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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 1998

Cassazione n. 16249/2024

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/01/1998 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 gennaio 2023, la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza emessa in data 9 settembre 2019 dal G.U.P. del Tribunale di Foggia, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] 'tonato in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 4.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato, così riqualificato, di cui agli 81 cod. pen. e art. 73 comma 5 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatti commessi in Cerignola dal 18 al 27 aprile 2018.

2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso, lamentando col primo motivo la violazione di legge con riguardo al reato di furto in contestazione e, col secondo, il travisamento della prova con riguardo alla condotta di cui all'art. 624- bis in relazione all'art. 625 n. 5 cod. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile perché tardivo, dovendosi considerare che il termine per impugnare la sentenza scadeva il 31 maggio 2023 (pronuncia emessa il 16 gennaio 2023, termine per la motivazione fissato in 90 giorni, deposito della motivazione avvenuto il 16 febbraio 2023), mentre l'impugnazione è stata presentata 1'8 giugno 2023.

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, e ciò senza considerare che, a prescindere dal rilievo della tardività, il ricorrente si duole di contestazioni relative a sconosciuti episodi di furto, laddove in specie la sentenza impugnata concerne e sanziona fatti, del tutto diversi all'evidenza, di illecita detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro

3.000. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 Il C li lierg estensore ,,,[OSCURATO:PERSONA] Preside

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/01/1998 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 gennaio 2023, la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza emessa in data 9 settembre 2019 dal G.U.P. del Tribunale di Foggia, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] 'tonato in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 4.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato, così riqualificato, di cui agli 81 cod. pen. e art. 73 comma 5 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatti commessi in Cerignola dal 18 al 27 aprile 2018. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso, lamentando col primo motivo la violazione di legge con riguardo al reato di furto in contestazione e, col secondo, il travisamento della prova con riguardo alla condotta di cui all'art. 624- bis in relazione all'art. 625 n. 5 cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile perché tardivo, dovendosi considerare che il termine per impugnare la sentenza scadeva il 31 maggio 2023 (pronuncia emessa il 16 gennaio 2023, termine per la motivazione fissato in 90 giorni, deposito della motivazione avvenuto il 16 febbraio 2023), mentre l'impugnazione è stata presentata 1'8 giugno 2023. 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, e ciò senza considerare che, a prescindere dal rilievo della tardività, il ricorrente si duole di contestazioni relative a sconosciuti episodi di furto, laddove in specie la sentenza impugnata concerne e sanziona fatti, del tutto diversi all'evidenza, di illecita detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 Il C li lierg estensore ,,,[OSCURATO:PERSONA] Preside
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