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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 28816/2026

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della Corte d'appello di L'aquilaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Nicola LETTIERI che haconcluso per il rigetto del ricorso;Dato avviso alle parti;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di L’Aquila ha respintol'istanza di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. avanzatanell'interesse di RRABOSHTA Kujtim per proporre istanza di misure alternative inrelazione al provvedimento di esecuzione di pene emesso dalla Procura generalepresso la Corte d'appello di L’Aquila in data 5 settembre 2023 per espiare la penadi tre anni, dieci mesi e venticinque giorni di reclusione (sentenza della Corted'appello di L’Aquila in data 4 aprile 2023, in riforma della sentenza del Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di L’Aquila in data 17 giugno 2020,irrevocabile il 15 luglio 2023).Il condannato aveva contestualmente richiesto la sospensione dell’ordine dicarcerazione perché affetto da nullità, sicché non eseguibile a cagione dellanullità del provvedimento in data 25 ottobre 2024, con il quale il pubblicoministero aveva revocato l’ordine di sospensione dell’ordine di carcerazione.1.1.

La Corte d'appello ha anzitutto evidenziato la tardività dell'istanza exart. 175 cod. proc. pen. poiché il condannato ha avuto notizia in data 18novembre 2024, unitamente al proprio difensore nel giudizio di merito, dellarevoca ex art. 656, comma 8, cod. proc. pen., del decreto di sospensionedell'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal pubblico ministero indata 25 ottobre 2024, essendosi preso atto che il condannato, cui ilprovvedimento di esecuzione con contestuale sospensione era stato notificatocon il rito degli irreperibili, non aveva presentato l'istanza prevista dall'articolo656, comma 5, cod. proc. pen.La Corte d’appello ha, inoltre, precisato che il provvedimento di esecuzione“sospeso” emesso dalla Procura generale presso la Corte d'appello di L’Aquila indata 5 settembre 2023 era stato notificato all’interessato, presso il difensore conil rito degli irreperibili, e al difensore di fiducia che lo aveva assistito nel giudiziodi cognizione, conformemente a quanto previsto dall’art. 656, comma 5, cod.proc. pen.2.

Ricorre RRABOSHTA Kujtim, a mezzo del difensore avv. avv. [OSCURATO:PERSONA]Valentini, che chiede l’annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando laviolazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla nullità dellanotificazione al difensore dell'ordine di carcerazione con contestuale sospensionein data 5 settembre 2023 e alla presunta piena conoscenza del titolo restrittivoche il condannato avrebbe acquisito in data 18 novembre 2024.In particolare, il ricorso sottolinea che l'ordine di carcerazione concontestuale sospensione è stato erroneamente notificato all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Valentini, anziché all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale difensore del giudizio dimerito, risultando pacifico che soltanto il secondo era il patrocinatoredell'imputato.Quanto alla seconda questione, il ricorso sottolinea che la notificazione alcondannato del provvedimento di revoca del decreto di sospensione dell'ordine diesecuzione è nulla per mancanza della sottoscrizione dell'interessato.A cagione di tali nullità, il condannato ha avuto notizia dell’ordine dicarcerazione soltanto in data 31 gennaio 2026, allorquando, essendo statosostituito il titolo cautelare della custodia in carcere per altra casa in forza delquale si trovava ristretto, egli non è stato scarcerato per la presenza dell’ordinedi carcerazione del quale si discute, tanto che ha immediatamente presentatol’istanza ex art. 175 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

È utile precisare, per delimitare le questioni sottoposte al giudicedell'esecuzione e a questa Corte di legittimità, che il condannato ha presentatonel febbraio 2026 l'istanza di restituzione nel termine ex articolo 175 cod. proc.pen. per proporre la richiesta di misure alternative in ordine al titolo esecutivosopra richiamato, a mente dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., denunciandovarie nullità della fase esecutiva (nullità delle notificazioni al difensore dell’ordinedi carcerazione “sospeso” e del provvedimento di revoca di detta sospensione)che gli avrebbero impedito di azionare tempestivamente l’istanza di misurealternative, non avendo egli avuto conoscenza dei provvedimenti a suo carico.Vale anche la pena di precisare che il condannato è stato tratto in arresto indata 18 novembre 2024 in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelareemessa per un diverso fatto nonché per la espiazione della pena definitiva dellaquale oggi si discute in forza del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzioneper la carcerazione emesso dal pubblico ministero in data 25 ottobre 2024; datale data egli si trova detenuto in esecuzione della condanna definitiva qui inesame e di una misura cautelare per altri fatti (sostituita con gli arrestidomiciliari in data 31 gennaio 2026).3.

