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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 novembre 2023

Cassazione n. 05812/2024

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ANZA sul ricorso 10857-2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forzadi procura conferita in calce a l ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] – intimata – per la cassazione della sentenza n. 675 del 201 7 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 27 febbraio 2017 (R.G.N. 1981/2016).

Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 16 novembre2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.10857/2017 Cron.

Rep.

C.C. 16/11/2023 giurisdizione Indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi. -2 - 1.– Con ricorso notificato il 27 aprile 2017, l’INPS impugna per cassazione, con un motivo, la sentenza n. 675 del 2017, pronunciata dalla Corte d’appello di Lecce, depositata il 27 febbraio 2017 e notificata il 15 marzo 2017.

La Corte territoriale ha accolto il gravame della signora [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima città, ha dichiarato che l’appellante ha diritto, per l’anno 2014, all’indennità prevista dall’art. 2, commi 51-56, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e, per l’effetto,ha condannato l’INPS a pagare la relativa prestazione, con la rivalutazione monetaria o gl’interessi legali dal giorno della maturazione del diritto. 2.– La signora [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto in questa sede attività difensiva. 3.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, numero 4 - quater ), e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 4.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 5.–[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine della camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.– La signora [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di Lecce di condannare l’INPS, per l’anno 2014, al pagamento dell’indennità prevista dall’art. 2, commi 51-56, della leggen. 92 del 2012.

A supporto della domanda, la ricorrente ha dedotto di aver stipulato l’11 gennaio 2013 un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con l’Istituto scolastico “G.

C. Vanini” di Taurisano e, l’8 gennaio 2014, un analogo contratto di collaborazione con l’Istituto comprensivo statale di Melissano.

La ricorrente ha quindi allegato di aver svolto l’attività d’insegnamento dall’11 gennaio al 30 giugno 2013 e dall’8 gennaio al -3 - 30 giugno 2014, nell’ambito del progetto “Diritti a Scuola”, ammesso al finanziamento regionale nel quadro dell’accordo stipulato tra la Regione Puglia e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR).

In base a questi presupposti, la ricorrente hareclamato l’indennità di disoccupazione,regolata dall’art. 2, comma 51, della legge n. 92 del 2012.

Il Tribunale ha respinto il ricorso, argomentando che la specifica indennità richiesta è riconosciuta soltanto a favore dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e che tale previsione non si applicaai peculiari rapporti instaurat i con le pubbliche amministrazioni. 2.–La Corte di merito, dal canto suo, ha incentrato l’accoglimento del gravame della signora Politi sul rilievo che i contratti stipulati dall’appellante sono conformi alle previsioni dell’art. 7, commi 6 e 6- bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non implicano l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

L’ambito applicativo dell’art. 2, comma 51, della legge n. 92 del 2012 include, pertanto, anche i rapporti inerenti a lle pubbliche amministrazioni e non è pertinente, in senso contrario, il richiamo all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003. 3.–Contro la sentenza della Corte d’appello di Lecce, l’INPS formula un motivo di ricorso e deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,violazione dell’art. 2, comma 51, della legge n. 92 del 2012, in relazione al combinato disposto degli artt. 1, comma 2, e 61, comma 1, deld.lgs. n. 276 del 2003, e all’art. 7, commi 6 e 6-bis, deld.lgs. n. 165 del 2001.

Avrebbe errato la Corte d’appello di Lecce nel trascurare il dato letterale dell’art. 2, comma 51, della legge n. 92 del 2012, univoco nel richiamare le collaborazioni coordinate e continuative dell’art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, diverse daipeculiari rapporti che -4 - le pubbliche amministrazioni possono instaurare , per sopperire a esigenze cui non possono far fronte i dipendenti in servizio.

Inoltre, l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 disporrebbe l’inapplicabilità del regime introdotto dal medesimo decreto legislativo alle pubbliche amministrazioni e al loro personale. 4.–Il ricorso è fondato. 5.–Al fine d’inquadrare le questioni controverse, giova delineare , nei suoi tratti salienti, la normativa applicabile.

