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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 35917/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI NOVARAnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a CENTO avverso la sentenza del 16/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio; letta la nota dell'Avvocata [OSCURATO:PERSONA]' che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la conferma della sentenza di primo grado; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.'. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Novara impugna con ricorso immediato in cassazione la sentenza del 21/05/2021 del Tribunale di Novara che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentativo di rapina impropria aggravata, così riqualificato il fatto rispetto all'originaria contestazione di rapina impropria consumata.

Il tribunale ha altresì riconosciuto la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale ritenuta equivalente alle aggravanti,.

Il Pubblico ministero ricorrente deduce:

1.1. "Errata applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1, lett. b) c.p.p.".

Con il primo motivo il Pubblico ministero ricorrente deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto, che il Tribunale ha ritenuto configurato nella forma tentata, a fronte di una corretta c:ontestazione di rapina impropria aggravata consumata.

A tal fine sottolinea come la consumazione del reato si configuri al momento della sottrazione, non essendo necessario anche l'impossessamento del bene sottratto.

Sottrazione che -secondo il ricorrente- si era realizzata nel caso di specie, avendo riguardo alle modalità del fatto.

1.2. "Errata applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. in particolare errata applicazione dell'art. 133 c.p. e dell'art. 69 c.p. per il solo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

1.3. "Manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.".

A tal proposito il ricorrente sostiene che nel giudizio di bilanciamento non è stata considerata la sussistenza di precedenti penali a carico di [OSCURATO:PERSONA].

1.4. "Mancanza di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), in ordine al giudizio di prevalenza dell'attenuante ex art. 62 n. 4, cod.pen. rispetto alla contestata aggravante di cui all'art. 628, co. 3, n. 1 c.p. per - il solo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]".

Il motivo si rivolge alla motivazione adottata dal giudice per ritenere la prevalenza dell'attenuante rispetto alle aggravanti.

Secondo il Pubblico ministero il giudice non ha adeguatamente considerato che Horonei è stato l'autore della violenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

1.1. Il fatto è stato pacificamente ricostruito dal Tribunale nel senso che i due imputati venivano notati dalla vigilanza mentre "prelevavano" della merce dagli scaffali di un supermercato, nascondendoli in una borsa e in un marsupio; che i due venivano monitorati senza soluzione di continuità dall'impianto di videosorveglianza; che un addetto alla vigilanza si recava presso le casse per verificare l'eventuale regolare pagamento della merce; che -verificato il mancato pagamento- il vigilante fermava i due subito dopo le casse, qualificandosi e invitandoli a seguirli per un controllo; che a quel punto, dopo un breve tratto, l'uomo profferiva minacce e poi spingeva il vigilante per fuggire via, senza restituire i beni.

1.2. Sulla base di tale ricostruzione fattuale, il tribunale ha ritenuto che nel caso di specie fosse configurabile un tentativo di rapina impropria perché gli imputati, durante la loro azione, erano stati costantemente monitorati dagli addetti alla sicurezza, così che non vi era stato la perdita di controllo sulla res da parte del soggetto passivo del reato.

Scrive a tal proposito il tribunale: «nel caso di specie, è emerso pacificamente dall'istruttoria dibattimentale che il personale del supermercato, e segnatamente l'addetto alla sicurezza, fin dal momento del prelevamento della merce aveva notato entrambi gli imputati occultare i prodotti in vendita nella loro borsa e marsupio, per cui seguiva costantemente i movimenti di costoro fino a poi fermarli e seguirli allorché, nonostante l'attivazione del sistema antitaccheggio, superavano le casse senza aver pagato il dovuto.

Indi, anche allorché la coppia si sottraeva al controllo mal:eriale dandosi alla fuga, il vigilante tallonava costantemente i due imputati avvisando le FF.00., tanto che grazie all'intervento di quest'ultime venivano bloccati i predetti con conseguente recupero della refurtiva.

Ciò pertanto esclude l'effettiva sottrazione della merce prelevata».

1.3. Proprio tale ultimo inciso fa emergere l'errore in cui incorre il tribunale, che confonde la condotta di sottrazione e la identifica con quella di impossessamento.

