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CassazionedecretoSezione LDecisione del 8 aprile 2019

Cassazione n. 33813/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14258-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 257, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 815/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 08/04/2019 R.G.N. 1815/2016; Oggetto GIUDICATO R.G.N. 14258/2020 Cron.

Rep.

Ud. 24/10/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte di Appello di Bari, con la sentenza impugnata, ha premesso che il 16.4.1997 [OSCURATO:PERSONA] agì per via monitoria, innanzi al Pretore di Bari, al fine di ottenere da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il pagamento di £ 138.715.424 a titolo di provvigioni relative al secondo semestre 1996; emesso il decreto ingiuntivo, la società intimata propose opposizione eccependo in compensazione la somma di £ 155.373.400, tra cui crediti per l’acquisto da parte dell’agente dei campionari al prezzo ridotto del 50%; l’acquisto di detti campionari era avvenuto in virtù dell’art. 28 del contratto di agenzia il quale obbligava, per l’appunto, l’agente ad acquistare i campionari verso un corrispettivo inferiore rispetto a quello ordinario a semplice richiesta della preponente; nel giudizio di opposizione [OSCURATO:PERSONA] si costituì eccependo a sua volta la nullità per contrarietà all’ordine pubblico e per mancanza di determinabilità dell’oggetto delle clausole del contratto di agenzia che prevedevano ipotesi di compensazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; il Pretore, con sentenza del 22.2.1999, pacificamente passata in giudicato, pur dichiarando la nullità per indeterminatezza dell’oggetto della clausola contrattuale che lo obbligava all’acquisto dei campionari, ritenne tuttavia, quanto agli aspetti consequenziali derivanti dalla nullità della suddetta clausola, che essa aveva già avuto esecuzione, per cui l’opposizione al pagamento (cioè il rifiuto di pagare da parte dell’agente) non poteva essere accolta in mancanza di restituzione della controprestazione, considerati i principi generali in tema di indebito arricchimento; in particolare, sul punto il Pretore aveva argomentato: «[…]Se fondata appare l’azione di nullità del Carbone, un discorso diverso deve essere fatto in relazione alla consequenziale opposizione al pagamento chiesto dalla società in esecuzione della clausola nulla.

In questo caso, in cui l’assetto contrattuale è caratterizzato dalla corrispettività delle prestazioni e la clausola nulla ha già avuto esecuzione da una parte, l’opposizione al pagamento non può essere accolta in mancanza di restituzione della controprestazione, in virtù dei principi in tema di indebito arricchimento. [OSCURATO:PERSONA] ben avrebbe potuto opporsi in precedenza alla vendita proposta dalla società in esecuzione del punto n. 28, eccependo appunto la nullità.

Ma ora la clausola non può non produrre quegli effetti connessi ad altri effetti dell’accordo ormai irreversibilmente prodottisi, pena l’indebito arricchimento del Carbone (il quale comunque ha venduto i campionari) […]»; in altre parole, quel giudice affermò che quanto versato in esecuzione della pattuizione nulla non potesse essere recuperato, giacché la clausola aveva già avuto esecuzione e la controprestazione non poteva essere restituita; sulla scorta di tale argomento, pur dichiarando la nullità della clausola contenuta nel punto 28 del contratto del 15.12.1992, accolse l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la domanda riconvenzionale dalla medesima avanzata, revocando il decreto ingiuntivo e condannando [OSCURATO:PERSONA], previa compensazione tra il credito ingiunto e quello vantato dalla società, al pagamento della differenza;

2. la Corte di Appello di Bari - al cospetto della nuova azione intrapresa dal Carbone nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per ottenere, per quel che qui ancora rileva, l’accertamento del diritto ad ottenere dalla preponente il pagamento di una somma di danaro pari all’ammontare dei campionari che egli era stato indebitamente costretto ad acquistare in virtù della clausola contrattuale dichiarata nulla nel precedente giudizio dinanzi al Pretore di Bari, detratti gli introiti ricavati dalla vendita a terzi di detti campionari -in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda;

3. la Corte territoriale, in sintesi, ha ritenuto che la statuizione pretorile avesse deciso «con efficacia di giudicato la questione relativa alla ripetibilità, da parte dell’agente, delle somme versate a titolo di corrispettivo per l’acquisto dei campionari in virtù della clausola nulla»; ha motivato: «non v’è dubbio che la questione relativa alla non ripetibilità dei corrispettivi dovuti da Carbone per l’acquisto ‘obbligato’ dei campionari in virtù della clausola contrattuale dichiarata nulla, nonché quella connessa avente ad oggetto la possibilità di porre in compensazione tali corrispettivi con le somme pretese dall’agente e scaturenti dal medesimo contratto (a titolo di provvigioni o di indennità varie di fine rapporto), abbiano costituito gli antecedenti logici necessari per giungere alla sopra ricordata decisione del Pretore.

