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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 marzo 2023

Cassazione n. 32064/2023

Testo disponibile della fonte

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ona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso “ex lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi Uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; -resistente - avverso l’ordinanza dichiarativa di incompetenza n. cronol. 3254/2023 del 13 marzo 2023 del Tribunale di Salerno; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; R.G.N. 8926/2023 C.C. 25/10/2023 [OSCURATO:PERSONA] letta la memoria depositata dall’Avvocatura Generale dello Stato nell’interesse del Ministero della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, [OSCURATO:PERSONA], il Ministero della Giustizia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” e la [OSCURATO:PERSONA], chiedendo - sul presupposto dell’asserita illegittimità del decreto di trasferimento emesso in suo favore dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 27 febbraio 2016 nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare instaurata dal predetto [OSCURATO:PERSONA] in danno della citata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - che fosse dichiarata la nullità della vendita giudiziaria relativa al lotto unico immobiliare (sito nel Comune di Scafati) oggetto di aggiudicazione per essersi realizzata una ipotesi di “aliud pro alio” o che venisse disposta, in via subordinata, la riduzione del prezzo.

Nella costituzione in giudizio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e del Ministero della Giustizia, il giudice adito – con ordinanza adottata ai sensi dell’art. 38, comma 3, c.p.c., in relazione all’art. 28 c.p.c. rilevava d’ufficio la sua incompetenza territoriale in favore di quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice davanti al quale si era svolta la suddetta procedura esecutiva immobiliare nell’ambito della quale era stato emesso il decreto di trasferimento impugnato nell’introdotta causa avanti al Tribunale di Salerno, incompetenza che veniva dichiarata con ordinanza n. cronol. 3254/2023 del 13 marzo 2023, comunicata il giorno successivo.

2. Con ricorso tempestivamente notificato, la società [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento di competenza avverso la suddetta ordinanza, chiedendo che venga dichiarata l’appartenenza della causa alla competenza del Tribunale di Salerno, sul presupposto che, essendo stato evocato in giudizio anche il Ministero della Giustizia, si sarebbe dovuto fare applicazione dell’art. 25 c.p.c., con conseguente attrazione della controversia nella competenza dell’adito Tribunale di Salerno, avuto riguardo al luogo in cui aveva sede l’ufficio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato.

Ha depositato memoria difensiva – ai sensi dell’art. 47, ultimo comma, c.p.c. - il solo Ministero della Giustizia, il quale, in via principale, ha invocato il rigetto del ricorso non potendosi applicare la disciplina del foro erariale e, in subordine, ove l’azione fosse stata qualificabile alla stregua di un’azione di responsabilità di magistrati, ha chiesto affermarsi la sussistenza della competenza territoriale del Tribunale di Napoli.

Nessuna delle altre parti intimate ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il Ministero della Giustizia ha depositato memoria illustrativa finale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il proposto regolamento di competenza non è fondato e deve, perciò, essere respinto.

E’ necessario, innanzitutto, inquadrare l’oggetto della causa proposta dall’odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dinanzi al Tribunale di Salerno.

Essa era diretta all’ottenimento dell’accertamento e della dichiarazione della nullità di una vendita giudiziaria e del conseguente decreto di trasferimento, emesso dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], di un immobile ubicato in Scafati (sul presupposto della configurazione di un “aliud pro alio”: cfr. Cass. n. 11729/2017), con derivante richiesta di restituzione della somma versata in esecuzione del relativo provvedimento di aggiudicazione e ciò anche nei confronti del Ministero della Giustizia.

L’adito Tribunale di Salerno, rilevata tempestivamente d’ufficio la sussistenza di una questione di competenza, ha -con l’ordinanza qui impugnata –dichiarato la sua incompetenza, qualificando l’azione – dinanzi allo stesso proposta - come opposizione agli atti esecutivi, con conseguente applicazione del criterio attributivo della competenza (funzionale ed inderogabile) previsto dall’art. 27 c.p.c. (e, quindi, nel caso di specie, spettante al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dinanzi al quale si era svolta l’esecuzione), dovendosi considerare irrilevante l’evocazione nel giudizio ex art.617 c.p.c. anche del Ministero della Giustizia, rimanendo esclusa, per tale tipo di controversia, l’applicabilità della disciplina del foro erariale.