In realtà il legislatore -nel descrivere la rapina impropria- distingue la sottrazione dall'impossessamento, collocando le due condotte in altrettanti momenti ben distinti e separati nella norma, che descrive una sorta di progressione dinamica, che prende le mosse da una sottrazione pacifica della res e che prosegue (immediatamente dopo) nella violenza o la minaccia adoperata dall'agente per conseguire il possesso (o per guadagnarsi l'impunità).

Così recita, infatti, l'art. 628, comma secondo, cod.pen.: «Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità».

La condotta di sottrazione si identifica nell'apprensione del bene non accompagnata dalla possibilità di disporne liberamente, essenco ancora possibile che il soggetto passivo ripristini per intero il potere di fatto sulla cosa.

In ciò sta la distinzione rispetto all'acquisizione di quella piena e autonoma disponibilità della cosa che caratterizza lo spossessamento, nel qual caso il soggetto passivo è stato privato del potere di fatto e della signorìa sulla cosa, passati nelle mani dell'agente.

Proprio sulla base di tale differenziazione tra sottrazione e spossessamento, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, hanno già avuto modo di chiarire come «sia configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui il soggetto agente abbia sottratto la cosa altrui e subito dopo abbia tentato un'azione violenta o anche minacciosa nei confronti della vittima del reato o di terzi per assicurarsi il possesso del bene.

Non si vede, [...] la ragione di negare la configurabilità del tentativo nel caso in cui rimanga incompiuta l'azione di sottrazione della cosa altrui. [...] Deve osservarsi che il comma secondo dell'art.628 cod. pen. fa riferimento alla sola sottrazione e non anche all'impossessamento, ciò che conduce a ritenere che il delitto di rapina impropria si possa perfezionare anche se il reo usi violenza dopo la mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pure per un breve spazio temporale, della disponibilità autonoma dello stesso.

Il requisito della violenza o minaccia che caratterizza il delitto di rapina, certamente può comportare una differenziazione in ordine al momento consumativo rispetto al furto.

Mentre, infatti, con riferimento al furto, finché la cosa non sia uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore questi è ancora in grado di recuperarla, così facendo degradare la condotta di apprensione del bene a mero tentativo, al contrario, nella rapina, la modalità violenta o minacciosa dell'azione non lascia alla vittima alcuna possibilità di esercitare la sorveglianza sulla res. [...].

In considerazione della successione "invertita" delle due condotte di aggressione al patrimonio e alla persona che caratterizza la rapina impropria, il legislatore, al fine di mantenere equiparate le due fattispecie criminose del primo e del secondo comma dell'art.628 cod. pen., non richiede il vero e proprio impossessamento della cosa da parte dell'agente, ritenendo sufficiente per la consumazione la sola sottrazione, così lasciando spazio per il tentativo ai soli atti idonei diretti in modo non equivoco a sottrarre la cosa altrui», (Sez.

U, Sentenza n. 34952 del 19/04/2012, Reina, in motivazione).

La motivazione del tribunale si mostra incoerente rispetto agli elementi costitutivi del reato, così come rappresentati dal legislatore e fin qui delineati, visto che, nonostante una evidente condotta di sottrazione realizzata dai due imputati, -che prelevavano i beni degli scaffali, li occultavano e superavano anche le barriere antitaccheggio- e pur a fronte di una violenza realizzata al fine di realizzare l'impossessamento (e per guadagnarsi l'impunità), ha ritenuto configurato un tentativo di rapina impropria, sul presupposto che al fine della consumazione fosse necessario l'ulteriore requisito dell'acquisizione della piena e autonoma disponibilità del bene, ossia un effettivo impossessamento invece non richiesto dalla norma per il perfezionamento del delitto.

Da qui il vizio di violazione di legge, atteso che il fatto va qualificato quale concorso in rapina impropria consumata.La sentenza va dunque annullata con rinvio alla Corte di appello, che determinerà il trattamento sanzionatorio rispetto al fatto così come qualificato.

I restanti motivi di ricorso restano assorbiti.

Irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

P.Q.M.

Qualificato il fatto come concorso in rapina aggravata consumata, annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Torino per il trattamento sanzionatorio.

Dichiara irrevocabile l'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI NOVARAnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a CENTO avverso la sentenza del 16/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio; letta la nota dell'Avvocata [OSCURATO:PERSONA]' che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la conferma della sentenza di primo grado; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.'. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Novara impugna con ricorso immediato in cassazione la sentenza del 21/05/2021 del Tribunale di Novara che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentativo di rapina impropria aggravata, così riqualificato il fatto rispetto all'originaria contestazione di rapina impropria consumata. Il tribunale ha altresì riconosciuto la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale ritenuta equivalente alle aggravanti,. Il Pubblico ministero ricorrente deduce: 1.1. "Errata applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1, lett. b) c.p.p.". Con il primo motivo il Pubblico ministero ricorrente deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto, che il Tribunale ha ritenuto configurato nella forma tentata, a fronte di una corretta c:ontestazione di rapina impropria aggravata consumata. A tal fine sottolinea come la consumazione del reato si configuri al momento della sottrazione, non essendo necessario anche l'impossessamento del bene sottratto. Sottrazione che -secondo il ricorrente- si era realizzata nel caso di specie, avendo riguardo alle modalità del fatto. 1.2. "Errata applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. in particolare errata applicazione dell'art. 133 c.p. e dell'art. 69 c.p. per il solo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 1.3. "Manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.". A tal proposito il ricorrente sostiene che nel giudizio di bilanciamento non è stata considerata la sussistenza di precedenti penali a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 1.4. "Mancanza di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), in ordine al giudizio di prevalenza dell'attenuante ex art. 62 n. 4, cod.pen. rispetto alla contestata aggravante di cui all'art. 628, co. 3, n. 1 c.p. per - il solo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]". Il motivo si rivolge alla motivazione adottata dal giudice per ritenere la prevalenza dell'attenuante rispetto alle aggravanti. Secondo il Pubblico ministero il giudice non ha adeguatamente considerato che Horonei è stato l'autore della violenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 1.1. Il fatto è stato pacificamente ricostruito dal Tribunale nel senso che i due imputati venivano notati dalla vigilanza mentre "prelevavano" della merce dagli scaffali di un supermercato, nascondendoli in una borsa e in un marsupio; che i due venivano monitorati senza soluzione di continuità dall'impianto di videosorveglianza; che un addetto alla vigilanza si recava presso le casse per verificare l'eventuale regolare pagamento della merce; che -verificato il mancato pagamento- il vigilante fermava i due subito dopo le casse, qualificandosi e invitandoli a seguirli per un controllo; che a quel punto, dopo un breve tratto, l'uomo profferiva minacce e poi spingeva il vigilante per fuggire via, senza restituire i beni. 1.2. Sulla base di tale ricostruzione fattuale, il tribunale ha ritenuto che nel caso di specie fosse configurabile un tentativo di rapina impropria perché gli imputati, durante la loro azione, erano stati costantemente monitorati dagli addetti alla sicurezza, così che non vi era stato la perdita di controllo sulla res da parte del soggetto passivo del reato. Scrive a tal proposito il tribunale: «nel caso di specie, è emerso pacificamente dall'istruttoria dibattimentale che il personale del supermercato, e segnatamente l'addetto alla sicurezza, fin dal momento del prelevamento della merce aveva notato entrambi gli imputati occultare i prodotti in vendita nella loro borsa e marsupio, per cui seguiva costantemente i movimenti di costoro fino a poi fermarli e seguirli allorché, nonostante l'attivazione del sistema antitaccheggio, superavano le casse senza aver pagato il dovuto. Indi, anche allorché la coppia si sottraeva al controllo mal:eriale dandosi alla fuga, il vigilante tallonava costantemente i due imputati avvisando le FF.00., tanto che grazie all'intervento di quest'ultime venivano bloccati i predetti con conseguente recupero della refurtiva. Ciò pertanto esclude l'effettiva sottrazione della merce prelevata». 