CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2025
Cassazione n. 06522/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Premesso che all'imputato si contesta il reato di truffa con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale; ritenuto che il termine massimo di prescrizione del reato va stabilito in anni nove; rilevato che il reato, di carattere istantaneo, risulta commesso il 4/11/2011; che, pertanto, in assenza di sospensioni, il termine di prescrizione risulta maturato prima della data della sentenza di appello, deliberata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; che deve annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata essendo il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.