorso determinando il valorenormale di cui all’art. 9 Tuir dei terreni compravenduti nell’anno 2008in euro 416.917.La C.T.R. della Lombardia rigettò l’appello della società e deicontribuenti (d’ora in poi, identificati tutti come “contribuenti”).Questi ultimi ricorrono per cassazione sulla base di cinque motivi,illustrati da successiva memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1.c.p.c.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione o, comunque,falsa applicazione dell’art. 1, commi 111-118 e, segnatamente, deicommi 112 e 114 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il2007), in relazione all’art. 9, comma 3, Tuir e in relazione, altresì,all’art. 12, comma 1, preleggi e agli artt. 2727-2729 e, segnatamente,dell’art. 2728 c.c. Consequenziale violazione o, comunque, falsaapplicazione anche dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c.”, i contribuenti si dolgono che l’ufficio ha pretesol’applicazione dell’imposta sostitutiva su un valore diverso rispetto alprezzo pattuito e incassato dalla società, valore determinato ai sensidell’art. 9, comma 3, Tuir.Secondo i contribuenti, l’art. 1, comma 112 della legge n. 296 del 2006pone una presunzione legale di conformità tra il prezzo di cessione e ilvalore normale. Il contribuente potrebbe, a sua discrezione, sceglieredi applicare, ai fini della determinazione del prezzo di cessionedell’immobile sociale tra l’inizio e la chiusura della liquidazione, imoltiplicatori stabiliti dal comma 114 del richiamato art. 1, ma se nonlo fa il prezzo di cessione pattuito non potrebbe essere contestator.g. n. 12129/2017 a.c. 20/2/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 12129/2017Numero sezionale 1681/2026Numero di raccolta generale 13188/2026Data pubblicazione 07/05/2026dall’ufficio, salva la prova che sia stato percepito un corrispettivosuperiore a quello dichiarato.1.1. Il motivo è infondato.Ai sensi dell’art. 1, comma 114, della legge n. 296 del 2006, “Ai finidelle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti diassegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura,posti in essere dalle società di cui al comma 111 successivamente alladelibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore noninferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili,su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, ilvalore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatoristabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero aquella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della renditacatastale”.In base alla riportata lex specialis, nella fase di liquidazione,l’ordinamento, ai fini fiscali, presume iuris et de iure che gli atti dicessione di beni a titolo oneroso siano effettuati ad un valore noninferiore al valore normale.Orbene, la nozione di “valore normale” è descritta, con riferimento agliimmobili, nel comma 3 dell’art. 9 Tuir.L’unico modo che ha il contribuente di evitare l’imposta sostitutiva sullabase del “valore normale” stabilito ai sensi dell’art. 9, comma 3, Tuir,è pattuire un prezzo corrispondente al valore risultantedall’applicazione dei moltiplicatori della rendita catastale, e chiedere diconseguenza che l’imposizione avvenga in base a tale valore.Nel caso di specie, non risulta che i contribuenti abbiano richiesto ladeterminazione del valore normale sulla base dei moltiplicatori dellarendita catastale, con la conseguenza che si sono espostir.g. n. 12129/2017 a.c. 20/2/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 12129/2017Numero sezionale 1681/2026Numero di raccolta generale 13188/2026Data pubblicazione 07/05/2026all’accertamento da parte dell’ufficio, che ha ritenuto che il prezzopattuito per la cessione immobiliare non fosse in linea con il valorenormale del bene determinato ai sensi dell’art. 9, comma 3, Tuir.2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione o, comunque,falsa applicazione degli artt. 58, 68, 85 e 86 del d.P.R. n. 917 del 1986e dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015, che ha dettatol’interpretazione autentica delle disposizioni anzidette, nonché dell’art.5 del d.lgs. n. 504 del 1992 e s.m.i. e degli artt. 51 e 52 del d.P.R. n.131 del 1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Omessoesame