L’art. 2, comma 51, della legge n. 92 del 2012, a decorrere dall’anno 2013e « nei limiti delle risorse di cui al comma 1 dell ’ articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni», ha introdotto una speciale indennità di disoccupazione.

La disposizione in esame, applicabile ratione temporise abrogata, a partire dal 2016, dall’art. 1, comma 390, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riconosce l’indennità « ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: a ) abbiano operato, nel corso dell’anno precedente, in regime di monocommittenza; b ) abbiano conseguito l’anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta nell’anno precedente; c ) con riguardo all ’ anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno; d ) abbiano avuto un periodo di disoccupazione ai sen si -5 - dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente; e ) risultino accreditate nell ’ anno precedente almeno quattro mensilità presso la predetta Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995». 6.–Quanto alle collaborazioni coordinate e continuative, si deve rammentare che, con l’art. 1, comma 23, lettera a), la stessa legge n. 92 del 2012è intervenuta a modificare la disciplina dell’art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 e ha stabilito che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, «devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore».

La legge ha poi precisato che: «Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.

Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

Rilievo cruciale riveste l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, che così dispone: « Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale». 7.– Le argomentazioni che sorreggono la decisione impugnata prestano il fianco alle critiche del ricorrente. 7.1.–La Corte di merito (pagina 4 della sentenza) osserva, in primo luogo, che gl’incarichi svolti dall’appellante sono rispettos i delle prescrizioni del d.lgs. n. 165 del 2001. -6 - L’art. 7, comma 5-bis, del testo unico del 2001 vieta alle amministrazioni pubbliche «di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro».

Alle amministrazioni pubbliche è consentito « conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria».

La legittimità degl’incarichi è subordinata ai seguenti requisiti: «a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente; b ) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico; d ) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione» (art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001).

La conformità ai presupposti tipizzati dal testo unico del 2001 è ininfluente.

L’oggetto del contendere, difatti, è l’ambito applicativo delle previsioni dell’art. 2, comma 51, della legge n. 92 del 2012. 7.2.–Egualmente censurabile è il corollario che la Corte territoriale trae dalla premessa argomentativa che valorizza l’osservanza dei requisiti del d.lgs. n. 165 del 2001.

La sentenza impugnata, invero, reputa irrilevantel’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, che claris verbissancisce l’inapplicabilità -7 - delle previsioni del decreto alle pubbliche amministrazioni e non può non orientare l’esegesi della disciplina di cui si discorre. 8.– La legge n. 92 del 2012 è inequivocabile nel delimitare, sul versante soggettivo, l’applicazione dell’indennità che istituisce.

Ne possono beneficiare i «collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276». 8.1.– Non si può svilire la portata selettiva del richiamo alle particolari collaborazioni coordinate e continuative regolate dal d.lgs. n. 276 del 2003, che alludono all’oggetto sociale del committente, dato incompatibile con le attività svolte per le pubbliche amministrazioni.

Ove diversa e più ampia fosse stata la latitudine del precetto normativo, il legislatore non avrebbe tipizzato le collaborazioni coordinate e continuativerilevanti. 8.2.– La selezione, insita nel richiamo alle collaborazioni disciplinate dal d.lgs. n. 276 del 2003, promana da una scelta consapevole e, anche sotto questo profilo, ha un valore ermeneutico di primario rilievo.

Come si è evidenziato nella disamina della normativa rilevante (punto 6 delle Ragioni della decisione), la stessa legge n. 92 del 2012, che ha introdotto l’indennità di disoccupazione, ha ridefinito le collaborazioni coordinate e continuative di cui all’art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003.