L’art. 175 cod. proc. pen., rubricato «Restituzione nel termine», cosìstabilisce, per la parte che qui interessa: «1.

Il pubblico ministero, le partiprivate e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, seprovano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore.La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza,entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito oforza maggiore […]».3.1.

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «la restituzionein termini non può trovare applicazione nel caso in cui l'inosservanza del terminesia conseguente alla mancata conoscenza di un atto per nullità della suanotificazione, in quanto, in tal caso, il termine non ha mai iniziato a decorrere,nessuna decadenza si è verificata e, pertanto, non ricorre l'ipotesi di caso fortuitoo di forza maggiore di cui all'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen.

Ne derivache, in tale ipotesi, è onere della parte presentare - non già istanza direstituzione nel termine - bensì impugnazione tardiva, fornendo la prova che iltermine per impugnare non ha avuto alcuna decorrenza per la nullità dellanotificazione» (Sez. 5, n. 25079 del 27/04/2004, Giovannini, Rv. 229868 – 01;recentemente, Sez. 4, n. 54036 del 23/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274751 – 01, haprecisato che «la restituzione in termini - attenendo alla perenzione di untermine stabilito a pena di decadenza che si assume non osservato per casofortuito o forza maggiore - non è ammessa allorché venga dedotta una nullitàprocedimentale, non verificandosi in presenza di quest'ultima la decadenza daltermine»).4.

Il costante richiamato orientamento di legittimità deve essere applicatoanche nel caso in esame, in ragione del seguente principio di diritto: «larestituzione in termini non può trovare applicazione nel caso in cui l'inosservanzadel termine sia conseguente alla mancata conoscenza di un atto per nullità dellasua notificazione, in quanto, in tal caso, il termine non ha mai iniziato adecorrere, nessuna decadenza si è verificata e, pertanto, non ricorre l'ipotesi dicaso fortuito o di forza maggiore di cui all'art. 175, comma 2, cod. proc. pen.

Nederiva che, nell’ipotesi che si verifica quando, a causa della dedotta nullità di unlamenti di non avere avuto conoscenza del provvedimento, è onere della partepresentare - non già istanza di restituzione nel termine - bensì l’incidente diesecuzione e art. 670 cod. proc. pen., volto all’annullamento del provvedimentoritenuto viziato per la nullità della notificazione».4.1.

Da quanto sopra deriva che non è esperibile il rimedio dell’art. 175 cod.proc. pen. quando, come nel caso di specie, è denunciata la nullità di atti delprocedimento.È, infatti, precluso l’esame, nella attuale sede del procedimento per larestituzione del termine per presentare istanza di misure alternative, dellequestioni che attengono alla validità dei provvedimenti di esecuzione, poiché conl’istanza ex art. 175 cod. proc. pen., volta alla restituzione nel termine perproporre misure alternative, possono unicamente essere prospettate questionimaggiore e non, come invece prospettato dal ricorrente, presunte nullità degliNel caso in esame, infatti, l’istante si è doluto di vizi relativi al procedimentodi esecuzione, azionabili eventualmente mediante l’incidente di esecuzione exart. 670 cod. proc. pen. avverso gli atti dell’esecuzione ritenuti viziati, anziché,come prevede l’art. 175 cod. proc. pen., per fare valere il caso fortuito o la forzamaggiore.4.2.

Né, la prospettata nullità degli atti dell’esecuzione, si riverbera sotto ilprofilo del caso fortuito e della forza maggiore poiché essa ha naturaprocessuale, mentre le evenienze delle quali si discute operano al di fuori delprocedimento.Il caso fortuito, infatti, è un fatto assolutamente improvviso, imprevedibile enon evitabile dal soggetto agente pur facendo uso di ogni diligenza.La forza maggiore, per parte sua, costituisce un impedimento assoluto, taleda rendere vano ogni sforzo umano, che derivi da cause esterne non imputabiliall’interessato.4.3.

La dedotta circostanza che i presunti vizi del procedimento diesecuzione attivato dal pubblico ministero avrebbero determinato la nonconoscenza dell’ordine di carcerazione, così impedendo la presentazionedell’istanza di misure alternative, non rientra nell’una e nell’altra delle suddettecause eccezionali, sicché non possono giustificare l’istanza ex art. 175 cod. proc.pen.: essa era originariamente inammissibile.Tale radicale vizio dell’istanza ex art. 175 cod. proc. pen. va rilevato d’ufficioda questa Corte di legittimità (Sez.