2. La ricorrente, con il proposto regolamento, sostiene – con l’unico motivo formulato - che la causa (esclusa l’ipotesi di un’azione risarcitoria per eventuale responsabilità del giudice) era stata radicata dinanzi al Tribunale di Salerno perché giudice del luogo (Distretto) in cui ha sede l’ufficio dell’Avvocatura generale dello Stato.

Orbene, rileva il collegio che, sulla premessa della esatta qualificazione dell’azione intentata dalla società [OSCURATO:PERSONA] come opposizione agli atti esecutivi (siccome diretta all’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione e del correlato decreto di trasferimento quale atto conclusivo della procedura immobiliare) ed in considerazione della inapplicabilità in tale materia della disciplina sul foro erariale (invece perorata dalla ricorrente), il proposto regolamento di competenza deve essere respinto, appartenendo la competenza – di natura funzionale ed inderogabile - al giudice del luogo di svolgimento dell’esecuzione forzata e, quindi, nel caso di specie, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Cass. n. 6557/1994 e Cass. n. 8069/2018) l’affermazione secondo cui, ai sensi dell'art. 7 del r.d. n. 1611 del 1933, le cause di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi (previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c.), instaurate nei confronti della P.A., sono soggette alle regole contenute nell'art. 27 c.p.c., e non a quelle di cui all'art. 25 dello stesso codice, restando devolute alla competenza del giudice nel cui circondario si trovano gli immobili oggetto dell'esecuzione; tali procedimenti rientrano, quindi, tra quelli per i quali l'art. 7 cit. esclude l'operatività del foro erariale.

Per tutte le esposte ragioni il regolamento di competenza va, quindi, respinto e le parti vanno rimesse dinanzi al competente Tribunale di Nocera inferiore, concedendosi per la conseguente riassunzione il termine di legge previsto dall’art. 50, comma 1, c.p.c.

Al suddetto Tribunale dichiarato competente è demandata anche la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Da ultimo, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al quale rimette le parti con riassunzione nel termine di legge e a cui è demandata anche la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente società, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, in dat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso “ex lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi Uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; -resistente - avverso l’ordinanza dichiarativa di incompetenza n. cronol. 3254/2023 del 13 marzo 2023 del Tribunale di Salerno; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; R.G.N. 8926/2023 C.C. 25/10/2023 [OSCURATO:PERSONA] letta la memoria depositata dall’Avvocatura Generale dello Stato nell’interesse del Ministero della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, [OSCURATO:PERSONA], il Ministero della Giustizia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” e la [OSCURATO:PERSONA], chiedendo - sul presupposto dell’asserita illegittimità del decreto di trasferimento emesso in suo favore dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 27 febbraio 2016 nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare instaurata dal predetto [OSCURATO:PERSONA] in danno della citata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - che fosse dichiarata la nullità della vendita giudiziaria relativa al lotto unico immobiliare (sito nel Comune di Scafati) oggetto di aggiudicazione per essersi realizzata una ipotesi di “aliud pro alio” o che venisse disposta, in via subordinata, la riduzione del prezzo. Nella costituzione in giudizio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e del Ministero della Giustizia, il giudice adito – con ordinanza adottata ai sensi dell’art. 38, comma 3, c.p.c., in relazione all’art. 28 c.p.c. rilevava d’ufficio la sua incompetenza territoriale in favore di quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice davanti al quale si era svolta la suddetta procedura esecutiva immobiliare nell’ambito della quale era stato emesso il decreto di trasferimento impugnato nell’introdotta causa avanti al Tribunale di Salerno, incompetenza che veniva dichiarata con ordinanza n. cronol. 3254/2023 del 13 marzo 2023, comunicata il giorno successivo. 2. Con ricorso tempestivamente notificato, la società [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento di competenza avverso la suddetta ordinanza, chiedendo che venga dichiarata l’appartenenza della causa alla competenza del Tribunale di Salerno, sul presupposto che, essendo stato evocato in giudizio anche il Ministero della Giustizia, si sarebbe dovuto fare applicazione dell’art. 25 c.p.c., con conseguente attrazione della controversia nella competenza dell’adito Tribunale di Salerno, avuto riguardo al luogo in cui aveva sede l’ufficio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato. Ha depositato memoria difensiva – ai sensi dell’art. 47, ultimo comma, c.p.c. - il solo Ministero della Giustizia, il quale, in via principale, ha invocato il rigetto del ricorso non potendosi applicare la disciplina del foro erariale e, in subordine, ove l’azione fosse stata qualificabile alla stregua di un’azione di responsabilità di magistrati, ha chiesto affermarsi la sussistenza della competenza territoriale del Tribunale di Napoli. Nessuna delle altre parti intimate ha svolto attività difensiva in questa sede. Il Ministero della Giustizia ha depositato memoria illustrativa finale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il proposto regolamento di competenza non è fondato e deve, perciò, essere respinto. E’ necessario, innanzitutto, inquadrare l’oggetto della causa proposta dall’odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dinanzi al Tribunale di Salerno. Essa era diretta all’ottenimento dell’accertamento e della dichiarazione della nullità di una vendita giudiziaria e del conseguente decreto di trasferimento, emesso dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], di un immobile ubicato in Scafati (sul presupposto della configurazione di un “aliud pro alio”: cfr. Cass. n. 11729/2017), con derivante richiesta di restituzione della somma versata in esecuzione del relativo provvedimento di aggiudicazione e ciò anche nei confronti del Ministero della Giustizia. L’adito Tribunale di Salerno, rilevata tempestivamente d’ufficio la sussistenza di una questione di competenza, ha -con l’ordinanza qui impugnata –dichiarato la sua incompetenza, qualificando l’azione – dinanzi allo stesso proposta - come opposizione agli atti esecutivi, con conseguente applicazione del criterio attributivo della competenza (funzionale ed inderogabile) previsto dall’art. 27 c.p.c. (e, quindi, nel caso di specie, spettante al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dinanzi al quale si era svolta l’esecuzione), dovendosi considerare irrilevante l’evocazione nel giudizio ex art.617 c.p.c. anche del Ministero della Giustizia, rimanendo esclusa, per tale tipo di controversia, l’applicabilità della disciplina del foro erariale. 2. La ricorrente, con il proposto regolamento, sostiene – con l’unico motivo formulato - che la causa (esclusa l’ipotesi di un’azione risarcitoria per eventuale responsabilità del giudice) era stata radicata dinanzi al Tribunale di Salerno perché giudice del luogo (Distretto) in cui ha sede l’ufficio dell’Avvocatura generale dello Stato. Orbene, rileva il collegio che, sulla premessa della esatta qualificazione dell’azione intentata dalla società [OSCURATO:PERSONA] come opposizione agli atti esecutivi (siccome diretta all’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione e del correlato decreto di trasferimento quale atto conclusivo della procedura immobiliare) ed in considerazione della inapplicabilità in tale materia della disciplina sul foro erariale (invece perorata dalla ricorrente), il proposto regolamento di competenza deve essere respinto, appartenendo la competenza – di natura funzionale ed inderogabile - al giudice del luogo di svolgimento dell’esecuzione forzata e, quindi, nel caso di specie, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Cass. n. 6557/1994 e Cass. n. 8069/2018) l’affermazione secondo cui, ai sensi dell'art. 7 del r.d. n. 1611 del 1933, le cause di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi (previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c.), instaurate nei confronti della P.A., sono soggette alle regole contenute nell'art. 27 c.p.c., e non a quelle di cui all'art. 25 dello stesso codice, restando devolute alla competenza del giudice nel cui circondario si trovano gli immobili oggetto dell'esecuzione; tali procedimenti rientrano, quindi, tra quelli per i quali l'art. 7 cit. esclude l'operatività del foro erariale. Per tutte le esposte ragioni il regolamento di competenza va, quindi, respinto e le parti vanno rimesse dinanzi al competente Tribunale di Nocera inferiore, concedendosi per la conseguente riassunzione il termine di legge previsto dall’art. 50, comma 1, c.p.c. Al suddetto Tribunale dichiarato competente è demandata anche la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Da ultimo, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al quale rimette le parti con riassunzione nel termine di legge e a cui è demandata anche la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente società, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, in dat
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