Il richiamo espresso a tali collaborazioni involge una disciplina che la stessa legge è intervenuta a innovare e rappresenta, pertanto, il frutto di un’opzione ponderata. 8.3.– Dal richiamo al d.lgs. n. 276 del 2003 deriva la necessità d’intendere la disciplina in connessione con l’art. 1, comma 2, che ex professo esclude l’applicazione del decreto, e dunque anche della disciplina dell’art. 61, alle pubbliche amministrazioni, assoggettate a una normativa peculiare. -8 - 8.4.– Si deve rimarcare che l’orizzonte del legislatore è proprio quello delle collaborazioni coordinate e continuative estranee ai rapporti con le pubbliche amministrazioni, come traspare, per un verso, dal riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative e, per altro verso, dalla menzione, di cui all’art. 2, comma 51, lettera a), de i collaboratori che hanno operato in regime di monocommittenza. 8.4.1.– Per le pubbliche amministrazioni, vige il divieto, già analizzato, «di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro» (art. 7, comma 5 - bis , del d.lgs. n. 165 del 2001).

L’amministrazione pubblica conferisce uno specifico incarico, che differisce, stricto sensu, dalla collaborazione coordinata e continuativa, necessaria per rivendicare l’indennità di disoccupazionedi cui si dibatte nell’odierno giudizio. 8.4.2.–Anche il riferimento ai collaboratori che hanno operato in regime di monocommittenza evoca le collaborazioni di cui all’art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003, in cui è possibile individuare un committente, laddove, nella disciplina delineata dall’art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, si ravvisano, a rigore, un’amministrazione conferente e uno specifico incarico. 8.5.–Infine, la diversa scelta ermeneutica estensiva, propugnata dalla sentenza d’appello, non è avvalorata da elementi testuali e sistematici persuasivi. 9.–Ne discende l’accoglimento del ricorso, con la cassazione della sentenza impugnata.

La causa è rinviata alla Corte d’appello di Lecce, che, in diversa composizione, si uniformerà al seguente principio di diritto: «L’indennità di disoccupazione, regolata dall’art. 2, commi 51 e seguenti, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuta a favore dei -9 - solicollaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, normativa inapplicabile alle pubbliche amministrazioni per effetto dell’art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Dell’indennità in esame, pertanto, non possono beneficiare coloro che abbiano ricevuto dalle pubbliche amministrazioni gl’incarichi disciplinati dall’art. 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Al giudice di rinvio è rimessa, infine, la pronuncia sulle spese del presente giudizio (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.).