U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv.273650 - 01).5.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inmancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causadi inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna alversamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura chesi stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di L'aquilaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Nicola LETTIERI che haconcluso per il rigetto del ricorso;Dato avviso alle parti;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di L’Aquila ha respintol'istanza di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. avanzatanell'interesse di RRABOSHTA Kujtim per proporre istanza di misure alternative inrelazione al provvedimento di esecuzione di pene emesso dalla Procura generalepresso la Corte d'appello di L’Aquila in data 5 settembre 2023 per espiare la penadi tre anni, dieci mesi e venticinque giorni di reclusione (sentenza della Corted'appello di L’Aquila in data 4 aprile 2023, in riforma della sentenza del Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di L’Aquila in data 17 giugno 2020,irrevocabile il 15 luglio 2023).Il condannato aveva contestualmente richiesto la sospensione dell’ordine dicarcerazione perché affetto da nullità, sicché non eseguibile a cagione dellanullità del provvedimento in data 25 ottobre 2024, con il quale il pubblicoministero aveva revocato l’ordine di sospensione dell’ordine di carcerazione.1.1. La Corte d'appello ha anzitutto evidenziato la tardività dell'istanza exart. 175 cod. proc. pen. poiché il condannato ha avuto notizia in data 18novembre 2024, unitamente al proprio difensore nel giudizio di merito, dellarevoca ex art. 656, comma 8, cod. proc. pen., del decreto di sospensionedell'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal pubblico ministero indata 25 ottobre 2024, essendosi preso atto che il condannato, cui ilprovvedimento di esecuzione con contestuale sospensione era stato notificatocon il rito degli irreperibili, non aveva presentato l'istanza prevista dall'articolo656, comma 5, cod. proc. pen.La Corte d’appello ha, inoltre, precisato che il provvedimento di esecuzione“sospeso” emesso dalla Procura generale presso la Corte d'appello di L’Aquila indata 5 settembre 2023 era stato notificato all’interessato, presso il difensore conil rito degli irreperibili, e al difensore di fiducia che lo aveva assistito nel giudiziodi cognizione, conformemente a quanto previsto dall’art. 656, comma 5, cod.proc. pen.2. Ricorre RRABOSHTA Kujtim, a mezzo del difensore avv. avv. [OSCURATO:PERSONA]Valentini, che chiede l’annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando laviolazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla nullità dellanotificazione al difensore dell'ordine di carcerazione con contestuale sospensionein data 5 settembre 2023 e alla presunta piena conoscenza del titolo restrittivoche il condannato avrebbe acquisito in data 18 novembre 2024.In particolare, il ricorso sottolinea che l'ordine di carcerazione concontestuale sospensione è stato erroneamente notificato all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Valentini, anziché all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale difensore del giudizio dimerito, risultando pacifico che soltanto il secondo era il patrocinatoredell'imputato.Quanto alla seconda questione, il ricorso sottolinea che la notificazione alcondannato del provvedimento di revoca del decreto di sospensione dell'ordine diesecuzione è nulla per mancanza della sottoscrizione dell'interessato.A cagione di tali nullità, il condannato ha avuto notizia dell’ordine dicarcerazione soltanto in data 31 gennaio 2026, allorquando, essendo statosostituito il titolo cautelare della custodia in carcere per altra casa in forza delquale si trovava ristretto, egli non è stato scarcerato per la presenza dell’ordinedi carcerazione del quale si discute, tanto che ha immediatamente presentatol’istanza ex art. 175 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. È utile precisare, per delimitare le questioni sottoposte al giudicedell'esecuzione e a questa Corte di legittimità, che il condannato ha presentatonel febbraio 2026 l'istanza di restituzione nel termine ex articolo 175 cod. proc.pen. per proporre la richiesta di misure alternative in ordine al titolo esecutivosopra richiamato, a mente dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., denunciandovarie nullità della fase esecutiva (nullità delle notificazioni al difensore dell’ordinedi carcerazione “sospeso” e del provvedimento di revoca di detta sospensione)che gli avrebbero impedito di azionare tempestivamente l’istanza di misurealternative, non avendo egli avuto conoscenza dei provvedimenti a suo carico.Vale anche la pena di precisare che il condannato è stato tratto in arresto indata 18 novembre 2024 in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelareemessa per un diverso fatto nonché per la espiazione della pena definitiva dellaquale oggi si discute in forza del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzioneper la carcerazione emesso dal pubblico ministero in data 25 ottobre 2024; datale data egli si trova detenuto in esecuzione della condanna definitiva qui inesame e di una misura cautelare per altri fatti (sostituita con gli arrestidomiciliari in data 31 gennaio 2026).3. L’art. 175 cod. proc. pen., rubricato «Restituzione nel termine», cosìstabilisce, per la parte che qui interessa: «1. Il pubblico ministero, le partiprivate e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, seprovano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore.La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza,entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito oforza maggiore […]».3.1. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «la restituzionein termini non può trovare applicazione nel caso in cui l'inosservanza del terminesia conseguente alla mancata conoscenza di un atto per nullità della suanotificazione, in quanto, in tal caso, il termine non ha mai iniziato a decorrere,nessuna decadenza si è verificata e, pertanto, non ricorre l'ipotesi di caso fortuitoo di forza maggiore di cui all'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. Ne derivache, in tale ipotesi, è onere della parte presentare - non già istanza direstituzione nel termine - bensì impugnazione tardiva, fornendo la prova che iltermine per impugnare non ha avuto alcuna decorrenza per la nullità dellanotificazione» (Sez. 5, n. 25079 del 27/04/2004, Giovannini, Rv. 229868 – 01;recentemente, Sez. 4, n. 54036 del 23/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274751 – 01, haprecisato che «la restituzione in termini - attenendo alla perenzione di untermine stabilito a pena di decadenza che si assume non osservato per casofortuito o forza maggiore - non è ammessa allorché venga dedotta una nullitàprocedimentale, non verificandosi in presenza di quest'ultima la decadenza daltermine»).4. Il costante richiamato orientamento di legittimità deve essere applicatoanche nel caso in esame, in ragione del seguente principio di diritto: «larestituzione in termini non può trovare applicazione nel caso in cui l'inosservanzadel termine sia conseguente alla mancata conoscenza di un atto per nullità dellasua notificazione, in quanto, in tal caso, il termine non ha mai iniziato adecorrere, nessuna decadenza si è verificata e, pertanto, non ricorre l'ipotesi dicaso fortuito o di forza maggiore di cui all'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. Nederiva che, nell’ipotesi che si verifica quando, a causa della dedotta nullità di unlamenti di non avere avuto conoscenza del provvedimento, è onere della partepresentare - non già istanza di restituzione nel termine - bensì l’incidente diesecuzione e art. 670 cod. proc. pen., volto all’annullamento del provvedimentoritenuto viziato per la nullità della notificazione».4.1. Da quanto sopra deriva che non è esperibile il rimedio dell’art. 175 cod.proc. pen. quando, come nel caso di specie, è denunciata la nullità di atti delprocedimento.È, infatti, precluso l’esame, nella attuale sede del procedimento per larestituzione del termine per presentare istanza di misure alternative, dellequestioni che attengono alla validità dei provvedimenti di esecuzione, poiché conl’istanza ex art. 175 cod. proc. pen., volta alla restituzione nel termine perproporre misure alternative, possono unicamente essere prospettate questionimaggiore e non, come invece prospettato dal ricorrente, presunte nullità degliNel caso in esame, infatti, l’istante si è doluto di vizi relativi al procedimentodi esecuzione, azionabili eventualmente mediante l’incidente di esecuzione exart. 670 cod. proc. pen. avverso gli atti dell’esecuzione ritenuti viziati, anziché,come prevede l’art. 175 cod. proc. pen., per fare valere il caso fortuito o la forzamaggiore.4.2. Né, la prospettata nullità degli atti dell’esecuzione, si riverbera sotto ilprofilo del caso fortuito e della forza maggiore poiché essa ha naturaprocessuale, mentre le evenienze delle quali si discute operano al di fuori delprocedimento.Il caso fortuito, infatti, è un fatto assolutamente improvviso, imprevedibile enon evitabile dal soggetto agente pur facendo uso di ogni diligenza.La forza maggiore, per parte sua, costituisce un impedimento assoluto, taleda rendere vano ogni sforzo umano, che derivi da cause esterne non imputabiliall’interessato.4.3. La dedotta circostanza che i presunti vizi del procedimento diesecuzione attivato dal pubblico ministero avrebbero determinato la nonconoscenza dell’ordine di carcerazione, così impedendo la presentazionedell’istanza di misure alternative, non rientra nell’una e nell’altra delle suddettecause eccezionali, sicché non possono giustificare l’istanza ex art. 175 cod. proc.pen.: essa era originariamente inammissibile.Tale radicale vizio dell’istanza ex art. 175 cod. proc. pen. va rilevato d’ufficioda questa Corte di legittimità (Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv.273650 - 01).5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inmancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causadi inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna alversamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura chesi stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 28816/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris