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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 aprile 1992

Cassazione n. 43511/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 11/04/1992 avverso l'ordinanza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, resa in data 8 novembre 2022, la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti di reato di cui alle seguenti sentenze: a) sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 3 marzo 2016, di applicazione della pena concordata di anni 1 e mesi 4 di reclusione, oltre ad euro 300 di multa, per il delitto di cui agli artt. 110, 624 bis, commi 2 e 3, 625, n. 5, cod. pen., commesso in Sorrento il 1° marzo 2016; b) sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, in data 7 dicembre 2018, di applicazione della pena concordata di anni 3 di reclusione, oltre ad euro 900, di multa per il delitto di cui agli artt. 110, 628, commi 1 e 3, cod. pen., commesso in Alifel'11 aprile 2016; c) sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, di condanna alla pena di anni 1 mesi 8 e giorni 20 di reclusione, oltre ad euro 650 di multa, per i delitti di cui agli artt. 81, 110, 629, comma 2, 628, comma 3 n. 3 bis e quinquies, cod. pen. e artt. 110, 56, 629, comma 2, 628, comma 3 n. 3 bis e quinquies, cod. pen., commessi in [OSCURATO:PERSONA] il 12 febbraio 2018.

Il decidente ha ritenuto che, nonostante la parziale omogeneità delle norme giuridiche violate, non possa ravvisarsi la sussistenza di disegno unitario tra le condotte criminose, stante l'assenza di altri specifici elementi da cui possa desumersi una loro preventiva ideazione.

2. Ciurar, con atto del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo inosservanza degli artt. 81 comma 2 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione è pervenuto al rigetto della richiesta di concessione del beneficio de quo attraverso una motivazione erronea perché contraddittorio ed illogico è affermare che i fatti di cui alle sentenze sub a) e b) siano ravvicinati per poi negare l'esistenza di un medesimo programma criminoso sulla scorta del lasso di tempo intercorrente tra le stesse condotte illecite.

3. L'Avvocato generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va - pertanto - rigettato.

2. Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632).

Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596).

L'esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti e altro, Rv. 266413) La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).

Anche recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 3 e )

3. Ciò premesso, la Corte territoriale, facendo corretta applicazione dei principi sopraenunciati, pur ammettendo che i fatti di cui alle sentenze sub a) e b) fossero ravvicinati tra loro e che si trattasse di delitti omogenei, ha ragionevolmente argomentato sull'impossibilità di ritenere i reati uniti da un medesimo disegno criminoso alla luce della disomogeneità territoriale degli accadimenti, di un, comunque, apprezzabile arco temporale di realizzazione, nonché della diversità soggettiva delle vittime.

In merito, poi, alla sentenza sub c), la Corte ha ritenuto non sussistere la medesinnezza del disegno criminoso con gli altri fatti in considerazione delle diverse e complesse modalità di realizzazione delle condotte estorsive, del diverso e lontano contesto territoriale di commissione dei fatti e del ragguardevole iato temporale intercorso tra i delitti estorsivi ed il furto e la rapina di cui alle prime sentenze citate.

Ciò è sufficiente per ritenere, in assenza di altri elementi, che le condotte criminose non siano state frutto di una programmazione unitaria.

Il ricorso, di contro, ha argomentato reiterando la tesi della riconducibilità di tutti i fatti ad unico e originario progetto criminoso senza, tuttavia, opporre alla logica e congrua motivazione offerta dal giudice dell'esecuzione nuovi elementi capaci di infirmarne la tenuta logica o di evidenziare in essa significative carenze.

Invero, il ricorrente si è limitato a sollecitare, in maniera del tutto generica, una valutazione alternativa degli argomenti posti alla base della decisione impugnata, omettendo peraltro di muovere nei confronti degli stessi una specifica censura.

A tale riguardo appare opportuno rammentare che questa Corte - a più riprese - ha affermato che «l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti» (Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022, non massimata).

4. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 11/04/1992 avverso l'ordinanza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, resa in data 8 novembre 2022, la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti di reato di cui alle seguenti sentenze: a) sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 3 marzo 2016, di applicazione della pena concordata di anni 1 e mesi 4 di reclusione, oltre ad euro 300 di multa, per il delitto di cui agli artt. 110, 624 bis, commi 2 e 3, 625, n. 5, cod. pen., commesso in Sorrento il 1° marzo 2016; b) sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, in data 7 dicembre 2018, di applicazione della pena concordata di anni 3 di reclusione, oltre ad euro 900, di multa per il delitto di cui agli artt. 110, 628, commi 1 e 3, cod. pen., commesso in Alifel'11 aprile 2016; c) sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, di condanna alla pena di anni 1 mesi 8 e giorni 20 di reclusione, oltre ad euro 650 di multa, per i delitti di cui agli artt. 81, 110, 629, comma 2, 628, comma 3 n. 3 bis e quinquies, cod. pen. e artt. 110, 56, 629, comma 2, 628, comma 3 n. 3 bis e quinquies, cod. pen., commessi in [OSCURATO:PERSONA] il 12 febbraio 2018. Il decidente ha ritenuto che, nonostante la parziale omogeneità delle norme giuridiche violate, non possa ravvisarsi la sussistenza di disegno unitario tra le condotte criminose, stante l'assenza di altri specifici elementi da cui possa desumersi una loro preventiva ideazione. 2. Ciurar, con atto del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo inosservanza degli artt. 81 comma 2 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione è pervenuto al rigetto della richiesta di concessione del beneficio de quo attraverso una motivazione erronea perché contraddittorio ed illogico è affermare che i fatti di cui alle sentenze sub a) e b) siano ravvicinati per poi negare l'esistenza di un medesimo programma criminoso sulla scorta del lasso di tempo intercorrente tra le stesse condotte illecite. 3. L'Avvocato generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va - pertanto - rigettato. 2. Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632). Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596). L'esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti e altro, Rv. 266413) La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862). Anche recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 3 e ) 3. Ciò premesso, la Corte territoriale, facendo corretta applicazione dei principi sopraenunciati, pur ammettendo che i fatti di cui alle sentenze sub a) e b) fossero ravvicinati tra loro e che si trattasse di delitti omogenei, ha ragionevolmente argomentato sull'impossibilità di ritenere i reati uniti da un medesimo disegno criminoso alla luce della disomogeneità territoriale degli accadimenti, di un, comunque, apprezzabile arco temporale di realizzazione, nonché della diversità soggettiva delle vittime. In merito, poi, alla sentenza sub c), la Corte ha ritenuto non sussistere la medesinnezza del disegno criminoso con gli altri fatti in considerazione delle diverse e complesse modalità di realizzazione delle condotte estorsive, del diverso e lontano contesto territoriale di commissione dei fatti e del ragguardevole iato temporale intercorso tra i delitti estorsivi ed il furto e la rapina di cui alle prime sentenze citate. Ciò è sufficiente per ritenere, in assenza di altri elementi, che le condotte criminose non siano state frutto di una programmazione unitaria. Il ricorso, di contro, ha argomentato reiterando la tesi della riconducibilità di tutti i fatti ad unico e originario progetto criminoso senza, tuttavia, opporre alla logica e congrua motivazione offerta dal giudice dell'esecuzione nuovi elementi capaci di infirmarne la tenuta logica o di evidenziare in essa significative carenze. Invero, il ricorrente si è limitato a sollecitare, in maniera del tutto generica, una valutazione alternativa degli argomenti posti alla base della decisione impugnata, omettendo peraltro di muovere nei confronti degli stessi una specifica censura. A tale riguardo appare opportuno rammentare che questa Corte - a più riprese - ha affermato che «l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti» (Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022, non massimata). 4. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q
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