È chiaro, difatti, che tali accertamenti si presentano come necessaria premessa ovvero come presupposto logico-giuridico della pronuncia medesima (v.

Cass. 12739/04), con la quale – è il caso di ribadire – è stata accolta la domanda riconvenzionale avanzata dalla società opponente.

Solo ritenendo i corrispettivi delle cessioni non ripetibili da parte dell’agente-acquirente e sempre compensabili con i crediti dallo stesso vantati nei riguardi della preponente-venditrice può logicamente giustificarsi l’accoglimento della domanda riconvenzionale e la condanna dell’opposto al pagamento della differenza fra crediti e controcrediti.

Detto accertamento si palesa quindi come premessa necessaria della decisione divenuta definitiva e inoppugnabile, per cui è inevitabile concludere che essa ‘faccia stato’ in un successivo giudizio (ossia in questo) cui detto accertamento si presenta comune, pur se avente finalità diverse da quelle costituenti lo scopo e il petitum del primo»;

4. avverso tale sentenza il Carbone ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo; ha resistito con controricorso la società; parte ricorrente ha comunicato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA]

1. col motivo di ricorso si denuncia, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., la violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c.; si censura diffusamente la sentenza impugnata “sotto il profilo della preclusione per effetto del giudicato”, “sotto il profilo dell’antecedente logico necessario”, “sotto il profilo del dedotto e del deducibile”, “sotto il profilo dei limiti oggettivi del giudicato”;

2. il motivo, in ogni sua doglianza, non può trovare accoglimento; il Collegio giudica la sentenza impugnata conforme al consolidato principio secondo cui, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. in tal senso, fra le tante, Cass.

SS.UU. n. 26482 del 2007 e Cass.

SS.UU. n. 13916 del 2006; inoltre v.

Cass. n. 8650 del 2010; Cass. n. 13921 del 2013); invero, il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (Cass.n. 25745 del 2017), di modo che l’autorità del giudicato copre il fatto accertato anche in relazione ad ogni altro effetto giuridico che da esso ne derivi nell’ambito del rapporto obbligatorio tra le stesse parti (Cass. n. 28415 del 2017); ancora di recente si è ribadito che l’efficacia del giudicato si estende non solo a quanto dedotto dalle parti (c.d. giudicato esplicito) ma anche a quanto da esse non dedotto (c.d. giudicato implicito), qualora le ragioni non dedotte siano logicamente implicate dalla pronuncia: perciò è precluso alle parti la proposizione, in un successivo giudizio, di qualsivoglia domanda o eccezione avente ad oggetto situazioni soggettive incompatibili con il diritto accertato (Cass. n. 33021 del 2022); inoltre, l'autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni già risolte con il provvedimento definitivo che abbia statuito in ordine ai rapporti giuridici di durata, il quale esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, venendo meno soltanto a fronte di sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento (Cass.

SS.UU. n. 383 del 1999; Cass. n. 16959 del 2003; Cass. n. 15931 del 2004; Cass.

SS.UU. n. 13916 del 2006; Cass.n. 15493 del 2015); nella specie, il Pretore aveva già statuito sulla domanda proposta dalla società che vantava crediti nei confronti del Carbone derivanti proprio dal mancato pagamento dei campionari, nonostante la nullità della clausola; tale decisione resa tra le stesse parti era già passata in cosa giudicata al momento della proposizione del secondo giudizio; pertanto, la successiva domanda del Carbone di condanna alla ripetizione delle somme versate per il pagamento dei campionari, ove accolta, si porrebbe in contrasto con la prima sentenza, violando il ne bis in idem, protetto anche convenzionalmente (cfr.

Corte EDU, Grande Camera, 9 febbraio 2009, Zolotukhin v.

