CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22033/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Trento, con sentenza del 14/10/2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trento in data 20/10/2020, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta prescrizione quanto alle condotte ex art. 640 commi primo e secondo n.1. cod. pen. contestate fino al 23 settembre 2014 e confermava l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per le ulteriori condotte di truffa aggravata, rideterminando il trattamento sanzionatorio.I giudici di merito ritenevano comprovata la condotta fraudolenta dell'imputato il quale in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (amministratore di fatto della GEMA [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e della Gaia di [OSCURATO:PERSONA]) aveva, con artifici e raggiri, indotto in errore l'INPS in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'erogazione a suo favore delle prestazioni assistenziali denominate "assicurazione sociale per l'impiego (ASPI e MINIASPI) e reddito di attivazione e garanzia". 2. Contro la suddetta sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi. 3.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 192 comma 2 e 530 c.p.p. Assume che contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito gli elementi indiziari valorizzati erano insufficienti a dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che le prestazioni MINIASPI erogate nel periodo 13.12.2014/18.02.2015 (relative a rapporti di lavoro del 2013) erano state ottenute attraverso una condotta fraudolenta dell'imputato. Rileva che, parimenti, il ragionamento era gravemente viziato quanto alla ritenuta sussistenza di artifici e raggiri volti all' indebita percezione da parte dell'imputato del reddito di garanzia erogato nel periodo 16.12.2014/27.03.2015 (anno lavorativo di riferimento 2013) nonché nel periodo 27.04.2015/27.07.2015 (anno lavorativo di riferimento 2014). Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 125 comma 3 e 192 comma 1 c.p.p. Assume che, in modo del tutto illogico, i giudici di appello erano pervenuti all' affermazione della responsabilità dell'imputato utilizzando elementi indiziari tratti dalle condotte in relazione alle quali era stata emessa declaratoria di prescrizione, elementi questi che non potevano essere utilizzati per decidere sui fatti successivi. 3. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. 3.1. Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Va, ancora, rilevato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). Deve rilevarsi, poi, che nel caso di c.d. doppia conforme, vale a dire di due sentenze dello stesso segno che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595). 2.2. Nel caso in esame le motivazioni delle due sentenze, che si integrano reciprocamente, sostengono, con adeguata motivazione, la fittizietà dei rapporti lavorativi -al fine di poter usufruire delle prestazioni assistenziali Inps, Aspi e Minìaspi ed il reddito di garanzia- e dei periodi di attività lavorativa svolti all'estero. Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto all' affermazione della penale responsabilità dell' imputato in ordine al reato di cui sopra e non essendo configurabile, quindi, la dedotta contraddittorietà della motivazione anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, tutte le censure in questione, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il 16