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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20406/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

E di ComoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreRITENUTO IN FATTO1.

Il Tribunale di Como, con sentenza in data 13/12/2025, ha condannatoBercea [OSCURATO:PERSONA], alla pena di € 3.000,00 di ammenda, perché ritenutaresponsabile dei reati di cui all’art. 37, comma 1, 55 comma 5, lett. c) d.lgs n. 81del 2008 (capo 1), di cui all’art. 36, 55 comma 5, lett. c) d.lgs n. 81 del 2008,limitatamente al lavoratore [OSCURATO:PERSONA] (capo 2) e di cui all’art. 18 comma 1, lett. c),55 comma 5, lett. c) d.lgs n. 81 del 2008, limitatamente al lavoratore [OSCURATO:PERSONA](capo 3), quale datore di lavoro e di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] il 09/09/2021.2.

Avverso la sentenza il difensore dell’imputata ha proposto ricorso percassazione deducendo i seguenti motivi.- Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazioneall’affermazione della responsabilità penale, travisamento della testimonianza delbrig.

Giudice e delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e della documentazionefotografica.Il giudice avrebbe fondato l'affermazione di responsabilità su un compendioprobatorio palesemente travisato e con percorso argomentativo che avrebbeparcellizzato le risultanze dibattimentali, giungendo a conclusioni che non trovanoconforto negli atti processuali.

Avrebbe travisato la testimonianza del brigadiereGiudici, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e finanche la prova documentale inquanto le fotografie non presenterebbero né la giostra in funzione, né i lavoratoriimpegnati nello svolgimento di compiti lavorativi.

Il Tribunale avrebbe affermatoche l'assunto difensivo secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] operava come imprenditoreindividuale sarebbe smentita dall'assenza di contratto scritto e dalla mancanza diregolamentazione contabile.

Il Tribunale avrebbe così fondato la condanna su unamera congettura svalorizzando e ignorando le prove dichiarative di segno opposto.- Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazionealla illogicità della motivazione sulla ritenuta irrilevanza della produzionedell’ordinanza del Tribunale del riesame di Como che ha annullato il decreto disequestro preventivo dell’attrazione in quanto priva di attinenza con le violazionicontestate.

Al contrario la difesa aveva prodotto il provvedimento del tribunale delriesame per dimostrate il deficit di accuratezza della indagine ispettiva svolta daicarabinieri del NIL di Como.- Violazione di legge in relazione all’art. 546 cod.proc.pen. insanabilecontrasto tra dispositivo e motivazione.

Dalla lettura del dispositivo di evincerebbeche l’imputata era stata condannata per soli due reati, ovvero quelli di cui di cuiall’art. 36, 55 comma 5, lett. c) d.lgs n. 81 del 2008, limitatamente al lavoratorePagnoni (capo 2); di cui all’art. 18 comma 1, lett. c), 55 comma 5, lett. c) d.lgsn. 81 del 2008 (capo 3), con esclusione del capo 1), mentre la motivazione giungea conclusioni opposte condannando l’imputata per tutti e tre i reati.- Violazione di legge in relazione al diniego di riconoscimento della causa dinon punibilità ex art. 131 bis cod.pen. fondato su una clausola di stile.- Violazione di legge in relazione agli artt. 163 e 164 cod.pen. e vizio dimotivazione in relazione al diniego di riconoscimento del beneficio dellasospensione condizionale della pena.3.

Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4.

Il primo motivo di ricorso con cui si censura l’affermazione dellaresponsabilità penale è inammissibile perché versato in fatto e diretto a chiedereuna nuova valutazione delle prove.Dietro la deduzione del vizio di travisamento delle prove, il ricorrente, cheperaltro non ha assolto all’onere di allegazione richiesto, mira a sollecitare unarivisitazione del fatto accertato dal Tribunale.5.

Al riguardo quanto all’essenza del vizio deducibile in sede di legittimità,con orientamento consolidato, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che iltravisamento della prova consiste non già nell’errata interpretazione della prova,ma nella palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzionedella prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto, compiendo un erroreidoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio e rendendoconseguentemente illogica la motivazione.

E ciò in quanto al giudice di legittimitàè consentito non già di accertare eventuali travisamenti del fatto – e dunque disovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiutadal giudice merito -, bensì solo di verificare che quest’ultimo non abbia fondato ilproprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di provaincontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non sitratta per l’appunto di reinterpretare gli elementi di prova valutati nel merito aifini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano e facesserodunque effettivamente parte dell’orizzonte cognitivo di quel giudice (Sez. 7, n.12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012Maggio, Rv. 255087; Sez.3, n. 39729 del 18 giugno 2009, Belluccia, Rv 244623;Sez.5. n. 39048 del 25 settembre 2007, Casavola, Rv 238215; Sez. 1, n. 24667,del 15 giugno 2007, Musumeci, Rv 237207; Sez. 4, n. 21602 del 07 aprile 2007,Ventola, Rv 237588).6.

Nel caso in esame il ricorrente, lungi dal proporre difformità tra ilcontenuto della prova testimoniale (dichiarazioni del brig.

Giudici e del testeBurotti) e il risultato di questa dato in sentenza, attraverso la diversa lettura delleprove assunte nel giudizio di merito, il ricorso mira a sollecitare il sindacato delgiudice di legittimità sulle prove, sindacato che è precluso in presenza di unamotivazione adeguata e congrua.La sentenza impugnata, indiscussa la qualifica di datore di lavoro dellaricorrente, ha ritenuto dimostrata la violazione dell'obbligo di informazionegravante sul datore di lavoro, in forza dell'art. 36 D.lgs n. 81 del 2008, per nonaver fornito ai due lavoratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presenti sul postoal momento dell’accertamento dei CC, una adeguata informazioni sui rischi riferitialle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure diprevenzione e protezione del settore di comparto di appartenenza dell'azienda,che svolgeva una attrazione itinerante, unica nel suo genere, che prevedeval'attività di ristorazione somministrata su una piattaforma posta 50 m. di altezza,agganciata ad una gru nonché la violazione dell'obbligo di fornire un'adeguataformazione del dipendente [OSCURATO:PERSONA], assunto come “tutto fare”, il quale avevadichiarato di non avere ultimato alcun corso di formazione, nonché la violazione dicui al capo 3), consistita nell’affidare compiti al lavoratore senza tener conto dellespecifiche capaci e condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute sicurezza.Il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, ha tratto ilproprio convincimento dalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], che non sono state per nullatravisate, che aveva riferito di avere aiutato nel montaggio dell’attrazione e negliaccertamenti dei CC intervenuti sul posto e documentati in atti.A fronte di siffatta motivazione, il ricorrente contesta il risultato della provae la decisione di condanna, ma non deduce un vizio riconducibile al novero di quellidi cui all’art. 606 cod.proc.pen.7.

Il secondo motivo di ricorso risulta inammissibile perché generico e privodi confronto specifico con la decisione impugnata che ha ritenuto non pertinentee, dunque, irrilevante il contenuto dell’ordinanza del Tribunale del riesame rispettoal procedimento in oggetto nel quale alla ricorrente sono contestate le violazioniin tema di obblighi informativi e formativi dei dipendenti.

La sentenza impugnatadà atto che nel decreto di sequestro preventivo, che è stato annullato dalTribunale, si contestava la carenza dei requisiti di sicurezza dell’attrazione turistica(giostra) e, dunque, aveva ad oggetto disposizioni di legge diverse da quelle oracontestate.8.

Anche il terzo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato.Non sussiste l’insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione, comesostiene la ricorrente, con prevalenza del dispositivo che avrebbe, secondo laprospettazione della ricorrente, condannato la stessa per i soli reati di cui ai capi2) e 3).Il dispositivo della sentenza è il seguente: “dichiara [OSCURATO:PERSONA] di tutti i reati ascritti, limitatamente al dipendente [OSCURATO:PERSONA] conriferimento ai capo 2 e 3,….” .

Dal chiaro tenore delle parole si evince che vi èstata condanna per “tutti i reati” e che la condanna per i capi 2 e 3 riguardaunicamente il solo lavoratore [OSCURATO:PERSONA], mentre la condanna per il capo 1) anche ilBurotti, come contestato al capo 1) e come ben chiarito nella motivazione cherisulta coerente rispetto al dispositivo.

Del resto, non vi è stata alcuna pronunciaassolutoria con riguardo al capo 1).

Da cui la perfetta corrispondenza tradispositivo e motivazione della decisione.9.

Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso.Il diniego di riconoscimento della causa di non punibilità per tenuità delfatto ai sensi dell’art. 131 bis cod.pen. è stata congruamente e correttamentemotivata.Come è noto, l’art. 131 bis cod.pen. anche dopo le modifiche introdottedalla legge Cartabia, richiede, congiuntamente e non alternativamente, come sidesume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa ela non abitualità del comportamento.Quanto al primo requisito - particolare tenuità dell'offesa- si articola, a suavolta, in due "indici-requisiti", che sono la modalità della condotta e l'esiguità deldanno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p.,(natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione,gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensitàdel dolo o grado della colpa).

Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla basedei due "indici-requisiti" della modalità della condotta e dell'esiguità del danno edel pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., comma 1,sussista la particolare tenuità dell'offesa e, poi, che con questo, coesista quellodella non abitualità del comportamento.Il Tribunale ha escluso la tenuità dell’offesa tenuto conto della violazione dipiù disposizioni in materia di sicurezza del lavoro in uno con la situazione specificae con particolare riguardo all’attività imprenditoriale svolta (attività di ristorazionesu piattaforma elevata a m. 50 dal suolo agganciata ad una gru) e dei rilevantirischi per i lavoratori impiegati nell’attività.La sentenza impugnata ha negato la speciale causa di non punibilità e l’haargomentata con motivazione logica, congrua e corretta in diritto.10.

E’ fondato il quinto motivo di ricorso.Secondo i principi reiteratamente espressi dalla giurisprudenza dilegittimità la richiesta di sospensione condizionale della pena avanzatadall'imputato che ne abbia già usufruito in relazione a precedente condannaimplica il consenso alla subordinazione del beneficio all'adempimento di uno degliobblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen., trattandosi di prescrizioneche il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma delmedesimo articolo qualora intenda riconoscere nuovamente detto beneficio (Sez.5, n. 19383 del 19/04/2023, Rv. 285766 – 02; Sez. 6, n. 8535 del 02/02/2021,Rv. 280712 – 01).Il Tribunale, ha disatteso i principi sopra richiamati ed ha escluso ilriconoscimento del beneficio di cui all’art. 163 cod.pen. stante l’assenza deipresupposti di cui all’art 165 cod.pen. in presenza di una precedente condanna.La sentenza va, pertanto, annullata limitatamente al beneficio della sospensionecondizionale, con rinvio al Tribunale di Como, in diversa persona fisica, per nuovogiudizio sul punto nel quale dovrà valutare la ricorrenza dei presupposti normatividi cui agli artt. 163 e ss cod.pen. e del principio sopra richiamato.Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile e va dichiarata l’irrevocabilitàdell’affermazione della responsabilità penale della ricorrente.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale dellapena con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Como in diversapersona fisica.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E di ComoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreRITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di Como, con sentenza in data 13/12/2025, ha condannatoBercea [OSCURATO:PERSONA], alla pena di € 3.000,00 di ammenda, perché ritenutaresponsabile dei reati di cui all’art. 37, comma 1, 55 comma 5, lett. c) d.lgs n. 81del 2008 (capo 1), di cui all’art. 36, 55 comma 5, lett. c) d.lgs n. 81 del 2008,limitatamente al lavoratore [OSCURATO:PERSONA] (capo 2) e di cui all’art. 18 comma 1, lett. c),55 comma 5, lett. c) d.lgs n. 81 del 2008, limitatamente al lavoratore [OSCURATO:PERSONA](capo 3), quale datore di lavoro e di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] il 09/09/2021.2. Avverso la sentenza il difensore dell’imputata ha proposto ricorso percassazione deducendo i seguenti motivi.- Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazioneall’affermazione della responsabilità penale, travisamento della testimonianza delbrig. Giudice e delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e della documentazionefotografica.Il giudice avrebbe fondato l'affermazione di responsabilità su un compendioprobatorio palesemente travisato e con percorso argomentativo che avrebbeparcellizzato le risultanze dibattimentali, giungendo a conclusioni che non trovanoconforto negli atti processuali. Avrebbe travisato la testimonianza del brigadiereGiudici, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e finanche la prova documentale inquanto le fotografie non presenterebbero né la giostra in funzione, né i lavoratoriimpegnati nello svolgimento di compiti lavorativi. Il Tribunale avrebbe affermatoche l'assunto difensivo secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] operava come imprenditoreindividuale sarebbe smentita dall'assenza di contratto scritto e dalla mancanza diregolamentazione contabile. Il Tribunale avrebbe così fondato la condanna su unamera congettura svalorizzando e ignorando le prove dichiarative di segno opposto.- Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazionealla illogicità della motivazione sulla ritenuta irrilevanza della produzionedell’ordinanza del Tribunale del riesame di Como che ha annullato il decreto disequestro preventivo dell’attrazione in quanto priva di attinenza con le violazionicontestate. Al contrario la difesa aveva prodotto il provvedimento del tribunale delriesame per dimostrate il deficit di accuratezza della indagine ispettiva svolta daicarabinieri del NIL di Como.- Violazione di legge in relazione all’art. 546 cod.proc.pen. insanabilecontrasto tra dispositivo e motivazione. Dalla lettura del dispositivo di evincerebbeche l’imputata era stata condannata per soli due reati, ovvero quelli di cui di cuiall’art. 36, 55 comma 5, lett. c) d.lgs n. 81 del 2008, limitatamente al lavoratorePagnoni (capo 2); di cui all’art. 18 comma 1, lett. c), 55 comma 5, lett. c) d.lgsn. 81 del 2008 (capo 3), con esclusione del capo 1), mentre la motivazione giungea conclusioni opposte condannando l’imputata per tutti e tre i reati.- Violazione di legge in relazione al diniego di riconoscimento della causa dinon punibilità ex art. 131 bis cod.pen. fondato su una clausola di stile.- Violazione di legge in relazione agli artt. 163 e 164 cod.pen. e vizio dimotivazione in relazione al diniego di riconoscimento del beneficio dellasospensione condizionale della pena.3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4. Il primo motivo di ricorso con cui si censura l’affermazione dellaresponsabilità penale è inammissibile perché versato in fatto e diretto a chiedereuna nuova valutazione delle prove.Dietro la deduzione del vizio di travisamento delle prove, il ricorrente, cheperaltro non ha assolto all’onere di allegazione richiesto, mira a sollecitare unarivisitazione del fatto accertato dal Tribunale.5. Al riguardo quanto all’essenza del vizio deducibile in sede di legittimità,con orientamento consolidato, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che iltravisamento della prova consiste non già nell’errata interpretazione della prova,ma nella palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzionedella prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto, compiendo un erroreidoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio e rendendoconseguentemente illogica la motivazione. E ciò in quanto al giudice di legittimitàè consentito non già di accertare eventuali travisamenti del fatto – e dunque disovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiutadal giudice merito -, bensì solo di verificare che quest’ultimo non abbia fondato ilproprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di provaincontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non sitratta per l’appunto di reinterpretare gli elementi di prova valutati nel merito aifini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano e facesserodunque effettivamente parte dell’orizzonte cognitivo di quel giudice (Sez. 7, n.12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012Maggio, Rv. 255087; Sez.3, n. 39729 del 18 giugno 2009, Belluccia, Rv 244623;Sez.5. n. 39048 del 25 settembre 2007, Casavola, Rv 238215; Sez. 1, n. 24667,del 15 giugno 2007, Musumeci, Rv 237207; Sez. 4, n. 21602 del 07 aprile 2007,Ventola, Rv 237588).6. Nel caso in esame il ricorrente, lungi dal proporre difformità tra ilcontenuto della prova testimoniale (dichiarazioni del brig. Giudici e del testeBurotti) e il risultato di questa dato in sentenza, attraverso la diversa lettura delleprove assunte nel giudizio di merito, il ricorso mira a sollecitare il sindacato delgiudice di legittimità sulle prove, sindacato che è precluso in presenza di unamotivazione adeguata e congrua.La sentenza impugnata, indiscussa la qualifica di datore di lavoro dellaricorrente, ha ritenuto dimostrata la violazione dell'obbligo di informazionegravante sul datore di lavoro, in forza dell'art. 36 D.lgs n. 81 del 2008, per nonaver fornito ai due lavoratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presenti sul postoal momento dell’accertamento dei CC, una adeguata informazioni sui rischi riferitialle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure diprevenzione e protezione del settore di comparto di appartenenza dell'azienda,che svolgeva una attrazione itinerante, unica nel suo genere, che prevedeval'attività di ristorazione somministrata su una piattaforma posta 50 m. di altezza,agganciata ad una gru nonché la violazione dell'obbligo di fornire un'adeguataformazione del dipendente [OSCURATO:PERSONA], assunto come “tutto fare”, il quale avevadichiarato di non avere ultimato alcun corso di formazione, nonché la violazione dicui al capo 3), consistita nell’affidare compiti al lavoratore senza tener conto dellespecifiche capaci e condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute sicurezza.Il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, ha tratto ilproprio convincimento dalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], che non sono state per nullatravisate, che aveva riferito di avere aiutato nel montaggio dell’attrazione e negliaccertamenti dei CC intervenuti sul posto e documentati in atti.A fronte di siffatta motivazione, il ricorrente contesta il risultato della provae la decisione di condanna, ma non deduce un vizio riconducibile al novero di quellidi cui all’art. 606 cod.proc.pen.7. Il secondo motivo di ricorso risulta inammissibile perché