Russia);

3. in conclusione il ricorso deve essere respinto e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14258-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 257, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 815/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 08/04/2019 R.G.N. 1815/2016; Oggetto GIUDICATO R.G.N. 14258/2020 Cron. Rep. Ud. 24/10/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di Bari, con la sentenza impugnata, ha premesso che il 16.4.1997 [OSCURATO:PERSONA] agì per via monitoria, innanzi al Pretore di Bari, al fine di ottenere da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il pagamento di £ 138.715.424 a titolo di provvigioni relative al secondo semestre 1996; emesso il decreto ingiuntivo, la società intimata propose opposizione eccependo in compensazione la somma di £ 155.373.400, tra cui crediti per l’acquisto da parte dell’agente dei campionari al prezzo ridotto del 50%; l’acquisto di detti campionari era avvenuto in virtù dell’art. 28 del contratto di agenzia il quale obbligava, per l’appunto, l’agente ad acquistare i campionari verso un corrispettivo inferiore rispetto a quello ordinario a semplice richiesta della preponente; nel giudizio di opposizione [OSCURATO:PERSONA] si costituì eccependo a sua volta la nullità per contrarietà all’ordine pubblico e per mancanza di determinabilità dell’oggetto delle clausole del contratto di agenzia che prevedevano ipotesi di compensazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; il Pretore, con sentenza del 22.2.1999, pacificamente passata in giudicato, pur dichiarando la nullità per indeterminatezza dell’oggetto della clausola contrattuale che lo obbligava all’acquisto dei campionari, ritenne tuttavia, quanto agli aspetti consequenziali derivanti dalla nullità della suddetta clausola, che essa aveva già avuto esecuzione, per cui l’opposizione al pagamento (cioè il rifiuto di pagare da parte dell’agente) non poteva essere accolta in mancanza di restituzione della controprestazione, considerati i principi generali in tema di indebito arricchimento; in particolare, sul punto il Pretore aveva argomentato: «[…]Se fondata appare l’azione di nullità del Carbone, un discorso diverso deve essere fatto in relazione alla consequenziale opposizione al pagamento chiesto dalla società in esecuzione della clausola nulla. In questo caso, in cui l’assetto contrattuale è caratterizzato dalla corrispettività delle prestazioni e la clausola nulla ha già avuto esecuzione da una parte, l’opposizione al pagamento non può essere accolta in mancanza di restituzione della controprestazione, in virtù dei principi in tema di indebito arricchimento. [OSCURATO:PERSONA] ben avrebbe potuto opporsi in precedenza alla vendita proposta dalla società in esecuzione del punto n. 28, eccependo appunto la nullità. Ma ora la clausola non può non produrre quegli effetti connessi ad altri effetti dell’accordo ormai irreversibilmente prodottisi, pena l’indebito arricchimento del Carbone (il quale comunque ha venduto i campionari) […]»; in altre parole, quel giudice affermò che quanto versato in esecuzione della pattuizione nulla non potesse essere recuperato, giacché la clausola aveva già avuto esecuzione e la controprestazione non poteva essere restituita; sulla scorta di tale argomento, pur dichiarando la nullità della clausola contenuta nel punto 28 del contratto del 15.12.1992, accolse l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la domanda riconvenzionale dalla medesima avanzata, revocando il decreto ingiuntivo e condannando [OSCURATO:PERSONA], previa compensazione tra il credito ingiunto e quello vantato dalla società, al pagamento della differenza; 2. la Corte di Appello di Bari - al cospetto della nuova azione intrapresa dal Carbone nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per ottenere, per quel che qui ancora rileva, l’accertamento del diritto ad ottenere dalla preponente il pagamento di una somma di danaro pari all’ammontare dei campionari che egli era stato indebitamente costretto ad acquistare in virtù della clausola contrattuale dichiarata nulla nel precedente giudizio dinanzi al Pretore di Bari, detratti gli introiti ricavati dalla vendita a terzi di detti campionari -in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda; 3. la Corte territoriale, in sintesi, ha ritenuto che la statuizione pretorile avesse deciso «con efficacia di giudicato la questione relativa alla ripetibilità, da parte dell’agente, delle somme versate a titolo di corrispettivo per l’acquisto dei campionari in virtù della clausola nulla»; ha motivato: «non v’è