di un fatto decisivo (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.).Conseguente violazione o, comunque, falsa applicazione, sotto undiverso e ulteriore profilo rispetto a quello di cui al precedente profilo,degli artt. 2727-2729 c.c., anche in relazione all’art. 1417 c.c.”, icontribuenti si dolgono che la sentenza impugnata non abbia tenutoconto del d.lgs. n. 147 del 2015, che con una norma di interpretazioneautentica, recependo un orientamento giurisprudenziale di legittimità,ha stabilito che in tema di reddito d’impresa, la plusvalenza realizzatacon la cessione a titolo oneroso di un immobile debba esseredeterminata sulla base di quanto effettivamente incassato dalvenditore e non sulla base del valore accertato ai fini dell’imposta diregistro o dell’imposta ipotecaria o catastale (art. 5, comma 3, deldetto d.lgs.).I contribuenti, inoltre, censurano il ragionamento presuntivo svolto dalgiudice di appello, criticando il modo in cui è stato determinato il valorenormale dell’immobile oggetto della cessione a titolo oneroso.2.1. Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.2.1.1. E’ infondato nella parte in cui deduce la violazione dell’art. 5,comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015: l’art. 1, comma 114, della leggen. 296 del 2006, come già detto, è lex specialis, che ha un campo dir.g. n. 12129/2017 a.c. 20/2/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 12129/2017Numero sezionale 1681/2026Numero di raccolta generale 13188/2026Data pubblicazione 07/05/2026applicazione diverso e più ristretto rispetto alla norma generale diinterpretazione autentica di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. citato.Più precisamente, l’elemento specializzante è dato dal fatto che, ai finidell’applicazione dell’art. 1, comma 114, della legge n. 296 del 2006,la cessione immobiliare a titolo oneroso deve avvenire in pendenzadella fase di liquidazione della società proprietaria del bene ceduto.Si tratta di una norma di contrasto all’evasione fiscale, fondata sullaconsiderazione che, secondo l’id quod plerumque accidit, durante laliquidazione delle società si tende a comprimere i reali valori delletransazioni, sia a scapito dei creditori che, a maggior ragione, del fisco.Ne consegue, dunque, che la legge speciale di cui alla finanziaria per il2007 consente all’amministrazione di pretendere il pagamento di unaimposta sostitutiva commisurata al valore normale del bene ceduto(con il rischio dunque che esso sia maggiore rispetto al prezzo pattuitotra le parti), a meno che il contribuente non pattuisca un prezzo pari almoltiplicatore della rendita catastale, da valere quale valore normalesul quale determinare l’imposta sostitutiva.2.1.2. E’ inammissibile nella parte in cui censura il percorso logico cheha condotto il giudice di appello a determinare il valore normaledell’immobile ceduto nel caso di specie: la censura, infatti, è piuttostoun tentativo di criticare il giudizio di fatto, sul valore normaledell’immobile ceduto, reso dal giudice di appello.3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione o, comunque,falsa applicazione dell’art. 9, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, i contribuenti censuranola sentenza impugnata perché avrebbe applicato indebitamente l’art.9, comma 3, Tuir alla fattispecie di causa.3.1. Il motivo è infondato.r.g. n. 12129/2017 a.c. 20/2/2026 6Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 12129/2017Numero sezionale 1681/2026Numero di raccolta generale 13188/2026Data pubblicazione 07/05/2026E’ lo stesso comma 114 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 che fariferimento al “valore normale”, e la nozione di “valore normale” la sitrova descritta, in vie generale, proprio nel comma 3 dell’art. 9 Tuir.4. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza perviolazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360,comma 1 n. 4 c.p.c. Conseguente violazione o, comunque, falsaapplicazione dell’art. 39, lett. b) e d) del d.lgs. n. 600 del 1973, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, i contribuenti censuranola sentenza impugnata per aver dichiarato inammissibile il motivo diappello fondato sulla violazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973,per non aver l’ufficio, nell’avviso di accertamento, fatto alcunriferimento alle scritture contabili per avallare l’ipotesi di una maggioreplusvalenza derivante dalla cessione immobiliare.4.1. Il motivo è inammissibile, oltre che infondato.L’inammissibilità deriva dal fatto che i contribuenti non deducono nédimostrano, in base al principio di specificità del ricorso per cassazione,che la censura di violazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 fossestata già proposta con l’impugnazione, in prime cure, dell’avviso diaccertamento.Né vale affermare che si tratterebbe di una questione di diritto,deducibile anche in grado di appello per la prima volta.Il giudizio tributario ha una struttura impugnatoria, e le censure in fattoe in diritto contro gli atti di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992devono essere proposte, a pena di decadenza, già dinanzi al giudice diprimo grado.In ogni caso, il recupero d’imposta, a prescindere da qualsiasi richiamoall’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 contenuto nell’avviso diaccertamento, si basa sull’esatta applicazione del comma 114 dell’art.1 della legge n. 296 del 2006, che a sua volta si fonda sulla nozione di“valore normale” del bene, descritta nel comma 3 dell’art. 9 Tuir.r.g. n. 12129/2017 a.c. 20/2/2026 7Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 12129/2017Numero sezionale 1681/2026Numero di raccolta generale 13188/2026Data pubblicazione 07/05/20265. Con il quinto motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza perviolazione dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, i contribuenti si dolgono che ilgiudice di appello non abbia ammesso la produzione in appello di unaperizia di parte allo scopo di provare un minor “valore normale”dell’immobile oggetto di cessione.Se avesse ammesso la produzione documentale, argomentano icontribuenti, il giudice avrebbe dovuto disporre una C.T.U.5.1. Il motivo è inammissibile.Si deve, preliminarmente, affermare che, secondo giurisprudenza dilegittimità consolidata, il secondo comma dell’art. 58 del d.lgs. n. 546del 1992 antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 220 del2023, applicabile ratione temporis alla fattispecie che qui viene inrilievo, consentiva senza limiti nuove produzioni di documenti inappello (Cass., Sez. 5-, Ordinanza n. 25577 del 18/09/2025, Rv.676517 - 01).D’altro canto, però, questa Corte esclude che l’omesso esame di unaprova ammessa ed acquisita al giudizio possa dar luogo alla censura dicui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n.30837 del 25/11/2025, Rv. 677028 - 01).Con riferimento, poi, alla illegittima esclusione di un mezzo di prova dicui era stata chiesta l’ammissione in giudizio, la giurisprudenza dilegittimità è nel senso che detta illegittima esclusione può viziare lasentenza conclusiva del giudizio se quel mezzo di prova sarebbe statodecisivo per l’esito del giudizio, nel senso che avrebbe ragionevolmentedeterminato un esito del giudizio favorevole alla parte che avevachiesto e non aveva ottenuto l’ammissione del mezzo di prova (Cass.,sez. 6-3, n. 19985/2017, Rv. 645357-01; Cass., sez. 2, n. 208/1995,Rv. 490673-01).r.g. n. 12129/2017 a.c. 20/2/2026 8Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 12129/2017Numero sezionale 1681/2026Numero di raccolta generale 13188/2026Data pubblicazione 07/05/2026Orbene, nel caso che ci occupa, sono gli stessi contribuenti, nellosviluppo del motivo di ricorso in esame, che escludono la decisivitàdella perizia che avrebbero voluto produrre in appello.D’altronde, l’attendibilità del “valore normale” dell’immobile ceduto,come determinato nella sentenza di primo grado, confermata dalgiudice di appello, è nella sentenza di secondo grado ben motivata.6. In conclusione, il ricorso è infondato.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna i contribuenti ricorrenti al pagamento, in favore dell’Agenziadelle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano ineuro cinquemilaseicento per compenso, oltre alle spese prenotate adebito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA].g. n. 12129/2017 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 9Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]