CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 dicembre 2024
Cassazione n. 14191/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]1373 BALSAMO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 1097/2024 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 02/12/2024 R.G.N. 494/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12682/2025Numero sezionale 1373/2026Data pubblicazione 14/05/20261. La Corte di appello di Catania, confermando la sentenza delgiudice di prime cure, ha accertato l’intimazione di un licenziamentodisciplinare da parte della società [OSCURATO:SOCIETA]. ad [OSCURATO:PERSONA] senza l’adozione delle garanzie procedimentali dettatedall’art. 7 della legge n. 300/1970 (in specie, contestazionedisciplinare orale, di contenuto generico); accertata, altresì, lasussistenza del requisito dimensionale richiesto, ha applicato ilregime sanzionatorio previsto dall’art. 3, comma 2, del d.lgs. n.23/2015 dovendosi ritenere inesistente l’intero procedimento.2. Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorsoaffidato a due motivi. La lavoratrice resiste con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.3. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia “violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 18, l. 300/1970 e s.m.i. - violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c. – nullità della sentenza(art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.) - violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.” posto che l’autonomiadella stazione di servizio (rispetto ad altre sedi gestite dalla società)ove prestava attività la lavoratrice era assolutamente pacifica edemergeva con evidenza dal contenuto del ricorso. Nonostante laquestione dell’autonomia della sede di lavoro fosse questione insitaalla deduzione datoriale della inapplicabilità della tutelareintegratoria, la Corte territoriale non ha assegnato alcun termineper consentire alle parti di affrontare tale aspetto, con conseguentenullità della sentenza; inoltre, è stato erroneamente applicato ilprincipio di non contestazione (nulla avendo dedotto la lavoratriceNumero registro generale 12682/2025Numero sezionale 1373/2026avverso la prospettazione datoriale) e i giudici sono aNnudmaertoi d i uralctcroalta generale 14191/2026Data pubblicazione 14/05/2026petita.2. Con il secondo motivo si denunzia “violazione e/o falsaapplicazione dell’art.18, commi 8 e 9, legge 300/1970 e s.m.i. edell’art. 47, comma 3, d.lgs. 81/2015 nonché degli artt. 115, 116e 437 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) - omesso esame difatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art.360, comma 1, n. 5, c.p.c.) - conseguente violazione e/o falsaapplicazione art. 9, comma 1, d.lgs. 23/2015; mancataapplicazione dell’art.4 d.lgs. 23/2015 ovvero dell’art. 3, comma 1,d.lgs 4.3.2015, n. 23; erronea applicazione art.3, comma 2, d.lgs4.3.2015, n. 23 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)” avendo, la Corteterritoriale, in punto di requisito dimensionale dell’azienda: seguitoun approccio semplicistico che non tiene conto delle (e quindi violae/o falsamente applica le) disposizioni, e le relative regulae iuris,di cui all’art. 18, comma 8, Legge 300/1970; omesso di esaminaredei fatti decisivi per il giudizio, che hanno formato oggetto didibattito processuale tra le parti; illogicamente sminuito esvalorizzato la circostanza per cui le buste paghe della lavoratriceevidenziavano la stazione di “Catania SP70 KM 2+70”, in cui essaera addetta, quale specifico “Centro di costo”; falsamente applicatola normativa applicabile. La Corte territoriale ha trascurato chedalla documentazione prodotta (nonché dalle dichiarazioni dellastessa lavoratrice) si evinceva che l’unità produttiva di “Catania-Asse dei Servizi” era dotata di autonomia tecnica ed amministrativa(essendo provvista di un Responsabile che stabiliva i turni deidipendenti e procedeva alle contestazioni disciplinari erappresentando “Centro di costo”) e che, comunque, il numerocomplessivo di lavoratori (considerato l’orario part time e gliapprendisti) era inferiore a 15 unità, potendo valere, la visuracamerale prodotta dalla lavoratrice, solamente quale indizio.Numero registro generale 12682/20253. I motivi, che per ragioni di stretta connessione possono essNeumreero sezionale 1373/2026Numero di raccolta generale 14191/2026esaminati congiuntamente, sono inammissibili.Data pubblicazione 14/05/20264. In disparte il pur decisivo profilo del cumulo inestricabile dicensure che impedisce di cogliere con chiarezza quali profili sianoriconducibili alla violazione di legge e quali, invece,all'accertamento dei fatti (cfr. sul punto Cass. SS.UU. n.17931/2013; Cass. n. 26790/2018, Cass. n. 33399/2019, Cass. n.29346/2022), i motivi di ricorso sono inammissibili in quanto voltinella sostanza a criticare la valutazione del materiale probatoriocome eseguita dalla Corte di merito, al di fuori dei limiti consentitidallo schema legale del nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n.5 c.p.c. (cfr. Cass., S.U. n. 8053 del 2014) inteso quale anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé.5. In ordine alla questione del requisito dimensionale dell’aziendaai fini della scelta del regime sanzionatorio da applicare in caso dilicenziamento invalido, questa Corte di legittimità, in tema diriparto dell'onere probatorio, ha affermato: «sono fatti costitutividel diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l'attività e, sulpiano processuale, dell'azione di impugnazione del licenziamento,esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato el'illegittimità dell'atto espulsivo, mentre le dimensioni dell'impresa,inferiori ai limiti stabiliti dall'art. 18 St. lav., costituiscono, insiemeal giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi che devono,perciò, essere provati dal datore di lavoro. L'assolvimento di unsiffatto onere probatorio consente a quest'ultimo di dimostrare, exart. 