Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:F:2008:131
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Terza Sezione)
30 ottobre 2008
Cause F‑48/08 e F‑48/08 AJ
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Irricevibilità manifesta – Impossibilità di rappresentanza del ricorrente da parte di un avvocato che non sia un terzo – Gratuito patrocinio – Domanda di intervento»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, e domanda, proposta ai sensi dell’art. 95 del regolamento di procedura,
con i quali il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede, in via principale, l’annullamento della decisione 10 maggio 2007 della commissione
giudicatrice del concorso EPSO/AD/26/05, con cui è stata negata la sua iscrizione nell’elenco di riserva in esito al detto
concorso e, inoltre, la sua ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.
Decisione:
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. La domanda subordinata del ricorrente diretta a ottenere di essere
autorizzato a regolarizzare il suo ricorso è respinta. Il ricorrente è condannato alle spese. Non vi è luogo a statuire sulla
domanda di intervento presentata dal [OSCURATO:PERSONA] europeo della protezione dei dati a sostegno delle conclusioni del ricorrente
nella causa principale. [OSCURATO:PERSONA] europeo della protezione dei dati sopporterà le proprie spese relative alla domanda di
intervento. La domanda di gratuito patrocinio nella causa F‑48/08 AJ, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], è respinta.
Massime
1.
Procedura – Ricevibilità dei ricorsi – Eccezione di irricevibilità – Facoltà del giudice di emanare un’ordinanza sul fondamento
dell’art. 76 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica
(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, artt. 76 e 78)
2.
Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma – Ricorso proposto senza il patrocinio di un avvocato
(Statuto della Corte di giustizia, art. 19, terzo comma; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 34,
n. 1)
1.
Anche in presenza di un’eccezione di irricevibilità sollevata dal convenuto con atto separato, sul fondamento dell’art. 78
del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, e di osservazioni sulla detta eccezione presentate dal
ricorrente, il Tribunale resta libero, se l’irricevibilità del ricorso gli appare manifesta, di emanare un’ordinanza sul fondamento
dell’art. 76 del detto regolamento.
(v. punto 23)
Riferimento:
Tribunale della funzione pubblica: 6 marzo 2008, causa F‑105/07, R bis/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta)
2.
Dall’art. 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e, in particolare, dal termine «rappresentate» risulta che,
per presentare ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, le «parti», ai sensi di tale articolo, devono avvalersi
degli uffici di un terzo abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di uno Stato parte
contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo.
Poiché nessuna deroga o eccezione a tale obbligo è prevista né dallo Statuto della Corte di giustizia né dal regolamento di
procedura del Tribunale della funzione pubblica, la presentazione di un atto introduttivo firmato dallo stesso ricorrente,
anche se quest’ultimo è un avvocato abilitato a patrocinare dinanzi a un giudice nazionale, non può essere sufficiente ai
fini della proposizione di un ricorso. Questa necessità corrisponde alla concezione del ruolo dell’avvocato secondo la quale
costui è chiamato a collaborare con la giustizia e a fornire, in tutta indipendenza e nell’interesse superiore di quest’ultima,
l’assistenza legale di cui il singolo ha bisogno. Questa concezione risponde alle tradizioni giuridiche comuni agli Stati
membri e si riscontra anche nell’ordinamento giuridico comunitario, come risulta, per l’appunto, dall’art. 19 dello Statuto
della Corte di giustizia. Orbene, l’avvocato che sia, nel contempo, la parte da lui rappresentata rischierebbe, a causa del
suo legame personale con la causa di cui trattasi, di non essere in grado di ricoprire tale ruolo essenziale di ausiliario
della giustizia nella maniera più appropriata.
L’obbligo di ricorrere ad un terzo per provvedere alla propria rappresentanza dinanzi ai giudici dell’ordinamento comunitario
non priva la parte in causa di mezzi di difesa e non pregiudica quindi i diritti della difesa. Inoltre, il detto obbligo pone
le parti nelle stesse condizioni difensive, indipendentemente dalla loro qualifica professionale, e non viola quindi il principio
di uguaglianza.
(v. punti 31-36)
Riferimento:
Corte 5 dicembre 1996, causa C‑174/96 P, Lopes/Corte di giustizia (Racc. pag. I‑6401, punti 8 e 10‑12)
Tribunale di primo grado: 8 dicembre 1999, causa T‑79/99, Euro-Lex/UAMI (EU‑LEX) (Racc. pag. II‑3555, punto 28); 13 gennaio
2005, causa T‑184/04, Sulvida/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑85, punti 8 e 9)