1.3. Proprio tale ultimo inciso fa emergere l'errore in cui incorre il tribunale, che confonde la condotta di sottrazione e la identifica con quella di impossessamento. In realtà il legislatore -nel descrivere la rapina impropria- distingue la sottrazione dall'impossessamento, collocando le due condotte in altrettanti momenti ben distinti e separati nella norma, che descrive una sorta di progressione dinamica, che prende le mosse da una sottrazione pacifica della res e che prosegue (immediatamente dopo) nella violenza o la minaccia adoperata dall'agente per conseguire il possesso (o per guadagnarsi l'impunità). Così recita, infatti, l'art. 628, comma secondo, cod.pen.: «Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità». La condotta di sottrazione si identifica nell'apprensione del bene non accompagnata dalla possibilità di disporne liberamente, essenco ancora possibile che il soggetto passivo ripristini per intero il potere di fatto sulla cosa. In ciò sta la distinzione rispetto all'acquisizione di quella piena e autonoma disponibilità della cosa che caratterizza lo spossessamento, nel qual caso il soggetto passivo è stato privato del potere di fatto e della signorìa sulla cosa, passati nelle mani dell'agente. Proprio sulla base di tale differenziazione tra sottrazione e spossessamento, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, hanno già avuto modo di chiarire come «sia configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui il soggetto agente abbia sottratto la cosa altrui e subito dopo abbia tentato un'azione violenta o anche minacciosa nei confronti della vittima del reato o di terzi per assicurarsi il possesso del bene. Non si vede, [...] la ragione di negare la configurabilità del tentativo nel caso in cui rimanga incompiuta l'azione di sottrazione della cosa altrui. [...] Deve osservarsi che il comma secondo dell'art.628 cod. pen. fa riferimento alla sola sottrazione e non anche all'impossessamento, ciò che conduce a ritenere che il delitto di rapina impropria si possa perfezionare anche se il reo usi violenza dopo la mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pure per un breve spazio temporale, della disponibilità autonoma dello stesso. Il requisito della violenza o minaccia che caratterizza il delitto di rapina, certamente può comportare una differenziazione in ordine al momento consumativo rispetto al furto. Mentre, infatti, con riferimento al furto, finché la cosa non sia uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore questi è ancora in grado di recuperarla, così facendo degradare la condotta di apprensione del bene a mero tentativo, al contrario, nella rapina, la modalità violenta o minacciosa dell'azione non lascia alla vittima alcuna possibilità di esercitare la sorveglianza sulla res. [...]. In considerazione della successione "invertita" delle due condotte di aggressione al patrimonio e alla persona che caratterizza la rapina impropria, il legislatore, al fine di mantenere equiparate le due fattispecie criminose del primo e del secondo comma dell'art.628 cod. pen., non richiede il vero e proprio impossessamento della cosa da parte dell'agente, ritenendo sufficiente per la consumazione la sola sottrazione, così lasciando spazio per il tentativo ai soli atti idonei diretti in modo non equivoco a sottrarre la cosa altrui», (Sez. U, Sentenza n. 34952 del 19/04/2012, Reina, in motivazione). La motivazione del tribunale si mostra incoerente rispetto agli elementi costitutivi del reato, così come rappresentati dal legislatore e fin qui delineati, visto che, nonostante una evidente condotta di sottrazione realizzata dai due imputati, -che prelevavano i beni degli scaffali, li occultavano e superavano anche le barriere antitaccheggio- e pur a fronte di una violenza realizzata al fine di realizzare l'impossessamento (e per guadagnarsi l'impunità), ha ritenuto configurato un tentativo di rapina impropria, sul presupposto che al fine della consumazione fosse necessario l'ulteriore requisito dell'acquisizione della piena e autonoma disponibilità del bene, ossia un effettivo impossessamento invece non richiesto dalla norma per il perfezionamento del delitto. Da qui il vizio di violazione di legge, atteso che il fatto va qualificato quale concorso in rapina impropria consumata.La sentenza va dunque annullata con rinvio alla Corte di appello, che determinerà il trattamento sanzionatorio rispetto al fatto così come qualificato. I restanti motivi di ricorso restano assorbiti. Irrevocabile l'affermazione di responsabilità. P.Q.M. Qualificato il fatto come concorso in rapina aggravata consumata, annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Torino per il trattamento sanzionatorio. Dichiara irrevocabile l'
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