generico e privodi confronto specifico con la decisione impugnata che ha ritenuto non pertinentee, dunque, irrilevante il contenuto dell’ordinanza del Tribunale del riesame rispettoal procedimento in oggetto nel quale alla ricorrente sono contestate le violazioniin tema di obblighi informativi e formativi dei dipendenti. La sentenza impugnatadà atto che nel decreto di sequestro preventivo, che è stato annullato dalTribunale, si contestava la carenza dei requisiti di sicurezza dell’attrazione turistica(giostra) e, dunque, aveva ad oggetto disposizioni di legge diverse da quelle oracontestate.8. Anche il terzo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato.Non sussiste l’insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione, comesostiene la ricorrente, con prevalenza del dispositivo che avrebbe, secondo laprospettazione della ricorrente, condannato la stessa per i soli reati di cui ai capi2) e 3).Il dispositivo della sentenza è il seguente: “dichiara [OSCURATO:PERSONA] di tutti i reati ascritti, limitatamente al dipendente [OSCURATO:PERSONA] conriferimento ai capo 2 e 3,….” . Dal chiaro tenore delle parole si evince che vi èstata condanna per “tutti i reati” e che la condanna per i capi 2 e 3 riguardaunicamente il solo lavoratore [OSCURATO:PERSONA], mentre la condanna per il capo 1) anche ilBurotti, come contestato al capo 1) e come ben chiarito nella motivazione cherisulta coerente rispetto al dispositivo. Del resto, non vi è stata alcuna pronunciaassolutoria con riguardo al capo 1). Da cui la perfetta corrispondenza tradispositivo e motivazione della decisione.9. Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso.Il diniego di riconoscimento della causa di non punibilità per tenuità delfatto ai sensi dell’art. 131 bis cod.pen. è stata congruamente e correttamentemotivata.Come è noto, l’art. 131 bis cod.pen. anche dopo le modifiche introdottedalla legge Cartabia, richiede, congiuntamente e non alternativamente, come sidesume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa ela non abitualità del comportamento.Quanto al primo requisito - particolare tenuità dell'offesa- si articola, a suavolta, in due "indici-requisiti", che sono la modalità della condotta e l'esiguità deldanno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p.,(natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione,gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensitàdel dolo o grado della colpa). Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla basedei due "indici-requisiti" della modalità della condotta e dell'esiguità del danno edel pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., comma 1,sussista la particolare tenuità dell'offesa e, poi, che con questo, coesista quellodella non abitualità del comportamento.Il Tribunale ha escluso la tenuità dell’offesa tenuto conto della violazione dipiù disposizioni in materia di sicurezza del lavoro in uno con la situazione specificae con particolare riguardo all’attività imprenditoriale svolta (attività di ristorazionesu piattaforma elevata a m. 50 dal suolo agganciata ad una gru) e dei rilevantirischi per i lavoratori impiegati nell’attività.La sentenza impugnata ha negato la speciale causa di non punibilità e l’haargomentata con motivazione logica, congrua e corretta in diritto.10. E’ fondato il quinto motivo di ricorso.Secondo i principi reiteratamente espressi dalla giurisprudenza dilegittimità la richiesta di sospensione condizionale della pena avanzatadall'imputato che ne abbia già usufruito in relazione a precedente condannaimplica il consenso alla subordinazione del beneficio all'adempimento di uno degliobblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen., trattandosi di prescrizioneche il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma delmedesimo articolo qualora intenda riconoscere nuovamente detto beneficio (Sez.5, n. 19383 del 19/04/2023, Rv. 285766 – 02; Sez. 6, n. 8535 del 02/02/2021,Rv. 280712 – 01).Il Tribunale, ha disatteso i principi sopra richiamati ed ha escluso ilriconoscimento del beneficio di cui all’art. 163 cod.pen. stante l’assenza deipresupposti di cui all’art 165 cod.pen. in presenza di una precedente condanna.La sentenza va, pertanto, annullata limitatamente al beneficio della sospensionecondizionale, con rinvio al Tribunale di Como, in diversa persona fisica, per nuovogiudizio sul punto nel quale dovrà valutare la ricorrenza dei presupposti normatividi cui agli artt. 163 e ss cod.pen. e del principio sopra richiamato.Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile e va dichiarata l’irrevocabilitàdell’affermazione della responsabilità penale della ricorrente. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale dellapena con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Como in diversapersona fisica. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]
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