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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 aprile 2024

Cassazione n. 16489/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Catania, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. in data 13 ottobre 2023, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Napoli del 7-12- 2021, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], in ordine al delitto di riciclaggio di un'autovettura allo stesso contestato, ad anni 2 di reclusione ed C 2000,00 di multa.

2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., mancanza di motivazione sulla responsabilità dell'imputato nella sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è proposto in assenza di mandato ad impugnare ex art. 581 comma 1 quater cod.proc.pen. ed anche avverso sentenza di concordato in appello per motivi non deducibili e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ed invero sotto il primo profilo va rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] risulta essere stato dichiarato assente all'atto della pronuncia di appello e, ciò nonostante, il difensore non ha allegato al ricorso il mandato ad impugnare previsto a. pena di inammissibilità dalla nuova disposizione di cui all'art. 581 comma 1 quater cod.proc.pen..

In secondo luogo va anche evidenziato come il motivo deduca assenza di motivazione sulla responsabilità dell'imputato a fronte di concordato in appello sulla pena, con rinuncia agli altri motivi, lamentando così vizi non più deducibili a seguito dell'accordo intervenuto in secondo grado (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01).

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 10 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] /[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] EZIOffl%1: PT.NA 19 APR, 2024 IL FUNZIrlr,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Catania, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. in data 13 ottobre 2023, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Napoli del 7-12- 2021, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], in ordine al delitto di riciclaggio di un'autovettura allo stesso contestato, ad anni 2 di reclusione ed C 2000,00 di multa. 2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., mancanza di motivazione sulla responsabilità dell'imputato nella sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è proposto in assenza di mandato ad impugnare ex art. 581 comma 1 quater cod.proc.pen. ed anche avverso sentenza di concordato in appello per motivi non deducibili e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero sotto il primo profilo va rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] risulta essere stato dichiarato assente all'atto della pronuncia di appello e, ciò nonostante, il difensore non ha allegato al ricorso il mandato ad impugnare previsto a. pena di inammissibilità dalla nuova disposizione di cui all'art. 581 comma 1 quater cod.proc.pen.. In secondo luogo va anche evidenziato come il motivo deduca assenza di motivazione sulla responsabilità dell'imputato a fronte di concordato in appello sulla pena, con rinuncia agli altri motivi, lamentando così vizi non più deducibili a seguito dell'accordo intervenuto in secondo grado (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01). In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 10 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] /[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] EZIOffl%1: PT.NA 19 APR, 2024 IL FUNZIrlr,
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