CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 17357/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Bresciadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];rilevato che con il primo, secondo, terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce laricorrenza del vizio di violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento allaaffermazione di responsabilità quanto al capo 1) 3) e 4) della rubrica non sono consentitiperché fondati su allegazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle giàdedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessiconsiderare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipicafunzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;che le argomentazioni proposte dalla difesa, tra l’altro del tutto reiterative dei motivi diappello e già per ciò solo inammissibili (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan,Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869-01; Sez. 2,n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese,Rv. 269745-01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368-01; Sez. 3, n. 16610del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632-01) si caratterizzano, dunque, come una rilettura delmerito non consentita in questa sede (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv.271623-01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01; Sez. 2, n. 7667 del29/01/2015, Cammarota, Rv.262575-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv.250362-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv. 278745-01) a fronte di unamotivazione della Corte di appello, ampia ed argomentata, con la quale il ricorrente non siconfronta effettivamente (pag. 7 e segg, con particolare riferimento al tema delle sommarieinformazioni testimoniali di alcune delle persone offese, presenza di un traduttore econtestazione delle stesse, in correlazione al principio di tassatività delle nullità e regime diutilizzabilità conseguente al rito abbreviato, nonché quanto alla ricostruzione delle condotteascritte, caratterizzate da particolare aggressività anche per l’uso di armi, ed infine quantoalle caratteristiche del danneggiamento imputato ed elementi di prova acquisiti incorrelazione al rito prescelto );che non consentito perché del tutto reiterativo si deve ritenere anche il quinto motivo diricorso in ordine alla mancata concessione della c.d. attenuante costituzionale, atteso che ilricorrente si limita a sostenere una propria lettura alternativa quanto agli elementi richiamatidalla Corte di appello perché ritenuti più cnvincenti a fronte di una motivazione del tutto privadi aporie sul punto (pag. 9 quanto alla realizzazione della condotta mediante minacciacompiuta con armi);rilevato che con il quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente contesta il regime diconcessione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimitàperché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle giàdedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (pag. 8 quanto alla giàvalutata situazione di marginalità sociale, in assenza di modestia del danno) in assenza diarbitrio o irragionevolezza della decisione;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]