CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 ottobre 2025
Cassazione n. 12215/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bolognaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta,dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 01 ottobre 2025 la Corte di appello diBologna, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA]Bacchini per il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con duesentenze di condanna relative l'una al delitto di bancarotta fraudolentacommessa il 03/08/2001 e l'altra ad analogo delitto commesso, insieme ad altricomplici e ad altri reati, tra il 2006 e il 2007, fatti tutti commessi agendo nellaqualità di amministratore di fatto di società diverse.La Corte ha escluso la sussistenza della continuazione per l'assenza diindicatori di un medesimo disegno criminoso, ad esclusione della solaomogeneità dei titoli di reato, trattandosi di fatti commessi ad una distanzatemporale rilevante, in Regioni diverse, con modalità operative differenti,elementi che inducono a ritenere che essi siano frutto di deliberazioni autonome.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo delsuo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il qualededuce la violazione di legge e il vizio di motivazione.L'ordinanza non ha correttamente valutato che le due sentenze evidenzianol'unicità del disegno criminoso tra le condotte, disegno consistente in unastrategia imprenditoriale di svuotamento patrimoniale di società amministrate difatto dal ricorrente, tra l'altro agendo in concorso sempre con la medesimapersona. Anche la distanza temporale non è elevata, contestando la secondasentenza delle condotte tenute fino al 23/08/2007, data del fallimento, malogicamente iniziate molto tempo prima. La distanza temporale, peraltro, nonosta al riconoscimento della continuazione. Le varie condotte, perciò, benchériferite a società diverse, sono omogenee nelle modalità esecutive, nonchécommesse dalle medesime persone e con la identica finalità di sottrarre beni allagaranzia dei creditori mediante il fallimento pilotato delle imprese.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsil'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato, generico e privo di specificità, edeve perciò essere dichiarato inammissibile.2. Il ricorrente afferma la sussistenza degli elementi indicatori dell'unicità deldisegno criminoso individuandoli nella omogeneità dei reati, nella presenza delmedesimo complice, nella vicinanza temporale tra le condotte e nella medesimafinalità di sottrarre beni alla garanzia dei creditori attraverso il fallimento pilotatodi imprese, senza confrontarsi con l'ordinanza impugnata, che ha evidenziato lainsussistenza di tali specifici elementi, ad esclusione della sola omogeneità deititoli di reato.L'ordinanza ha evidenziato, infatti, la rilevante distanza temporale tra i fattigiudicati con le due sentenze, in quanto commessi il primo nel 2001 ed ilsecondo consistente in più reati commessi tra il dicembre 2006 e l'agosto 2007.Il ricorrente afferma, genericamente, che i reati contestati come commessi “finoal 23/08/2007” risalirebbero ad un'epoca anteriore indeterminata, ma non laindividua in alcun modo, e non nega, peraltro, che la sentenza in questione abbiagiudicato diversi delitti, ritenuti in continuazione tra loro, tutti commessi perònon prima del dicembre 2006 e quindi ad oltre cinque anni di distanza dal delittogiudicato con la prima condanna.La presenza del medesimo complice non è stata ritenuta rilevante, perché ifatti di cui alla seconda condanna sono stati commessi in concorso con un terzoimputato, non coinvolto nella vicenda precedente, circostanza che escludel'identità degli autori del reato, elemento che non costituisce peraltro, di per sé,un elemento dimostrativo della unicità del disegno criminoso.L'elemento della medesima finalità di sottrarre beni ai creditori, poi, èpalesemente insussistente, essendo il reato di cui alla prima condannaconsistente in una bancarotta documentale, ed essendo solo il fatto giudicato conla seconda sentenza costituito, tra gli altri, da una condotta di bancarottadistrattiva, tenuta quindi con la specifica finalità di sottrarre beni alla garanziadei creditori.Il ricorrente, inoltre, non si confronta con la specifica indicazione, da partedel giudice dell'esecuzione, degli elementi più significativi che contrastano conl'ipotesi di una programmazione unitaria di entrambi i reati, ed in particolare conla rilevante diversità delle modalità esecutive, ampiamente descritta alla pagina2 dell'ordinanza impugnata. Dall'esame delle due sentenze in questione, infatti,risulta che le società fallite giudicate nella prima sentenza erano delle mere“cartiere”, che non svolgevano alcuna attività, mentre la società di cui allaseconda sentenza era una struttura operativa, che ha acquistato beni poidistratti, ha commerciato con Paesi esteri sottraendo le merci ai diritti di confine,si è fittiziamente interposta in favore di una diversa società, reale acquirentedelle merci.3. La valutazione della mancanza di elementi indicativi di unaprogrammazione unitaria, e della presenza, al contrario, di elementi chedepongono in senso contrario, è stata quindi ampiamente e logicamentemotivata, sulla base del contenuto delle sentenze di merito.Il ricorso non si confronta con tale motivazione, eludendo il suo contenutopiù specifico e approfondito, nonché lamentando una insussistente illogicità edun insussistente contrasto con il contenuto delle predette sentenze, che nonviene richiamato neppure genericamente, e fondando la diversa affermazionedell'unicità del disegno criminoso su elementi palesemente insussistenti. Esso,pertanto, deve essere dichiarato generico e privo di specificità, oltre chemanifestamente infondato, in applicazione del consolidato principio di questaCorte, secondo cui «E' inammissibile il ricorso per cassazione quando manchil'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisioneimpugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non puòignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio diaspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.all'inammissibilità del ricorso» (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634).4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto,essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità fa seguito lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che la parte «abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di unasomma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equodeterminare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 13 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]