1218 c.c., che l'inadempimento degli obblighi derivatigli dalcontratto non è a lui imputabile e che, comunque, il diritto dellavoratore a riprendere il suo posto non sussiste, con conseguentenecessità di ridurre il rimedio da lui esercitato al risarcimentoNumero registro generale 12682/2025Numero sezionale 1373/2026pecuniario, perseguendo, inoltre, la finalità di non rendNeurmee rot rdio rapccpoolta generale 14191/2026Data pubblicazione 14/05/2026difficile l'esercizio del diritto del lavoratore, il quale, a differenza deldatore di lavoro, è privo della "disponibilità" dei fatti idonei aprovare il numero dei lavoratori occupati nell'impresa (Cass. n.9867/2017)» (Cass. n. 13689/2025).6. La dimensione dell’organico costituisce, dunque, elemento difatto che deve essere tempestivamente allegato dal datore dilavoro e, poi, provato; in assenza di sufficienti presupposti di fattoe di carenza di prova, il regime sanzionatorio generale da applicarein caso di accertata invalidità del licenziamento è quello della tutelareale (prevista dall’art. 18, commi 4-7, della legge n. 300/1970 edagli artt. 1 – 3, comma 2, del d.lgs. n. 23/2015). Le disposizioninormative rinviano al numero dei dipendenti ossia 60 dipendenticomplessivamente ovvero più di 15 dipendenti nell’unità produttivae la nozione di unità produttiva contenuta nell’art. 18, comma 9,riprende la formulazione dell’art. 35, comma 1, della legge n. 300/1970 rimasta in vigore solo per i diritti di attività sindacale neiluoghi di lavoro, e consiste in unità autonoma sotto il profiloorganizzativo e sotto quello amministrativo (cfr. Cass. n.7989/2012, Cass. n. 29241/2017).7. E’ stato affermato che l'eccezione di inapplicabilità della tutelareale in caso di licenziamento invalido integra una eccezione insenso lato, con la conseguenza che è nella facoltà del giudicante,nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio ex art. 421 c.p.c., ammetterela prova indispensabile per decidere la causa sul punto, ma – sibadi - con riferimento ai fatti allegati dalle parti (ossia nel rispettodel principio del dispositivo, per cui l’ambito della lite vienedelineato dalle parti stesse) ed emersi nel processo a seguito delcontraddittorio (cfr. Cass. n. 12907/2017, Cass. n. 29241/2017).8. Ebbene, la censura è prospettata con modalità non conformi alprincipio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondoNumero registro generale 12682/2025Numero sezionale 1373/2026cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trasNcurmivereo rdei r acncoeltla generale 14191/2026Data pubblicazione 14/05/2026ricorso il contenuto della memoria costitutiva di primo grado ovevenivano (tempestivamente) allegati specificamente tutti glielementi di fatto (es. orario part time da parte di alcuni lavoratori,presenza di apprendisti) posti a base dell’eccezione diinapplicabilità della tutela reale, fornendo al contempo alla Corteelementi sicuri per consentirne l'individuazione e il reperimentonegli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il dupliceonere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principiodagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4,c.p.c. Va, invero, rammentato che il principio di non contestazionepuò essere invocato (al fine di riconoscere come non controversoun fatto costitutivo non dedotto in funzione meramente probatoria)solo se quest'ultimo abbia costituito oggetto di specificaallegazione, mentre nulla deduce la società circa la tempestivaspecifica deduzione della connotazione dell’unità produttiva pressocui lavorava la lavoratrice (con conseguente erroneo richiamo delprincipio di non contestazione a carico della lavoratrice).9. La Corte territoriale, investita con uno specifico motivo diappello, esaminando la documentazione versata in atti dalla stessasocietà, ha evidenziato che “non emerge alcun elemento probatorioin ordine all’autonomia tecnica e amministrativa delle singole unitàche sono nove. Nelle buste paga in atti la stazione di servizio“Catania SP 70” è indicata come mero centro di costo né l’odiernoappellante [società] ha allegato circostanze specifiche dalle qualiricavare l’autonomia organizzativa della struttura”; ebbene, ilricorrente, elencando numerose caratteristiche fattuali concernentila stazione di servizio presso cui lavorava la lavoratrice, nullaspecifica in ordine ad una chiara e precisa allegazione nel primolegittimità, nuovi elementi di fatto (lavoratori a part time,Numero registro generale 12682/2025apprendisti) e chiedendo una inammissibile rivisitazione nel meNruimteoro sezionale 1373/2026Numero di raccolta generale 14191/2026della vicenda.Data pubblicazione 14/05/202610. L’ultima doglianza è inammissibile configurandosi come “nonmotivo”, dal momento che l’auspicata rinnovazione delregolamento delle spese, in senso favorevole al ricorrente, vieneauspicata quale conseguenza dell’accoglimento del ricorso percassazione (Cass. n. 25782 del 2025; Cass. n. 26534 del 2025).11. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spesedi lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza dettatodall’art. 91 c.p.c.12. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater,d.P.R.115 del 2002; P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la societàricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio dilegittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché inEuro 5.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al15% ed accessori di legge, da distrarsi.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 marzo 2025.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] LeoneNumero registro generale 12682/2025Numero sezionale 1373/2026Numero di raccolta generale 14191/2026Data pubblicazione 14/05/2026