dubbio che la questione relativa alla non ripetibilità dei corrispettivi dovuti da Carbone per l’acquisto ‘obbligato’ dei campionari in virtù della clausola contrattuale dichiarata nulla, nonché quella connessa avente ad oggetto la possibilità di porre in compensazione tali corrispettivi con le somme pretese dall’agente e scaturenti dal medesimo contratto (a titolo di provvigioni o di indennità varie di fine rapporto), abbiano costituito gli antecedenti logici necessari per giungere alla sopra ricordata decisione del Pretore. È chiaro, difatti, che tali accertamenti si presentano come necessaria premessa ovvero come presupposto logico-giuridico della pronuncia medesima (v. Cass. 12739/04), con la quale – è il caso di ribadire – è stata accolta la domanda riconvenzionale avanzata dalla società opponente. Solo ritenendo i corrispettivi delle cessioni non ripetibili da parte dell’agente-acquirente e sempre compensabili con i crediti dallo stesso vantati nei riguardi della preponente-venditrice può logicamente giustificarsi l’accoglimento della domanda riconvenzionale e la condanna dell’opposto al pagamento della differenza fra crediti e controcrediti. Detto accertamento si palesa quindi come premessa necessaria della decisione divenuta definitiva e inoppugnabile, per cui è inevitabile concludere che essa ‘faccia stato’ in un successivo giudizio (ossia in questo) cui detto accertamento si presenta comune, pur se avente finalità diverse da quelle costituenti lo scopo e il petitum del primo»; 4. avverso tale sentenza il Carbone ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo; ha resistito con controricorso la società; parte ricorrente ha comunicato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1. col motivo di ricorso si denuncia, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., la violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c.; si censura diffusamente la sentenza impugnata “sotto il profilo della preclusione per effetto del giudicato”, “sotto il profilo dell’antecedente logico necessario”, “sotto il profilo del dedotto e del deducibile”, “sotto il profilo dei limiti oggettivi del giudicato”; 2. il motivo, in ogni sua doglianza, non può trovare accoglimento; il Collegio giudica la sentenza impugnata conforme al consolidato principio secondo cui, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. in tal senso, fra le tante, Cass. SS.UU. n. 26482 del 2007 e Cass. SS.UU. n. 13916 del 2006; inoltre v. Cass. n. 8650 del 2010; Cass. n. 13921 del 2013); invero, il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (Cass.n. 25745 del 2017), di modo che l’autorità del giudicato copre il fatto accertato anche in relazione ad ogni altro effetto giuridico che da esso ne derivi nell’ambito del rapporto obbligatorio tra le stesse parti (Cass. n. 28415 del 2017); ancora di recente si è ribadito che l’efficacia del giudicato si estende non solo a quanto dedotto dalle parti (c.d. giudicato esplicito) ma anche a quanto da esse non dedotto (c.d. giudicato implicito), qualora le ragioni non dedotte siano logicamente implicate dalla pronuncia: perciò è precluso alle parti la proposizione, in un successivo giudizio, di qualsivoglia domanda o eccezione avente ad oggetto situazioni soggettive incompatibili con il diritto accertato (Cass. n. 33021 del 2022); inoltre, l'autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni già risolte con il provvedimento definitivo che abbia statuito in ordine ai rapporti giuridici di durata, il quale esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, venendo meno soltanto a fronte di sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento (Cass. SS.UU. n. 383 del 1999; Cass. n. 16959 del 2003; Cass. n. 15931 del 2004; Cass. SS.UU. n. 13916 del 2006; Cass.n. 15493 del 2015); nella specie, il Pretore aveva già statuito sulla domanda proposta dalla società che vantava crediti nei confronti del Carbone derivanti proprio dal mancato pagamento dei campionari, nonostante la nullità della clausola; tale decisione resa tra le stesse parti era già passata in cosa giudicata al momento della proposizione del secondo giudizio; pertanto, la successiva domanda del Carbone di condanna alla ripetizione delle somme versate per il pagamento dei campionari, ove accolta, si porrebbe in contrasto con la prima sentenza, violando il ne bis in idem, protetto anche convenzionalmente (cfr. Corte EDU, Grande Camera, 9 febbraio 2009, Zolotukhin v. Russia); 3. in conclusione il ricorso deve essere respinto e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da
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