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso 10857-2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forzadi procura conferita in calce a l ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] – intimata – per la cassazione della sentenza n. 675 del 201 7 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 27 febbraio 2017 (R.G.N. 1981/2016). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 16 novembre2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.10857/2017 Cron. Rep. C.C. 16/11/2023 giurisdizione Indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi. -2 - 1.– Con ricorso notificato il 27 aprile 2017, l’INPS impugna per cassazione, con un motivo, la sentenza n. 675 del 2017, pronunciata dalla Corte d’appello di Lecce, depositata il 27 febbraio 2017 e notificata il 15 marzo 2017. La Corte territoriale ha accolto il gravame della signora [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima città, ha dichiarato che l’appellante ha diritto, per l’anno 2014, all’indennità prevista dall’art. 2, commi 51-56, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e, per l’effetto,ha condannato l’INPS a pagare la relativa prestazione, con la rivalutazione monetaria o gl’interessi legali dal giorno della maturazione del diritto. 2.– La signora [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto in questa sede attività difensiva. 3.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, numero 4 - quater ), e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 4.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 5.–[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine della camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.– La signora [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di Lecce di condannare l’INPS, per l’anno 2014, al pagamento dell’indennità prevista dall’art. 2, commi 51-56, della leggen. 92 del 2012. A supporto della domanda, la ricorrente ha dedotto di aver stipulato l’11 gennaio 2013 un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con l’Istituto scolastico “G. C. Vanini” di Taurisano e, l’8 gennaio 2014, un analogo contratto di collaborazione con l’Istituto comprensivo statale di Melissano. La ricorrente ha quindi allegato di aver svolto l’attività d’insegnamento dall’11 gennaio al 30 giugno 2013 e dall’8 gennaio al -3 - 30 giugno 2014, nell’ambito del progetto “Diritti a Scuola”, ammesso al finanziamento regionale nel quadro dell’accordo stipulato tra la Regione Puglia e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR). In base a questi presupposti, la ricorrente hareclamato l’indennità di disoccupazione,regolata dall’art. 2, comma 51, della legge n. 92 del 2012. Il Tribunale ha respinto il ricorso, argomentando che la specifica indennità richiesta è riconosciuta soltanto a favore dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e che tale previsione non si applicaai peculiari rapporti instaurat i con le pubbliche amministrazioni. 2.–La Corte di merito, dal canto suo, ha incentrato l’accoglimento del gravame della signora Politi sul rilievo che i contratti stipulati dall’appellante sono conformi alle previsioni dell’art. 7, commi 6 e 6- bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non implicano l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. L’ambito applicativo dell’art. 2, comma 51, della legge n. 92 del 2012 include, pertanto, anche i rapporti inerenti a lle pubbliche amministrazioni e non è pertinente, in senso contrario, il richiamo all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003. 3.–Contro la sentenza della Corte d’appello di Lecce, l’INPS formula un motivo di ricorso e deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,violazione dell’art. 2, comma 51, della legge n. 92 del 2012, in relazione al combinato disposto degli artt. 1, comma 2, e 61, comma 1, deld.lgs. n. 276 del 2003, e all’art. 7, commi 6 e 6-bis, deld.lgs. n. 165 del 2001. Avrebbe errato la Corte d’appello di Lecce nel trascurare il dato letterale dell’art. 2, comma 51, della legge n. 92 del 2012, univoco nel richiamare le collaborazioni coordinate e continuative dell’art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, diverse daipeculiari rapporti che -4 - le pubbliche amministrazioni possono instaurare , per sopperire a esigenze cui non possono far fronte i dipendenti in servizio. Inoltre, l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 disporrebbe l’inapplicabilità del regime introdotto dal medesimo decreto legislativo alle pubbliche amministrazioni e al loro personale. 4.–Il ricorso è fondato. 5.–Al fine d’inquadrare le questioni controverse, giova delineare , nei suoi tratti salienti, la normativa applicabile. L’art. 2, comma 51, della legge n. 92 del 2012, a decorrere dall’anno 2013e « nei limiti delle risorse di cui al comma 1 dell ’ articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni», ha introdotto una speciale indennità di disoccupazione. La disposizione in esame, applicabile ratione temporise abrogata, a partire dal 2016, dall’art. 1, comma 390, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riconosce l’indennità « ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: a ) abbiano operato, nel corso dell’anno precedente, in regime di monocommittenza; b ) abbiano conseguito l’anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta nell’anno precedente; c ) con riguardo all ’ anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno; d ) abbiano avuto un periodo di disoccupazione ai sen si -5 - dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente; e ) risultino accreditate nell ’ anno precedente almeno quattro mensilità presso la predetta Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995». 6.–Quanto alle collaborazioni coordinate e continuative, si deve rammentare che, con l’art. 1, comma 23, lettera a), la stessa legge n. 92 del 2012è intervenuta a modificare la disciplina dell’art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 e ha stabilito che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, «devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore». La legge ha poi precisato che: «Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale». Rilievo cruciale riveste l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, che così dispone: « Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale». 7.– Le argomentazioni che sorreggono la decisione impugnata prestano il fianco alle critiche del ricorrente. 7.1.–La Corte di merito (pagina 4 della sentenza) osserva, in primo luogo, che gl’incarichi svolti dall’appellante sono rispettos i delle prescrizioni del d.lgs. n. 165 del 2001. -6 - L’art. 7, comma 5-bis, del testo unico del 2001 vieta alle amministrazioni pubbliche «di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro». Alle amministrazioni pubbliche è consentito « conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria». La legittimità degl’incarichi è subordinata ai seguenti requisiti: «a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente; b ) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico; d ) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione» (art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001). La conformità ai presupposti tipizzati dal testo unico del 2001 è ininfluente. L’oggetto del contendere, difatti, è l’ambito applicativo delle previsioni dell’art. 2, comma 51, della legge n. 92 del 2012. 7.2.–Egualmente censurabile è il corollario che la Corte territoriale trae dalla premessa argomentativa che valorizza l’osservanza dei requisiti del d.lgs. n. 165 del 2001. La sentenza impugnata, invero, reputa irrilevantel’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, che claris verbissancisce l’inapplicabilità -7 - delle previsioni del decreto alle pubbliche amministrazioni e non può non orientare l’esegesi della disciplina di cui si discorre. 8.– La legge n. 92 del 2012 è inequivocabile nel delimitare, sul versante soggettivo, l’applicazione dell’indennità che istituisce. Ne possono beneficiare i «collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276». 8.1.– Non si può svilire la portata selettiva del richiamo alle particolari collaborazioni coordinate e continuative regolate dal d.lgs. n. 276 del 2003, che alludono all’oggetto sociale del committente, dato incompatibile con le attività svolte per le pubbliche amministrazioni. Ove diversa e più ampia fosse stata la latitudine del precetto normativo, il legislatore non avrebbe tipizzato le collaborazioni coordinate e continuativerilevanti. 8.2.– La selezione, insita nel richiamo alle collaborazioni disciplinate dal d.lgs. n. 276 del 2003, promana da una scelta consapevole e, anche sotto questo profilo, ha un valore ermeneutico di primario rilievo. Come si è evidenziato nella disamina della normativa rilevante (punto 6 delle Ragioni della decisione), la stessa legge n. 92 del 2012, che ha introdotto l’indennità di disoccupazione, ha ridefinito le collaborazioni coordinate e continuative di cui all’art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003. Il richiamo espresso a tali collaborazioni involge una disciplina che la stessa legge è intervenuta a innovare e rappresenta, pertanto, il frutto di un’opzione ponderata. 8.3.– Dal richiamo al d.lgs. n. 276 del 2003 deriva la necessità d’intendere la disciplina in connessione con l’art. 1, comma 2, che ex professo esclude l’applicazione del decreto, e dunque anche della disciplina dell’art. 61, alle pubbliche amministrazioni, assoggettate a una normativa peculiare. -8 - 8.4.– Si deve rimarcare che l’orizzonte del legislatore è proprio quello delle collaborazioni coordinate e continuative estranee ai rapporti con le pubbliche amministrazioni, come traspare, per un verso, dal riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative e, per altro verso, dalla menzione, di cui all’art. 2, comma 51, lettera a), de i collaboratori che hanno operato in regime di monocommittenza. 8.4.1.– Per le pubbliche amministrazioni, vige il divieto, già analizzato, «di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro» (art. 7, comma 5 - bis , del d.lgs. n. 165 del 2001). L’amministrazione pubblica conferisce uno specifico incarico, che differisce, stricto sensu, dalla collaborazione coordinata e continuativa, necessaria per rivendicare l’indennità di disoccupazionedi cui si dibatte nell’odierno giudizio. 8.4.2.–Anche il riferimento ai collaboratori che hanno operato in regime di monocommittenza evoca le collaborazioni di cui all’art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003, in cui è possibile individuare un committente, laddove, nella disciplina delineata dall’art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, si ravvisano, a rigore, un’amministrazione conferente e uno specifico incarico. 8.5.–Infine, la diversa scelta ermeneutica estensiva, propugnata dalla sentenza d’appello, non è avvalorata da elementi testuali e sistematici persuasivi. 9.–Ne discende l’accoglimento del ricorso, con la cassazione della sentenza impugnata. La causa è rinviata alla Corte d’appello di Lecce, che, in diversa composizione, si uniformerà al seguente principio di diritto: «L’indennità di disoccupazione, regolata dall’art. 2, commi 51 e seguenti, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuta a favore dei -9 - solicollaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, normativa inapplicabile alle pubbliche amministrazioni per effetto dell’art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Dell’indennità in esame, pertanto, non possono beneficiare coloro che abbiano ricevuto dalle pubbliche amministrazioni gl’incarichi disciplinati dall’art. 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». Al giudice di rinvio è rimessa, infine, la pronuncia sulle spese del presente giudizio (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.). P.Q.M. Accoglie il ricorso; cassa la sen
Sentenza Cassazione n. 05812/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris