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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21079/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

;udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa diXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, il quale ha depositato delle note per la discussione orale allequali si è riportato, insistendo per l’accoglimento del ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistitoper l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 19/11/2025, la Corte d’appello di Torino, in parziale riforma dellasentenza del 09/05/2024 del G.u.p. del Tribunale di Torino, emessa in esito a giudizioabbreviato (che era stato richiesto nell’udienza preliminare):a) assolveva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di rapinapluriaggravata (dall’essere stata la violenza commessa da più persone riunite, dall’essereconsistita la violenza nel porre la persona offesa in stato di incapacità di agire e dall’averecommesso il fatto in uno dei luoghi di cui all’art. 624-bis cod. pen.) di una somma di denaroin concorso (anche con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXXXXXXXX) ai danni di [OSCURATO:PERSONA];b) confermava la condanna del XXXXXXXXXXX e del XXXXXXXXXXXX per il reato dirapina pluriaggravata (dall’essere stata la violenza commessa da più persone riunite,dall’essere consistita la violenza nel porre la persona offesa in stato di incapacità di agire edall’avere commesso il fatto in uno dei luoghi di cui all’art. 624-bis cod. pen.) di circa kg. 1,6di sostanza stupefacente del tipo marijuana e di un orologio in concorso (anche conXXXXXXXXXXXXXXXX, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ai danni diXXXXXXXXXXXXXXXX;c) ritenute le già concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle tre indicatecircostanze aggravanti della rapina, rideterminava in due anni di reclusione ed € 500,00 dimulta la pena (così già ridotta per la scelta del rito abbreviato) irrogata al XXXXXXXXXXX eal XXXXXXXXXXXX per il reato di rapina pluriaggravata in concorso di cui sub b);d) revocava la sospensione condizionale della pena che era stata concessa alXXXXXXXXXXX con la sentenza del 19/10/2022 della Corte d’appello di Milano (divenutairrevocabile il 17/05/2023);e) revocava la sospensione condizionale della pena che era stata concessa alXXXXXXXXXXXX con la sentenza del 07/06/2011 del Tribunale di Milano (divenutairrevocabile il 17/10/2011) e con la sentenza del 30/03/2015 della Corte d’appello di Milano(divenuta irrevocabile il 14/06/2015).2.

Avverso l’indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello di Torino, hannoproposto ricorsi per cassazione, con distinti atti a firma dei propri rispettivi difensori,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].3.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] edell’avv. [OSCURATO:PERSONA], è affidato a cinque motivi.3.1.

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la «[v]iolazione di norma processualenella valutazione delle dichiarazioni del signor [OSCURATO:PERSONA]».Il XXXXXXXXXXX contesta l’affermazione della Corte d’appello di Torino secondo cuiXXXXXXXXXXXXXXXX «non può in alcun modo ritenersi coimputato dello stesso fatto-reatooggetto del presente procedimento, né imputato in un procedimento connesso» (sestocapoverso della pag. 5 della sentenza impugnata).Deduce in contrario che il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe «indagato in un procedimentocollegato/connesso», precisamente, nel procedimento per il reato di detenzione a fini dispaccio della sostanza stupefacente oggetto della rapina, per il quale procedimento è statoemesso avviso di conclusione delle indagini preliminari (di cui il ricorrente chiedel’acquisizione per estratto).Poiché il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe pertanto «persona coinvolta in un procedimento penalecollegato o fortemente connesso dal punto di vista probatorio», le sue dichiarazioniavrebbero dovuto essere valutate «secondo le regole della chiamata di correo» e averloinvece ritenuto «persona offesa dal reato, oltre ad integrare una patente violazione delcodice di procedura», comporterebbe anche «una motivazione solo apparente rispettoall’affermazione della penale responsabilità», atteso che «la versione della persona offesa»costituirebbe l’«unico e concreto caposaldo probatorio, […] anche con riferimento allapossibilità di ritenere sussistenti le aggravanti contestate».3.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce: «[i]nattendibilità della persona offesa».Il XXXXXXXXXXX espone che: a) mentre il [OSCURATO:PERSONA] aveva denunciato lasottrazione di una somma di denaro, la Corte d’appello di Torino ha assolto gli imputati dalreato di rapina di tale somma; b) mentre il [OSCURATO:PERSONA] non aveva denunciato la sottrazionedi sostanza stupefacente e di un orologio, la Corte d’appello di Torino ha condannato gliimputati per il reato di rapina di tali due cose.Posto che, pertanto, la persona offesa «mente quando denuncia la sottrazione dei soldied è completamente reticente per quel che concerne sostanza stupefacente ed orologio», nediscenderebbe che «[t]re bugie non possono fare una condanna».Se si potrebbe, in ipotesi, ritenere spiegabile la reticenza in ordine alla sottrazione dellasostanza stupefacente, non sarebbe «accettabile la omessa indicazione dell’orologio tra ibeni provento del reato».

Il XXXXXXXXXXX contesta la giustificazione che di tali reticenze èstata data dalla Corte d’appello di Torino nell’ultimo capoverso della pag. 6 della sentenzaimpugnata, affermando che, con tale giustificazione, la Corte d’appello avrebbe «rid[otto] almaliziosamente non riferito una denuncia totalmente falsa».La stessa Corte d’appello, inoltre, non si sarebbe «interroga[ta] sul ruolo dellacompagna [rectius: moglie] del [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]], che era stata invecevalorizzata dal Giudice di primo grado» sulla considerazione che la [OSCURATO:PERSONA] «mentreassisteva alla deposizione del marito aveva confermato la sua versione» (pag. 2 dellasentenza di primo grado).

Il XXXXXXXXXXX rappresenta che, se la [OSCURATO:PERSONA] ha«confermato la versione» del [OSCURATO:PERSONA] e tale versione «non è vera (non è vera per isoldi, è reticente per orologio e droga […])», ne discenderebbe che«[OSCURATO:PERSONA] ha mentito tanto quanto il [OSCURATO:PERSONA]», peraltro «[s]enza lacopertura di giustificazioni che la Corte di Appello ha voluto creare per il [OSCURATO:PERSONA]».

LaCorte d’appello di Torino non si sarebbe confrontata con tale elemento.Quanto all’elemento probatorio costituito dai riferimenti alla droga e all’orologio nelleconversazioni intercettate, esso sarebbe stato valorizzato «[s]enza alcunacontestualizzazione e senza alcuna critica».Le dichiarazioni della persona offesa e la «versione resa dalla moglie» sarebberopertanto inattendibili e la Corte d’appello di Torino «in niente vi ha aderito, fondandol’affermazione della penale responsabilità sugli esiti delle intercettazioni».Secondo il XXXXXXXXXXX, «[m]ettere a fondamento di una sentenza di condanna perrapina aggravata, la denuncia della persona offesa salvo poi non ritenerla credibile in puntodi oggetto del reato» sarebbe «fuori da qualunque canone di corretta valutazione dellaprocedurali in tema di valutazione delle dichiarazioni rese da persone coinvolte» e «vizio dimotivazione su una prova decisiva».3.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce: «[c]ondanna per rapina di sostanzastupefacente: violazione di norma penale.

Reato impossibile.

Omessa motivazione ed errataapplicazione della legge penale».Il XXXXXXXXXXX lamenta che la Corte d’appello di Torino non avrebbe «speso unrigo» in risposta alla questione, che il proprio difensore aveva sollevato «[n]el corso delladiscussione», circa la configurabilità del reato di rapina avente a oggetto sostanzastupefacente, cioè un «bene inre ipsa illecito».Col ritenere tale configurabilità, la Corte d’appello di Torino avrebbe comunqueerroneamente applicato la legge penale, atteso che «il possesso tutelato dal diritto penalenon può essere la relazione di fatto con un bene radicalmente illecito», con la conseguenzache, «[m]ancando un patrimonio aggredibile nel caso concreto, […], con riguardo alla rapinadi sostanza stupefacente, si rientrerebbe nella ipotesi del reato impossibile».3.4.

Con il quarto motivo, il ricorrente deduce: «[c]ondanna per rapina dell’orologio.Insussistenza della motivazione/omessa valutazione prova decisiva.

Sentenza diassoluzione».Col confermare la condanna per la rapina dell’orologio, la Corte d’appello di Torinosarebbe «andata oltre la versione della persona offesa […], trovando riscontro negli esitidelle [intercettazioni] ambientali», le quali, tuttavia, sarebbero «scarsamente precise e pococontestualizzate».La spiegazione che è stata data dalla Corte d’appello di Torino secondo cui ilXXXXXXXXX non avrebbe denunciato la sottrazione dell’orologio perché «di valore, unRolex, plausibile provento di delitto, di cui avrebbe dovuto altrimenti giustificare laprovenienza agli inquirenti» (ultimo capoverso della pag. 6 della sentenza impugnata)costituirebbe un «[a]rgomento assolutamente ipotetico, assertivo e sostenuto dal nullaprobatorio».La Corte d’appello avrebbe anche omesso di confrontarsi con «le dichiarazioni dellamoglie della persona offesa: la signora [OSCURATO:PERSONA]» e di considerare che «[n]emmeno leifa riferimento all’orologio», con il conseguente «vizio di travisamento del fatto per mancatavalutazione di una prova decisiva».3.5.

Con il quinto motivo, il ricorrente deduce: «[n]e bis in idem sostanziale conriferimento alla sostanza stupefacente.

Violazione art. 649 c.p.p.

Violazione di leggeprocessuale».Espone che, oltre al presente procedimento per il reato di rapina, davanti «alla AG diMilano» pende il procedimento per il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,con riferimento alla cessione della sostanza stupefacente rapinata al [OSCURATO:PERSONA].I due reati dovrebbero però «essere letti in una cornice fattuale unica», atteso che egli«ha procurato al cessionario [[OSCURATO:PERSONA]] la sostanza stupefacente delXXXXXXXXX segnalata dallo stesso cessionario XXXXXXXXXX» (recte: XXXX).L’«azione» sarebbe pertanto «unica» e come tale sarebbe «stata pensata edorganizzata fin dall’inizio», con la conseguenza che del fatto si dovrebbe operare «unalettura sostanziale e complessiva».L’autorità giudiziaria di Torino e l’autorità giudiziaria di Milano lo starebbero perciòprocessando per il medesimo fatto, con la conseguente violazione dell’art. 649 cod. proc.pen.4.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], è affidatoa cinque motivi.4.1.

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., l’inosservanza della norma processuale stabilita a pena di inammissibilitàdi cui all’art. 63 dello stesso codice.Rappresenta che il [OSCURATO:PERSONA] «è – pacificamente – detentore di sostanzastupefacente, condotta rilevante ai sensi dell’art. 73, D.P.R. n. 309/1990», sostanza checostituisce la cosa oggetto della rapina.Ciò rappresentato, il XXXXXXXXXXXX deduce che, «ai fini della […] originariaindividuabilità [del [OSCURATO:PERSONA]] quale soggetto da sottoporre a indagini», rileverebbe nontanto la circostanza che egli, nella propria denuncia, aveva omesso di riferire «la realenatura del bene sottratto», quanto «la conoscibilità oggettiva della sua posizione di possibileautore di un reato in materia di stupefacenti».Ne discenderebbe che, «contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimentoimpugnato, le dichiarazioni del [[OSCURATO:PERSONA]] non possono essere considerate attendibili,né tantomeno, per l’effetto, fondare […] un giudizio di penale responsabilità, allorquando lestesse non sono neppure utilizzabili».4.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza dell’art. 192 dello stesso codice.Contesta che la Corte d’appello di Torino avrebbe ritenuto l’attendibilità delledichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] «sulla scorta della – presunta – conferma conferita dallacompagna del medesimo».

Infatti, se è vero che la Corte d’appello di Torino «non tratt[a]autonomamente il punto», essa ha però motivato per relationem alla sentenza di primogrado, nella quale l’attendibilità delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata ritenuta«sulla scorta della presunta conferma che avrebbe conferito la compagna alle stesse, inquanto presente alle dichiarazioni del medesimo».Il ricorrente deduce in proposito che «la presunta conferma della versione delXXXXXXXXX da parte della compagna, mai sentita dagli inquirenti, Secondo [sic] lagiurisprudenza, tali riferimenti costituisce [sic] mera dichiarazione de relato, priva diriscontro, e non può né assumere autonoma valenza probatoria, né rafforzare l’attendibilitàdel dichiarante», con la conseguenza che la Corte d’appello di Torino «avrebbe dovuto,pertanto, rinvenire ulteriori elementi per riscontrare le dichiarazioni della – presunta –persona offesa.4.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., l’inosservanza della norma processuale stabilita a pena di inammissibilitàdi cui all’art. 270 dello stesso codice.Deduce che i giudici del merito hanno utilizzato i risultati di intercettazioni che eranostate disposte dal Tribunale di Milano con riferimento ad altri reati, ai quali la rapina subiudice non risulta connessa, con la conseguenza che «vige il limite di operatività allacircolazione delle intercettazioni verso procedimenti “esterni” sancito dalla norma di cuiall’art. 270 c.p.p.».Ne discenderebbe «l’inutilizzabilità delle intercettazioni quale riscontro alle dichiarazionidel [OSCURATO:PERSONA]» e, di conseguenza, data l’«assenza di ulteriori elementi», la necessità di«una pronuncia assolutoria».4.4.

Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.c) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza della legge penale e la manifesta illogicità dellamotivazione, con riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen. e all’art. 628 cod. pen.Secondo il XXXXXXXXXXXX, nel caso di specie difetterebbe l’elemento costitutivo delreato di rapina della violenza o minaccia, la cui sussistenza la Corte d’appello di Torinoavrebbe tratto da alcune intercettate affermazioni degli imputati.Il ricorrente contesta in proposito che: a) la Corte d’appello avrebbe errato «nelconsiderare le intercettazioni avvenute prima della presunta commissione del fatto, in quantole dichiarazioni d’intenti […] non hanno alcun valore»; b) quanto alle intercettate affermazionidegli imputati successive alla consumazione del reato, esse sarebbe «sconfessate dairiscontri probatori immediati dagli operanti [sic]».Il XXXXXXXXXXXX rappresenta in proposito che, se «fosse stato vero che ilXXXXXXXXX sarebbe stato legato in bagno (per di più con manette […]) e colpitoripetutamente con percosse al volto, sinanco con un manganello borchiato», non sispiegherebbe «– se non con la millanteria degli asseritamente presenti nei confronti deglialtri – l’assenza del benché minimo segno esteriore» sul corpo della persona offesa.Dopo avere affermato che le conversazioni intercettate, soprattutto quando hanno ilcontenuto «di confidenze o narrazioni post factum», potrebbero essere utilizzate come provasolo a condizione che «non siano isolate, ambigue o manifestamente millantatorie», con«obbligo motivazionale particolarmente rigoroso», il ricorrente deduce che, alla stregua diciò, «l’assenza di segni fisici sul [OSCURATO:PERSONA]» non potrebbe che «incidere sensibilmentesulla valutazione della prova».Quando l’uso della violenza risulta solo dalle conversazioni intercettate, il giudicesarebbe «chiamato a verificare che il contenuto della conversazione descriva in modounivoco e coerente la condotta violenta» e dovrebbe «spiegare perché tali dichiarazionisiano ritenute attendibili nonostante l’assenza di riscontri oggettivi», atteso che, in assenzadi una puntuale motivazione al riguardo, si fonderebbe l’accertamento della violenza «sumere affermazioni non verificate».Per tali ragioni, il ricorrente ribadisce la richiesta di riqualificare il fatto nel delitto ditruffa, con la conseguente estinzione del reato per prescrizione.4.5.

Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 167 cod. pen.Nel revocare la sospensione condizionale della pena, la Corte d’appello di Torino nonavrebbe «t[enuto] conto dell’intervenuta estinzione del reato, con riferimento ai dueprecedenti citati», ai sensi dell’art. 167 cod. pen., norma che la stessa Corte d’appello diTorino avrebbe, perciò, erroneamente applicato.Ciò in quanto la Corte d’appello «revoca la sospensione condizionale per una sentenzaemessa il 7 giugno 2011, ben oltre il quinquennio rispetto ai fatti di cui alla Sentenza del2019 (commessi il 6/7 agosto 2016), e di quella del marzo 2015 per fatti, anch’essi, piùrisalenti rispetto al quinquennio, con riferimento all’imputazione odiernamente sub iudice».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Si deve preliminarmente rilevare la tardività delle note depositate in udienza dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], in quanto depositate oltrei termini, che si devono ritenere perentori, di quindici giorni (per le memorie) e di cinquegiorni (per le memorie di replica) prima dell’udienza che sono previsti, anche nel caso in cuisi proceda con la cosiddetta trattazione orale, dall’art. 611 cod. proc. pen., con laconseguenza che le stesse note non possono essere prese in considerazione (Sez. 6, n.3256 del 08/01/2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289224-01).2.

In ordine logico, devono essere esaminati per primi i motivi del ricorso diXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con i quali è stata denunciata l’inutilizzabilità di prove.2.1.

Il primo motivo del ricorso del XXXXXXXXXXXX – con il quale il ricorrente deduceche, poiché a carico di [OSCURATO:PERSONA] erano già emersi indizi di reità in ordine alreato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovutoessere sentito in qualità di persona sottoposta alle indagini, con la conseguenteinutilizzabilità delle sue dichiarazioni – non è fondato.La Corte di cassazione ha infatti chiarito – affermando un principio che il Collegio,condividendolo, intende ribadire –, che, in tema di giudizio abbreviato, sono inutilizzabili aisensi dell’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., in quanto affette da patologia correlata alla«violazione di un divieto probatorio», non tutte le prove assunte in «violazione dei divietistabiliti dalla legge» ex art. 191, comma 1, cod. proc. pen., ma solo quelle acquisite inspregio di una regola contenutistica che priva il giudice del potere di assumerle o inviolazione di regole procedimentali espressive di principi o disposizioni costituzionali osovranazionali (Sez. 3, n. 32019 del 04/06/2025, Sparacino, Rv. 288547-01).In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha escluso la deducibilità, nelgiudizio abbreviato, della violazione dell’art. 63, comma 2, cod. proc. pen., a fronte didichiarazioni indizianti rese da chi, escusso come persona informata sui fatti in fase diindagini, avrebbe dovuto essere sentito come indagato.Con l’indicata sentenza “Sparacino”, la Corte di cassazione ha in particolarecondivisibilmente ritenuto che: a) la categoria delle inutilizzabilità derivanti dalla «violazionedi un divieto probatorio» si deve ritenere relativa a quelle inutilizzabilità che sonodeterminate dalla «violazione di una regola di esclusione di tipo contenutistico» e, per ragionisistematiche, a quelle inutilizzabilità determinate dalla violazione di regole che concernono,invece, il procedimento acquisitivo dell’elemento istruttorio e che siano anche espressive diun principio o di una disposizione costituzionale o sovranazionale; b) le dichiarazioni rese acarico di terzi da una persona escussa in fase di indagini in qualità di persona informata suifatti e che, invece, avrebbe dovuto essere sentita in veste di indagato, si devono ritenereassunte in violazione non di una regola di esclusione di tipo contenutistico ma di una regolache disciplina le modalità di assunzione dell’elemento istruttorio; c) tale regola non si puòritenere espressione di principi o disposizioni costituzionali o sovranazionali, giacché essanon attiene direttamente neppure al diritto di difesa dell’indagato (o dell’imputato), atteso chequesti resta del tutto estraneo all’atto di assunzione di informazioni dal terzo a opera dellapolizia giudiziaria.Da tali condivisi principi discende che, anche a ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] dovesseessere sentito in qualità di persona sottoposta alle indagini, la scelta del XXXXXXXXXXXX dichiedere che il processo fosse definito nelle forme del giudizio abbreviato escludecomunque, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’inutilizzabilità delledichiarazioni che sono state rese a suo carico dal [OSCURATO:PERSONA].2.2.

Il secondo motivo del ricorso del XXXXXXXXXXXX – con il quale il ricorrentededuce l’inosservanza dell’art. 270 cod. proc. pen. – non è fondato.Con la sentenza “Pisaniello”, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiaritoche la disciplina del regime di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi, di cuiall’art. 270, comma 1, cod. proc. pen. – nel testo di tale comma sostituito dall’art. 2, comma1, lett. g), n. 01), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, conv. con modif. dalla legge28 febbraio 2020, n. 7 (e anteriore al decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, conv. con modif.dalla legge 8 ottobre 2023, n. 137) – si applica solo nel caso in cui il procedimento nel qualesono state compiute le intercettazioni sia stato iscritto successivamente al 31/08/2020 (Sez.U, n. 36764 del 18/04/2024, Pisaniello, Rv. 287005-01).Poiché le intercettazioni in questione risalgono al 2017, con la conseguenza che ilprocedimento nel quale esse sono state compiute è stato evidentemente iscrittoanteriormente al 31/08/2020, ne discende che la disciplina che è qui applicabile rationetemporis è quella del comma 1 dell’art. 270 cod. proc. pen. nel testo originario di talecomma, anteriore alla menzionata sostituzione che è stata operata con il decreto-legge n.161 del 2019, testo secondo cui: «I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzatiin procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabiliper l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza».La disposizione applicabile nel caso in esame prevedeva pertanto una deroga algenerale divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi daquelli nei quali le intercettazioni stesse sono state disposte, cioè la deroga – che inveroricalca quella prevista anche da entrambe le discipline successive, di cui al menzionatodecreto-legge n. 161 del 2019 e di cui al decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 (art. 1,comma 2-quater), conv. con modif. dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137 –, che consente lacircolazione extra-procedimentale dei suddetti risultati in relazione all’accertamento dei delittiper i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza.Ne consegue quindi che, per la prova dei delitti che rientrano nel novero di tale deroga,i risultati delle intercettazioni sono utilizzabili anche in procedimenti diversi da quello in cuiesse sono state disposte se risultino, come pure stabiliva la norma, «indispensabili» perl’accertamento dei suddetti delitti.Così brevemente precisata la normativa applicabile, si deve in primo luogo rilevare cheil delitto di rapina pluriaggravata che è stato contestato e poi ascritto al ricorrente rientranell’indicata deroga, atteso che, poiché era punito, ratione temporis, con la pena dellareclusione da sei a venti anni (quarto comma dell’art. 628 cod. pen.), esso è ricompreso tra idelitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza, atteso che tale misura, a norma dell’art.380, comma 1, cod. proc. pen., è prevista per i delitti per i quali è stabilita la penadell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a ventianni.Quanto all’indispensabilità dei risultati delle intercettazioni in questione, essa appareassolutamente evidente, atteso che, dalla lettura della sentenza impugnata, e come megliosi vedrà in seguito, il contenuto delle conversazioni intercettate ha fornito alla Corte d’appellodi Torino elementi di prova che hanno costituito un indispensabile elemento dimostrativo,non altrimenti disponibile, per l’accertamento del reato di rapina della sostanza stupefacentee dell’orologio e per l’attribuzione di tale reato ai due imputati.Ne discende che, anche a ritenere che, come è sostenuto dal ricorrente, il presenteprocedimento non sia connesso ex art. 12 cod. proc. pen. a quello nel quale le intercettazionifurono autorizzate (giacché altrimenti, come è stato chiarito da Sez.

U, n. 51 del 28/11/2019,dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395-01, il divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen. nonopererebbe), poiché la sentenza impugnata rende ragione dell’indispensabilità del risultatodelle intercettazioni per l’accertamento del reato e poiché la cornice edittale di questo lo farientrare tra quelli per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza, sussistevano comunque lecondizioni che, secondo il disposto dell’art. 270, comma 1, cod. proc. pen., legittimavano laderoga al divieto di utilizzazione dello stesso risultato nel presente procedimento.3.

Sempre seguendo un ordine logico, devono ora essere esaminati i motivi con i quali iricorrenti hanno contestato la valutazione delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] conriferimento alla sua asserita qualifica di indagato/imputato del reato «collegato/connesso» didetenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente oggetto della rapina (primo motivodel ricorso di [OSCURATO:PERSONA]) e, più specificamente, in relazione ai riscontri alledichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (secondo motivo del ricorso diXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).Tali motivi non sono fondati.Quanto al primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], anche a sostenere che,diversamente da quanto è stato ritenuto dalla Corte d’appello di Torino, il XXXXXXXXXdovesse essere considerato indagato/imputato in un procedimento connesso a normadell’art. 12 cod. proc. pen. o, più plausibilmente, di un reato collegato ex art. 371, comma 2,lett. b), cod. proc. pen. (e, ancor più specificamente, di un reato in rapporto di “connessioneprobatoria”), si deve osservare che la valutazione delle dichiarazioni dello stessoXXXXXXXXX che è stata compiuta dalla Corte d’appello di Torino è stata nella sostanza deltutto sovrapponibile a quella che è richiesta dai commi 3 e 4 dell’art. 192 cod. proc. pen.,escludendo la sussistenza di indici di un suo eventuale intento calunnioso, e l’attendibilità delsuo racconto della rapina subita – salvo che, motivatamente, come meglio si vedrà, conriguardo alle cose che gli erano state sottratte –, ha altresì diffusamente indicato edesaminato gli, in vero, formidabili riscontri estrinseci individualizzanti costituiti dal contenutodelle intercettate conversazioni tra gli imputati, dal quale risultava, in modo inequivoco, lacondotta che era stata tenuta dagli stessi in termini coincidenti (salvo che per la sottrazionedel denaro) con quelli indicati nell’imputazione e con il, così pienamente confermato (salvoche con riguardo alle cose sottratte), racconto del [OSCURATO:PERSONA].Si tratta di riscontri, come si è detto, formidabili, tanto da costituire, in realtà, una vera epropria prova “autosufficiente”, con la quale i ricorrenti hanno omesso di confrontarsicompiutamente, come risulta anche dall’affermazione del XXXXXXXXXXX secondo cui «laversione della persona offesa» costituirebbe «l’unico e concreto caposaldo probatorio, […]anche con riferimento alla possibilità di ritenere sussistenti le aggravanti contestate», laquale, all’evidenza, trascura del tutto il formidabile «caposaldo probatorio» costituito dalcontenuto delle menzionate conversazioni intercettate.Quanto al secondo motivo del ricorso del XXXXXXXXXXXX, si deve osservare che,anche escludendo ogni rilievo alla «conferma» del racconto del [OSCURATO:PERSONA] da parte dellamoglie [OSCURATO:PERSONA], non essendo la stessa stata assunta a sommarieinformazioni (pag. 2 della sentenza di primo grado), lo stesso racconto risulta comunquepienamente e risolutivamente confermato, come si è detto, dalla prova costituita dalcontenuto delle intercettate conversazioni tra i coimputati.4.

Devono essere ora esaminati i motivi con i quali i ricorrenti hanno contestatol’affermazione della loro responsabilità per il reato di rapina pluriaggravata in concorso dellasostanza stupefacente e di un orologio, cioè il secondo e il quarto motivo del ricorso diXXXXXXXXXXXXXXXX e il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], motiviche, non essendo fondati su ragioni personali, possono essere esaminati congiuntamente.Essi sono manifestamente infondati.La Corte d’appello di Torino ha affermato la responsabilità del XXXXXXXXXXX e delXXXXXXXXXXXX per il reato di rapina pluriaggravata in concorso loro attribuito sulla scortadei seguenti elementi di prova e argomentazioni: a) le dichiarazioni della persona offesaXXXXXXXXXXXXXXXX, il quale aveva riferito della rapina che aveva materialmente subitoda parte dei due ricorrenti (oltre che di [OSCURATO:PERSONA], terzo esecutoremateriale) e, in particolare, della violenza che gli imputati avevano commesso nei suoiconfronti, la quale era consistita nel colpirlo al volto e nell’ammanettarlo; b) il contenuto delleintercettate conversazioni tra i coimputati, dal quale risultava, in modo, come si è detto,inequivoco, la condotta che era stata tenuta dagli stessi in termini coincidenti (salvo che perla sottrazione del denaro) con quelli indicati nell’imputazione e, specificamente: b.1) laviolenza che era stata da essi commessa, che era consistita nel colpire il [OSCURATO:PERSONA] alvolto e nell’ammanettarlo (XXXXX Guldani: «lo prendevo a schiaffi»; XXXXXX: «l’abbiamoammanettato»; XXXXX Guldani: «hai visto che schiaffone gli ho dato»); b.2) le cose che essigli avevano sottratto, che erano costituite, specificamente, dalla droga («gangia», cioèmariujana, per circa kg. 1,6) e dall’orologio (Maiolo: «ma ho anche l’orologio»; XXXXXGuldani: «minchia quanto è bello»; XXXXXXXXXXX: «se l’orologio è buono recuperiamo»);c) la parziale confessione che era stata resa dal XXXXX Guldani.Si tratta di una motivazione che risulta del tutto esente da contraddizioni e da illogicità,tanto meno manifeste, sicché essa si sottrae a censure in sede di legittimità, in particolare, aquelle che sono state prospettate dai ricorrenti, con riguardo alla cui manifesta infondatezzasi osserva comunque che: a) la sottrazione della droga e dell’orologio risulta, come si è visto,in modo inequivoco, dal contenuto delle intercettate conversazioni tra i coimputati, rispetto alcui apprezzamento i ricorrenti non hanno evidenziato alcun profilo di manifesta illogicità o diirragionevolezza della motivazione con cui lo stesso contenuto è stato recepito; b) l’accertatafalsità della denuncia del [OSCURATO:PERSONA] della sottrazione del denaro non impedisce divalorizzare le ulteriori parti del suo racconto, nella parte in cui esso è ampiamentesupportato dal contenuto delle conversazioni intercettate (Sez. 1, n. 26966 del 01/12/2022,dep. 2023, Paola, Rv. 284836-01, Sez. 1, n. 35561 del 08/05/2013, Plaku, Rv. 256753-01,entrambe in tema di valutazione probatoria della chiamata di correo); c) le giustificazionidella Corte d’appello di Torino secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva taciuto la sottrazione delladroga perché, se avesse denunciato tale fatto, si sarebbe esposto sia a un procedimentopenale sia a un eventuale aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari allaquale si trovava sottoposto, e aveva taciuto la sottrazione dell’orologio in quanto ne avrebbedovuto indicare la provenienza agli inquirenti, appaiono del tutto prive di illogicità e, anzi, deltutto logiche; d) l’utilizzo della violenza, consistita, in particolare, nel colpire al volto enell’ammanettare il [OSCURATO:PERSONA], quale strumento della sottrazione-impossessamento dellasostanza stupefacente e dell’orologio è stato del tutto logicamente argomentato dalla Corted’appello di Torino sulla base degli elementi di prova costituiti dalle dichiarazioni delXXXXXXXXX e dal contenuto delle intercettate conversazioni tra gli imputati (che all’utilizzo,da parte loro, delle suddette modalità violente hanno fatto espresso riferimento), lagiustificazione dell’assenza di tracce di tale violenza sul corpo del [OSCURATO:PERSONA] si deveritenere essere stata non illogicamente fondata dalla stessa Corte d’appello sulleconsiderazioni che la persona offesa aveva riferito di avere subito un solo colpo e di esserestata ammanettata per poco tempo, per di più con delle manette che erano state acquistatein un sexy shop, e la tesi del XXXXXXXXXXXX secondo cui i riferimenti che erano stati fattidagli imputati all’uso della violenza sarebbero da attribuire a mera millanteria non apparesuffragata da alcun elemento.Da quanto si è detto risulta l’assenza di qualsivoglia contraddizione o illogicità, tantomeno manifesta, come pure di qualsivoglia violazione di legge, nella motivazione con laquale la Corte d’appello di Torino ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi della rapinadella sostanza stupefacente e dell’orologio e delle tre contestate circostanze aggravanti ditale reato (circostanze che la Corte d’appello ha peraltro ritenuto sub-valenti rispetto allecircostanze attenuanti generiche), con la conseguente manifesta infondatezza anche dellacensura con la quale il XXXXXXXXXXXX ha invocato la qualificazione del fatto come truffa.5.

Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non è fondato.La configurabilità in diritto della rapina (o del furto) di sostanza stupefacenteillecitamente detenuta dal rapinato (o dal derubato) è conforme al risalente e costanteorientamento della Corte di cassazione.[OSCURATO:PERSONA]. 2, n. 1504 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Perilli, Rv. 141089-01, aveva affermato che,nell’ipotesi di sottrazione e conseguenziale detenzione di sostanze stupefacenti non èconfigurabile un unico reato complesso, ma ricorrono (cumulo materiale) due distinte figurecriminose, ossia il furto e la detenzione di sostanze stupefacenti.Successivamente, nel medesimo alveo, Sez. 1, n. 8855 del 23/01/1991, Murgia, Rv.188116-01, ha affermato che, qualora la detenzione di sostanze stupefacenti, che puòessere anche legittima, diventi a un certo punto illecita, ciò non comporta che esse diventinores nullius ai fini della configurabilità del delitto di rapina, atteso che, a tale fine, è sufficienteil requisito dell’alienità della cosa costituente oggetto dell’impossessamento della cosamobile, mediante minaccia sottraendola al detentore.

Di conseguenza, persiste l’aggravantedi cui all’art. 576, primo comma, n. 1), cod. pen., in relazione alla circostanza del nessoteologico ex art. 61, n. 2), cod. pen., in caso di omicidio volontario commesso al fine diimpossessamento di droga illecitamente detenuta dalla vittima.Tale orientamento è stato in seguito implicitamente seguito da Sez. 1, n. 24112 del26/05/2009, Ogbi (non massimata) ed è stato più di recente ribadito da Sez. 6, n. 38060 del04/04/2019, Ancora (non massimata sul punto), con la quale è stato affermato che lo stessoorientamento della Corte di cassazione «è conforme a quanto si ritiene in dottrina secondo laquale è pacifico che il reato di furto (e, quindi, anche quello di rapina) tutela il possesso enon la liceità di quest’ultimo» (punto 12 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto).A tale proposito, si deve osservare che, ancorché il tema della tutelabilità di quellesituazioni nelle quali tra un determinato soggetto e la cosa oggetto della condotta descrittadal legislatore intercorra una relazione illecita (possesso della cosa rubata da parte del ladro;possesso dello stupefacente da parte dello spacciatore) agiti in realtà la dottrina quasi abimmemorabile, l’affermazione della sentenza “Ancora” secondo cui «il reato di furto (e,quindi, anche quello di rapina) tutela il possesso e non la liceità di quest’ultimo» ha trovatoespressa conferma nella giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione.Le Sezioni unite, infatti, con la sentenza “Sciuscio” (Sez.

U, n. 40354 del 18/07/2013,Sciuscio, Rv. 255975-01), nel pronunciarsi sulla questione della legittimazione (o no) delresponsabile dell’esercizio commerciale nel quale è avvenuta la sottrazione a proporre laquerela per il furto, hanno avuto modo di chiarire che la nozione del cosiddetto “possessopenalistico”, che è autonoma rispetto alle categorie civilistiche, si connota come «unasignoria di fatto che consente di fruire e disporre della cosa in modo indipendente, al di fuoridella sfera di vigilanza e controllo di una persona che abbia su di essa un potere giuridicomaggiore» (ultimo capoverso della pag. 15) e che tale nozione «attribuisce rilievo anche allarelazione possessoria non sorretta da base giuridica, clandestina o addirittura illecita, con laconseguenza che costituisce furto pure la sottrazione della refurtiva al ladro» (terzocapoverso della pag. 16).Poiché anche la rapina tutela il “possesso penalistico” e poiché l’indicata nozione di“possesso penalistico” appare riferibile anche alla detenzione illecita di sostanzestupefacenti, ne discende la configurabilità in diritto della rapina (oltre che del furto) di talisostanze illecitamente detenute.Tale esegesi appare corrispondere anche al canone della necessaria ragionevolezzadelle soluzioni interpretative, non apparendo sensato negare tutela nei confronti del soggettoche versi in re illicita finendo col “giustificare” comportamenti corrispondenti alla fattispecie epalesemente connotati da disvalore sociale per il solo fatto che gli stessi vengono perpetratiin un contesto già connotato dal medesimo disvalore.6.

Il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non è fondato.Ciò in quanto non è ravvisabile alcun giudicato e, più in generale, alcuna preclusionediscendente dal ne bis in idem rispetto alla celebrazione del presente processo per il fatto dirapina, atteso che, per tale fatto, non pende alcun altro procedimento penale.Sarà, eventualmente, l’autorità giudiziaria di Milano a valutare se il fatto dellasuccessiva cessione della sostanza stupefacente a [OSCURATO:PERSONA], per il quale,secondo quanto è affermato dal ricorrente, la suddetta autorità giudiziaria di Milano staprocedendo, integri o no anche la fattispecie di reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del1990.7.

Il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non è fondato.Nel caso in esame, la revoca della sospensione condizionale della pena che era stataconcessa al XXXXXXXXXXXX con la sentenza del 07/06/2011 del Tribunale di Milano(divenuta irrevocabile il 17/10/2011) e con la sentenza del 30/03/2015 della Corte d’appellodi Milano (divenuta irrevocabile il 14/06/2015) è stata disposta dalla Corte d’appello di Torinoa norma dell’art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen., per avere il XXXXXXXXXXXXcommesso, durante i termini di sospensione di cui all’art. 163, primo comma, cod. pen. (che,nella specie, trattandosi di delitti, erano di cinque anni), delitti per cui era stata inflitta unapena detentiva.Con riguardo a tale ipotesi di revoca della sospensione condizionale della pena, laCorte di cassazione ha da tempo chiarito come si tratti di una revoca di diritto, o obbligatoria,la cui pronuncia riveste carattere meramente dichiarativo, cioè ricognitivo di unacaducazione del beneficio che è già avvenuta ope legis (al passaggio in giudicato dellasentenza attinente al secondo reato), nel momento in cui si è verificata la condizione e,quindi, anche prima della pronuncia giudiziale e indipendentemente da essa (Sez.

U, n.7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv. 210798-01), tanto che la stessa revoca può esseredisposta, come è avvenuto nel caso in esame, dalla corte d’appello anche in presenza diappello del solo imputato, senza che ciò costituisca violazione del divieto di reformatio inpeius (Sez. 1, n. 20293 del 08/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239996-01; Sez. 1, n. 13011 del11/03/2005, Tarisciotti, Rv. 231256-01).Si deve poi precisare che, ai fini della revoca della sospensione condizionale dellapena: a) il termine di cui all’art. 163, primo comma, cod. pen., decorre dalla data in cui èdivenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio (Sez. 1, n. 24999del 31/05/2022, Fulle, Rv. 283404-01; Sez. 4, n. 23192 del 10/05/2016, Seraglia, Rv.267095-01); b) il momento al quale ancorare la revoca del beneficio, ex art. 168, primocomma, n. 1), cod. pen., è quello della commissione del reato e non quello del passaggio ingiudicato della sentenza che lo accerta (Sez. 5, n. 17974 del 14/02/2024, A., Rv. 286388-01).La Corte d’appello di Torino ha rispettato tali principi, atteso che ha correttamenteverificato che il XXXXXXXXXXXX: 1) aveva commesso i fatti delittuosi di cui alla sentenzadel Tribunale di Milano del 08/02/2019 il 06/08/2016 e il 07/08/2016, cioè nel quinquenniodecorrente dal 17/10/2011, data di irrevocabilità della sentenza del 07/06/2011 del [OSCURATO:PERSONA]; 2) aveva commesso il fatto delittuoso sub iudice il 15/09/2017, cioè nelquinquennio decorrente dal 14/06/2015, data di irrevocabilità della sentenza del 20/03/2015della Corte d’appello di Milano.8.

Pertanto, i ricorsi devono essere rigettati, con la conseguente condanna deiricorrenti, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese delprocedimento.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
;udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa diXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, il quale ha depositato delle note per la discussione orale allequali si è riportato, insistendo per l’accoglimento del ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistitoper l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 19/11/2025, la Corte d’appello di Torino, in parziale riforma dellasentenza del 09/05/2024 del G.u.p. del Tribunale di Torino, emessa in esito a giudizioabbreviato (che era stato richiesto nell’udienza preliminare):a) assolveva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di rapinapluriaggravata (dall’essere stata la violenza commessa da più persone riunite, dall’essereconsistita la violenza nel porre la persona offesa in stato di incapacità di agire e dall’averecommesso il fatto in uno dei luoghi di cui all’art. 624-bis cod. pen.) di una somma di denaroin concorso (anche con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXXXXXXXX) ai danni di [OSCURATO:PERSONA];b) confermava la condanna del XXXXXXXXXXX e del XXXXXXXXXXXX per il reato dirapina pluriaggravata (dall’essere stata la violenza commessa da più persone riunite,dall’essere consistita la violenza nel porre la persona offesa in stato di incapacità di agire edall’avere commesso il fatto in uno dei luoghi di cui all’art. 624-bis cod. pen.) di circa kg. 1,6di sostanza stupefacente del tipo marijuana e di un orologio in concorso (anche conXXXXXXXXXXXXXXXX, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ai danni diXXXXXXXXXXXXXXXX;c) ritenute le già concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle tre indicatecircostanze aggravanti della rapina, rideterminava in due anni di reclusione ed € 500,00 dimulta la pena (così già ridotta per la scelta del rito abbreviato) irrogata al XXXXXXXXXXX eal XXXXXXXXXXXX per il reato di rapina pluriaggravata in concorso di cui sub b);d) revocava la sospensione condizionale della pena che era stata concessa alXXXXXXXXXXX con la sentenza del 19/10/2022 della Corte d’appello di Milano (divenutairrevocabile il 17/05/2023);e) revocava la sospensione condizionale della pena che era stata concessa alXXXXXXXXXXXX con la sentenza del 07/06/2011 del Tribunale di Milano (divenutairrevocabile il 17/10/2011) e con la sentenza del 30/03/2015 della Corte d’appello di Milano(divenuta irrevocabile il 14/06/2015).2. Avverso l’indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello di Torino, hannoproposto ricorsi per cassazione, con distinti atti a firma dei propri rispettivi difensori,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] edell’avv. [OSCURATO:PERSONA], è affidato a cinque motivi.3.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la «[v]iolazione di norma processualenella valutazione delle dichiarazioni del signor [OSCURATO:PERSONA]».Il XXXXXXXXXXX contesta l’affermazione della Corte d’appello di Torino secondo cuiXXXXXXXXXXXXXXXX «non può in alcun modo ritenersi coimputato dello stesso fatto-reatooggetto del presente procedimento, né imputato in un procedimento connesso» (sestocapoverso della pag. 5 della sentenza impugnata).Deduce in contrario che il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe «indagato in un procedimentocollegato/connesso», precisamente, nel procedimento per il reato di detenzione a fini dispaccio della sostanza stupefacente oggetto della rapina, per il quale procedimento è statoemesso avviso di conclusione delle indagini preliminari (di cui il ricorrente chiedel’acquisizione per estratto).Poiché il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe pertanto «persona coinvolta in un procedimento penalecollegato o fortemente connesso dal punto di vista probatorio», le sue dichiarazioniavrebbero dovuto essere valutate «secondo le regole della chiamata di correo» e averloinvece ritenuto «persona offesa dal reato, oltre ad integrare una patente violazione delcodice di procedura», comporterebbe anche «una motivazione solo apparente rispettoall’affermazione della penale responsabilità», atteso che «la versione della persona offesa»costituirebbe l’«unico e concreto caposaldo probatorio, […] anche con riferimento allapossibilità di ritenere sussistenti le aggravanti contestate».3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce: «[i]nattendibilità della persona offesa».Il XXXXXXXXXXX espone che: a) mentre il [OSCURATO:PERSONA] aveva denunciato lasottrazione di una somma di denaro, la Corte d’appello di Torino ha assolto gli imputati dalreato di rapina di tale somma; b) mentre il [OSCURATO:PERSONA] non aveva denunciato la sottrazionedi sostanza stupefacente e di un orologio, la Corte d’appello di Torino ha condannato gliimputati per il reato di rapina di tali due cose.Posto che, pertanto, la persona offesa «mente quando denuncia la sottrazione dei soldied è completamente reticente per quel che concerne sostanza stupefacente ed orologio», nediscenderebbe che «[t]re bugie non possono fare una condanna».Se si potrebbe, in ipotesi, ritenere spiegabile la reticenza in ordine alla sottrazione dellasostanza stupefacente, non sarebbe «accettabile la omessa indicazione dell’orologio tra ibeni provento del reato». Il XXXXXXXXXXX contesta la giustificazione che di tali reticenze èstata data dalla Corte d’appello di Torino nell’ultimo capoverso della pag. 6 della sentenzaimpugnata, affermando che, con tale giustificazione, la Corte d’appello avrebbe «rid[otto] almaliziosamente non riferito una denuncia totalmente falsa».La stessa Corte d’appello, inoltre, non si sarebbe «interroga[ta] sul ruolo dellacompagna [rectius: moglie] del [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]], che era stata invecevalorizzata dal Giudice di primo grado» sulla considerazione che la [OSCURATO:PERSONA] «mentreassisteva alla deposizione del marito aveva confermato la sua versione» (pag. 2 dellasentenza di primo grado). Il XXXXXXXXXXX rappresenta che, se la [OSCURATO:PERSONA] ha«confermato la versione» del [OSCURATO:PERSONA] e tale versione «non è vera (non è vera per isoldi, è reticente per orologio e droga […])», ne discenderebbe che«[OSCURATO:PERSONA] ha mentito tanto quanto il [OSCURATO:PERSONA]», peraltro «[s]enza lacopertura di giustificazioni che la Corte di Appello ha voluto creare per il [OSCURATO:PERSONA]». LaCorte d’appello di Torino non si sarebbe confrontata con tale elemento.Quanto all’elemento probatorio costituito dai riferimenti alla droga e all’orologio nelleconversazioni intercettate, esso sarebbe stato valorizzato «[s]enza alcunacontestualizzazione e senza alcuna critica».Le dichiarazioni della persona offesa e la «versione resa dalla moglie» sarebberopertanto inattendibili e la Corte d’appello di Torino «in niente vi ha aderito, fondandol’affermazione della penale responsabilità sugli esiti delle intercettazioni».Secondo il XXXXXXXXXXX, «[m]ettere a fondamento di una sentenza di condanna perrapina aggravata, la denuncia della persona offesa salvo poi non ritenerla credibile in puntodi oggetto del reato» sarebbe «fuori da qualunque canone di corretta valutazione dellaprocedurali in tema di valutazione delle dichiarazioni rese da persone coinvolte» e «vizio dimotivazione su una prova decisiva».3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce: «[c]ondanna per rapina di sostanzastupefacente: violazione di norma penale. Reato impossibile. Omessa motivazione ed errataapplicazione della legge penale».Il XXXXXXXXXXX lamenta che la Corte d’appello di Torino non avrebbe «speso unrigo» in risposta alla questione, che il proprio difensore aveva sollevato «[n]el corso delladiscussione», circa la configurabilità del reato di rapina avente a oggetto sostanzastupefacente, cioè un «bene inre ipsa illecito».Col ritenere tale configurabilità, la Corte d’appello di Torino avrebbe comunqueerroneamente applicato la legge penale, atteso che «il possesso tutelato dal diritto penalenon può essere la relazione di fatto con un bene radicalmente illecito», con la conseguenzache, «[m]ancando un patrimonio aggredibile nel caso concreto, […], con riguardo alla rapinadi sostanza stupefacente, si rientrerebbe nella ipotesi del reato impossibile».3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce: «[c]ondanna per rapina dell’orologio.Insussistenza della motivazione/omessa valutazione prova decisiva. Sentenza diassoluzione».Col confermare la condanna per la rapina dell’orologio, la Corte d’appello di Torinosarebbe «andata oltre la versione della persona offesa […], trovando riscontro negli esitidelle [intercettazioni] ambientali», le quali, tuttavia, sarebbero «scarsamente precise e pococontestualizzate».La spiegazione che è stata data dalla Corte d’appello di Torino secondo cui ilXXXXXXXXX non avrebbe denunciato la sottrazione dell’orologio perché «di valore, unRolex, plausibile provento di delitto, di cui avrebbe dovuto altrimenti giustificare laprovenienza agli inquirenti» (ultimo capoverso della pag. 6 della sentenza impugnata)costituirebbe un «[a]rgomento assolutamente ipotetico, assertivo e sostenuto dal nullaprobatorio».La Corte d’appello avrebbe anche omesso di confrontarsi con «le dichiarazioni dellamoglie della persona offesa: la signora [OSCURATO:PERSONA]» e di considerare che «[n]emmeno leifa riferimento all’orologio», con il conseguente «vizio di travisamento del fatto per mancatavalutazione di una prova decisiva».3.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce: «[n]e bis in idem sostanziale conriferimento alla sostanza stupefacente. Violazione art. 649 c.p.p. Violazione di leggeprocessuale».Espone che, oltre al presente procedimento per il reato di rapina, davanti «alla AG diMilano» pende il procedimento per il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,con riferimento alla cessione della sostanza stupefacente rapinata al [OSCURATO:PERSONA].I due reati dovrebbero però «essere letti in una cornice fattuale unica», atteso che egli«ha procurato al cessionario [[OSCURATO:PERSONA]] la sostanza stupefacente delXXXXXXXXX segnalata dallo stesso cessionario XXXXXXXXXX» (recte: XXXX).L’«azione» sarebbe pertanto «unica» e come tale sarebbe «stata pensata edorganizzata fin dall’inizio», con la conseguenza che del fatto si dovrebbe operare «unalettura sostanziale e complessiva».L’autorità giudiziaria di Torino e l’autorità giudiziaria di Milano lo starebbero perciòprocessando per il medesimo fatto, con la conseguente violazione dell’art. 649 cod. proc.pen.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], è affidatoa cinque motivi.4.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., l’inosservanza della norma processuale stabilita a pena di inammissibilitàdi cui all’art. 63 dello stesso codice.Rappresenta che il [OSCURATO:PERSONA] «è – pacificamente – detentore di sostanzastupefacente, condotta rilevante ai sensi dell’art. 73, D.P.R. n. 309/1990», sostanza checostituisce la cosa oggetto della rapina.Ciò rappresentato, il XXXXXXXXXXXX deduce che, «ai fini della […] originariaindividuabilità [del [OSCURATO:PERSONA]] quale soggetto da sottoporre a indagini», rileverebbe nontanto la circostanza che egli, nella propria denuncia, aveva omesso di riferire «la realenatura del bene sottratto», quanto «la conoscibilità oggettiva della sua posizione di possibileautore di un reato in materia di stupefacenti».Ne discenderebbe che, «contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimentoimpugnato, le dichiarazioni del [[OSCURATO:PERSONA]] non possono essere considerate attendibili,né tantomeno, per l’effetto, fondare […] un giudizio di penale responsabilità, allorquando lestesse non sono neppure utilizzabili».4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza dell’art. 192 dello stesso codice.Contesta che la Corte d’appello di Torino avrebbe ritenuto l’attendibilità delledichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] «sulla scorta della – presunta – conferma conferita dallacompagna del medesimo». Infatti, se è vero che la Corte d’appello di Torino «non tratt[a]autonomamente il punto», essa ha però motivato per relationem alla sentenza di primogrado, nella quale l’attendibilità delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata ritenuta«sulla scorta della presunta conferma che avrebbe conferito la compagna alle stesse, inquanto presente alle dichiarazioni del medesimo».Il ricorrente deduce in proposito che «la presunta conferma della versione delXXXXXXXXX da parte della compagna, mai sentita dagli inquirenti, Secondo [sic] lagiurisprudenza, tali riferimenti costituisce [sic] mera dichiarazione de relato, priva diriscontro, e non può né assumere autonoma valenza probatoria, né rafforzare l’attendibilitàdel dichiarante», con la conseguenza che la Corte d’appello di Torino «avrebbe dovuto,pertanto, rinvenire ulteriori elementi per riscontrare le dichiarazioni della – presunta –persona offesa.4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., l’inosservanza della norma processuale stabilita a pena di inammissibilitàdi cui all’art. 270 dello stesso codice.Deduce che i giudici del merito hanno utilizzato i risultati di intercettazioni che eranostate disposte dal Tribunale di Milano con riferimento ad altri reati, ai quali la rapina subiudice non risulta connessa, con la conseguenza che «vige il limite di operatività allacircolazione delle intercettazioni verso procedimenti “esterni” sancito dalla norma di cuiall’art. 270 c.p.p.».Ne discenderebbe «l’inutilizzabilità delle intercettazioni quale riscontro alle dichiarazionidel [OSCURATO:PERSONA]» e, di conseguenza, data l’«assenza di ulteriori elementi», la necessità di«una pronuncia assolutoria».4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.c) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza della legge penale e la manifesta illogicità dellamotivazione, con riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen. e all’art. 628 cod. pen.Secondo il XXXXXXXXXXXX, nel caso di specie difetterebbe l’elemento costitutivo delreato di rapina della violenza o minaccia, la cui sussistenza la Corte d’appello di Torinoavrebbe tratto da alcune intercettate affermazioni degli imputati.Il ricorrente contesta in proposito che: a) la Corte d’appello avrebbe errato «nelconsiderare le intercettazioni avvenute prima della presunta commissione del fatto, in quantole dichiarazioni d’intenti […] non hanno alcun valore»; b) quanto alle intercettate affermazionidegli imputati successive alla consumazione del reato, esse sarebbe «sconfessate dairiscontri probatori immediati dagli operanti [sic]».Il XXXXXXXXXXXX rappresenta in proposito che, se «fosse stato vero che ilXXXXXXXXX sarebbe stato legato in bagno (per di più con manette […]) e colpitoripetutamente con percosse al volto, sinanco con un manganello borchiato», non sispiegherebbe «– se non con la millanteria degli asseritamente presenti nei confronti deglialtri – l’assenza del benché minimo segno esteriore» sul corpo della persona offesa.Dopo avere affermato che le conversazioni intercettate, soprattutto quando hanno ilcontenuto «di confidenze o narrazioni post factum», potrebbero essere utilizzate come provasolo a condizione che «non siano isolate, ambigue o manifestamente millantatorie», con«obbligo motivazionale particolarmente rigoroso», il ricorrente deduce che, alla stregua diciò, «l’assenza di segni fisici sul [OSCURATO:PERSONA]» non potrebbe che «incidere sensibilmentesulla valutazione della prova».Quando l’uso della violenza risulta solo dalle conversazioni intercettate, il giudicesarebbe «chiamato a verificare che il contenuto della conversazione descriva in modounivoco e coerente la condotta violenta» e dovrebbe «spiegare perché tali dichiarazionisiano ritenute attendibili nonostante l’assenza di riscontri oggettivi», atteso che, in assenzadi una puntuale motivazione al riguardo, si fonderebbe l’accertamento della violenza «sumere affermazioni non verificate».Per tali ragioni, il ricorrente ribadisce la richiesta di riqualificare il fatto nel delitto ditruffa, con la conseguente estinzione del reato per prescrizione.4.5. Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 167 cod. pen.Nel revocare la sospensione condizionale della pena, la Corte d’appello di Torino nonavrebbe «t[enuto] conto dell’intervenuta estinzione del reato, con riferimento ai dueprecedenti citati», ai sensi dell’art. 167 cod. pen., norma che la stessa Corte d’appello diTorino avrebbe, perciò, erroneamente applicato.Ciò in quanto la Corte d’appello «revoca la sospensione condizionale per una sentenzaemessa il 7 giugno 2011, ben oltre il quinquennio rispetto ai fatti di cui alla Sentenza del2019 (commessi il 6/7 agosto 2016), e di quella del marzo 2015 per fatti, anch’essi, piùrisalenti rispetto al quinquennio, con riferimento all’imputazione odiernamente sub iudice».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Si deve preliminarmente rilevare la tardività delle note depositate in udienza dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], in quanto depositate oltrei termini, che si devono ritenere perentori, di quindici giorni (per le memorie) e di cinquegiorni (per le memorie di replica) prima dell’udienza che sono previsti, anche nel caso in cuisi proceda con la cosiddetta trattazione orale, dall’art. 611 cod. proc. pen., con laconseguenza che le stesse note non possono essere prese in considerazione (Sez. 6, n.3256 del 08/01/2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289224-01).2. In ordine logico, devono essere esaminati per primi i motivi del ricorso diXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con i quali è stata denunciata l’inutilizzabilità di prove.2.1. Il primo motivo del ricorso del XXXXXXXXXXXX – con il quale il ricorrente deduceche, poiché a carico di [OSCURATO:PERSONA] erano già emersi indizi di reità in ordine alreato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovutoessere sentito in qualità di persona sottoposta alle indagini, con la conseguenteinutilizzabilità delle sue dichiarazioni – non è fondato.La Corte di cassazione ha infatti chiarito – affermando un principio che il Collegio,condividendolo, intende ribadire –, che, in tema di giudizio abbreviato, sono inutilizzabili aisensi dell’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., in quanto affette da patologia correlata alla«violazione di un divieto probatorio», non tutte le prove assunte in «violazione dei divietistabiliti dalla legge» ex art. 191, comma 1, cod. proc. pen., ma solo quelle acquisite inspregio di una regola contenutistica che priva il giudice del potere di assumerle o inviolazione di regole procedimentali espressive di principi o disposizioni costituzionali osovranazionali (Sez. 3, n. 32019 del 04/06/2025, Sparacino, Rv. 288547-01).In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha escluso la deducibilità, nelgiudizio abbreviato, della violazione dell’art. 63, comma 2, cod. proc. pen., a fronte didichiarazioni indizianti rese da chi, escusso come persona informata sui fatti in fase diindagini, avrebbe dovuto essere sentito come indagato.Con l’indicata sentenza “Sparacino”, la Corte di cassazione ha in particolarecondivisibilmente ritenuto che: a) la categoria delle inutilizzabilità derivanti dalla «violazionedi un divieto probatorio» si deve ritenere relativa a quelle inutilizzabilità che sonodeterminate dalla «violazione di una regola di esclusione di tipo contenutistico» e, per ragionisistematiche, a quelle inutilizzabilità determinate dalla violazione di regole che concernono,invece, il procedimento acquisitivo dell’elemento istruttorio e che siano anche espressive diun principio o di una disposizione costituzionale o sovranazionale; b) le dichiarazioni rese acarico di terzi da una persona escussa in fase di indagini in qualità di persona informata suifatti e che, invece, avrebbe dovuto essere sentita in veste di indagato, si devono ritenereassunte in violazione non di una regola di esclusione di tipo contenutistico ma di una regolache disciplina le modalità di assunzione dell’elemento istruttorio; c) tale regola non si puòritenere espressione di principi o disposizioni costituzionali o sovranazionali, giacché essanon attiene direttamente neppure al diritto di difesa dell’indagato (o dell’imputato), atteso chequesti resta del tutto estraneo all’atto di assunzione di informazioni dal terzo a opera dellapolizia giudiziaria.Da tali condivisi principi discende che, anche a ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] dovesseessere sentito in qualità di persona sottoposta alle indagini, la scelta del XXXXXXXXXXXX dichiedere che il processo fosse definito nelle forme del giudizio abbreviato escludecomunque, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’inutilizzabilità delledichiarazioni che sono state rese a suo carico dal [OSCURATO:PERSONA].2.2. Il secondo motivo del ricorso del XXXXXXXXXXXX – con il quale il ricorrentededuce l’inosservanza dell’art. 270 cod. proc. pen. – non è fondato.Con la sentenza “Pisaniello”, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiaritoche la disciplina del regime di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi, di cuiall’art. 270, comma 1, cod. proc. pen. – nel testo di tale comma sostituito dall’art. 2, comma1, lett. g), n. 01), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, conv. con modif. dalla legge28 febbraio 2020, n. 7 (e anteriore al decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, conv. con modif.dalla legge 8 ottobre 2023, n. 137) – si applica solo nel caso in cui il procedimento nel qualesono state compiute le intercettazioni sia stato iscritto successivamente al 31/08/2020 (Sez.U, n. 36764 del 18/04/2024, Pisaniello, Rv. 287005-01).Poiché le intercettazioni in questione risalgono al 2017, con la conseguenza che ilprocedimento nel quale esse sono state compiute è stato evidentemente iscrittoanteriormente al 31/08/2020, ne discende che la disciplina che è qui applicabile rationetemporis è quella del comma 1 dell’art. 270 cod. proc. pen. nel testo originario di talecomma, anteriore alla menzionata sostituzione che è stata operata con il decreto-legge n.161 del 2019, testo secondo cui: «I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzatiin procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabiliper l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza».La disposizione applicabile nel caso in esame prevedeva pertanto una deroga algenerale divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi daquelli nei quali le intercettazioni stesse sono state disposte, cioè la deroga – che inveroricalca quella prevista anche da entrambe le discipline successive, di cui al menzionatodecreto-legge n. 161 del 2019 e di cui al decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 (art. 1,comma 2-quater), conv. con modif. dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137 –, che consente lacircolazione extra-procedimentale dei suddetti risultati in relazione all’accertamento dei delittiper i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza.Ne consegue quindi che, per la prova dei delitti che rientrano nel novero di tale deroga,i risultati delle intercettazioni sono utilizzabili anche in procedimenti diversi da quello in cuiesse sono state disposte se risultino, come pure stabiliva la norma, «indispensabili» perl’accertamento dei suddetti delitti.Così brevemente precisata la normativa applicabile, si deve in primo luogo rilevare cheil delitto di rapina pluriaggravata che è stato contestato e poi ascritto al ricorrente rientranell’indicata deroga, atteso che, poiché era punito, ratione temporis, con la pena dellareclusione da sei a venti anni (quarto comma dell’art. 628 cod. pen.), esso è ricompreso tra idelitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza, atteso che tale misura, a norma dell’art.380, comma 1, cod. proc. pen., è prevista per i delitti per i quali è stabilita la penadell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a ventianni.Quanto all’indispensabilità dei risultati delle intercettazioni in questione, essa appareassolutamente evidente, atteso che, dalla lettura della sentenza impugnata, e come megliosi vedrà in seguito, il contenuto delle conversazioni intercettate ha fornito alla Corte d’appellodi Torino elementi di prova che hanno costituito un indispensabile elemento dimostrativo,non altrimenti disponibile, per l’accertamento del reato di rapina della sostanza stupefacentee dell’orologio e per l’attribuzione di tale reato ai due imputati.Ne discende che, anche a ritenere che, come è sostenuto dal ricorrente, il presenteprocedimento non sia connesso ex art. 12 cod. proc. pen. a quello nel quale le intercettazionifurono autorizzate (giacché altrimenti, come è stato chiarito da Sez. U, n. 51 del 28/11/2019,dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395-01, il divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen. nonopererebbe), poiché la sentenza impugnata rende ragione dell’indispensabilità del risultatodelle intercettazioni per l’accertamento del reato e poiché la cornice edittale di questo lo farientrare tra quelli per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza, sussistevano comunque lecondizioni che, secondo il disposto dell’art. 270, comma 1, cod. proc. pen., legittimavano laderoga al divieto di utilizzazione dello stesso risultato nel presente procedimento.3. Sempre seguendo un ordine logico, devono ora essere esaminati i motivi con i quali iricorrenti hanno contestato la valutazione delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] conriferimento alla sua asserita qualifica di indagato/imputato del reato «collegato/connesso» didetenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente oggetto della rapina (primo motivodel ricorso di [OSCURATO:PERSONA]) e, più specificamente, in relazione ai riscontri alledichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (secondo motivo del ricorso diXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).Tali motivi non sono fondati.Quanto al primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], anche a sostenere che,diversamente da quanto è stato ritenuto dalla Corte d’appello di Torino, il XXXXXXXXXdovesse essere considerato indagato/imputato in un procedimento connesso a normadell’art. 12 cod. proc. pen. o, più plausibilmente, di un reato collegato ex art. 371, comma 2,lett. b), cod. proc. pen. (e, ancor più specificamente, di un reato in rapporto di “connessioneprobatoria”), si deve osservare che la valutazione delle dichiarazioni dello stessoXXXXXXXXX che è stata compiuta dalla Corte d’appello di Torino è stata nella sostanza deltutto sovrapponibile a quella che è richiesta dai commi 3 e 4 dell’art. 192 cod. proc. pen.,escludendo la sussistenza di indici di un suo eventuale intento calunnioso, e l’attendibilità delsuo racconto della rapina subita – salvo che, motivatamente, come meglio si vedrà, conriguardo alle cose che gli erano state sottratte –, ha altresì diffusamente indicato edesaminato gli, in vero, formidabili riscontri estrinseci individualizzanti costituiti dal contenutodelle intercettate conversazioni tra gli imputati, dal quale risultava, in modo inequivoco, lacondotta che era stata tenuta dagli stessi in termini coincidenti (salvo che per la sottrazionedel denaro) con quelli indicati nell’imputazione e con il, così pienamente confermato (salvoche con riguardo alle cose sottratte), racconto del [OSCURATO:PERSONA].Si tratta di riscontri, come si è detto, formidabili, tanto da costituire, in realtà, una vera epropria prova “autosufficiente”, con la quale i ricorrenti hanno omesso di confrontarsicompiutamente, come risulta anche dall’affermazione del XXXXXXXXXXX secondo cui «laversione della persona offesa» costituirebbe «l’unico e concreto caposaldo probatorio, […]anche con riferimento alla possibilità di ritenere sussistenti le aggravanti contestate», laquale, all’evidenza, trascura del tutto il formidabile «caposaldo probatorio» costituito dalcontenuto delle menzionate conversazioni intercettate.Quanto al secondo motivo del ricorso del XXXXXXXXXXXX, si deve osservare che,anche escludendo ogni rilievo alla «conferma» del racconto del [OSCURATO:PERSONA] da parte dellamoglie [OSCURATO:PERSONA], non essendo la stessa stata assunta a sommarieinformazioni (pag. 2 della sentenza di primo grado), lo stesso racconto risulta comunquepienamente e risolutivamente confermato, come si è detto, dalla prova costituita dalcontenuto delle intercettate conversazioni tra i coimputati.4. Devono essere ora esaminati i motivi con i quali i ricorrenti hanno contestatol’affermazione della loro responsabilità per il reato di rapina pluriaggravata in concorso dellasostanza stupefacente e di un orologio, cioè il secondo e il quarto motivo del ricorso diXXXXXXXXXXXXXXXX e il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], motiviche, non essendo fondati su ragioni personali, possono essere esaminati congiuntamente.Essi sono manifestamente infondati.La Corte d’appello di Torino ha affermato la responsabilità del XXXXXXXXXXX e delXXXXXXXXXXXX per il reato di rapina pluriaggravata in concorso loro attribuito sulla scortadei seguenti elementi di prova e argomentazioni: a) le dichiarazioni della persona offesaXXXXXXXXXXXXXXXX, il quale aveva riferito della rapina che aveva materialmente subitoda parte dei due ricorrenti (oltre che di [OSCURATO:PERSONA], terzo esecutoremateriale) e, in particolare, della violenza che gli imputati avevano commesso nei suoiconfronti, la quale era consistita nel colpirlo al volto e nell’ammanettarlo; b) il contenuto delleintercettate conversazioni tra i coimputati, dal quale risultava, in modo, come si è detto,inequivoco, la condotta che era stata tenuta dagli stessi in termini coincidenti (salvo che perla sottrazione del denaro) con quelli indicati nell’imputazione e, specificamente: b.1) laviolenza che era stata da essi commessa, che era consistita nel colpire il [OSCURATO:PERSONA] alvolto e nell’ammanettarlo (XXXXX Guldani: «lo prendevo a schiaffi»; XXXXXX: «l’abbiamoammanettato»; XXXXX Guldani: «hai visto che schiaffone gli ho dato»); b.2) le cose che essigli avevano sottratto, che erano costituite, specificamente, dalla droga («gangia», cioèmariujana, per circa kg. 1,6) e dall’orologio (Maiolo: «ma ho anche l’orologio»; XXXXXGuldani: «minchia quanto è bello»; XXXXXXXXXXX: «se l’orologio è buono recuperiamo»);c) la parziale confessione che era stata resa dal XXXXX Guldani.Si tratta di una motivazione che risulta del tutto esente da contraddizioni e da illogicità,tanto meno manifeste, sicché essa si sottrae a censure in sede di legittimità, in particolare, aquelle che sono state prospettate dai ricorrenti, con riguardo alla cui manifesta infondatezzasi osserva comunque che: a) la sottrazione della droga e dell’orologio risulta, come si è visto,in modo inequivoco, dal contenuto delle intercettate conversazioni tra i coimputati, rispetto alcui apprezzamento i ricorrenti non hanno evidenziato alcun profilo di manifesta illogicità o diirragionevolezza della motivazione con cui lo stesso contenuto è stato recepito; b) l’accertatafalsità della denuncia del [OSCURATO:PERSONA] della sottrazione del denaro non impedisce divalorizzare le ulteriori parti del suo racconto, nella parte in cui esso è ampiamentesupportato dal contenuto delle conversazioni intercettate (Sez. 1, n. 26966 del 01/12/2022,dep. 2023, Paola, Rv. 284836-01, Sez. 1, n. 35561 del 08/05/2013, Plaku, Rv. 256753-01,entrambe in tema di valutazione probatoria della chiamata di correo); c) le giustificazionidella Corte d’appello di Torino secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva taciuto la sottrazione delladroga perché, se avesse denunciato tale fatto, si sarebbe esposto sia a un procedimentopenale sia a un eventuale aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari allaquale si trovava sottoposto, e aveva taciuto la sottrazione dell’orologio in quanto ne avrebbedovuto indicare la provenienza agli inquirenti, appaiono del tutto prive di illogicità e, anzi, deltutto logiche; d) l’utilizzo della violenza, consistita, in particolare, nel colpire al volto enell’ammanettare il [OSCURATO:PERSONA], quale strumento della sottrazione-impossessamento dellasostanza stupefacente e dell’orologio è stato del tutto logicamente argomentato dalla Corted’appello di Torino sulla base degli elementi di prova costituiti dalle dichiarazioni delXXXXXXXXX e dal contenuto delle intercettate conversazioni tra gli imputati (che all’utilizzo,da parte loro, delle suddette modalità violente hanno fatto espresso riferimento), lagiustificazione dell’assenza di tracce di tale violenza sul corpo del [OSCURATO:PERSONA] si deveritenere essere stata non illogicamente fondata dalla stessa Corte d’appello sulleconsiderazioni che la persona offesa aveva riferito di avere subito un solo colpo e di esserestata ammanettata per poco tempo, per di più con delle manette che erano state acquistatein un sexy shop, e la tesi del XXXXXXXXXXXX secondo cui i riferimenti che erano stati fattidagli imputati all’uso della violenza sarebbero da attribuire a mera millanteria non apparesuffragata da alcun elemento.Da quanto si è detto risulta l’assenza di qualsivoglia contraddizione o illogicità, tantomeno manifesta, come pure di qualsivoglia violazione di legge, nella motivazione con laquale la Corte d’appello di Torino ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi della rapinadella sostanza stupefacente e dell’orologio e delle tre contestate circostanze aggravanti ditale reato (circostanze che la Corte d’appello ha peraltro ritenuto sub-valenti rispetto allecircostanze attenuanti generiche), con la conseguente manifesta infondatezza anche dellacensura con la quale il XXXXXXXXXXXX ha invocato la qualificazione del fatto come truffa.5. Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non è fondato.La configurabilità in diritto della rapina (o del furto) di sostanza stupefacenteillecitamente detenuta dal rapinato (o dal derubato) è conforme al risalente e costanteorientamento della Corte di cassazione.[OSCURATO:PERSONA]. 2, n. 1504 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Perilli, Rv. 141089-01, aveva affermato che,nell’ipotesi di sottrazione e conseguenziale detenzione di sostanze stupefacenti non èconfigurabile un unico reato complesso, ma ricorrono (cumulo materiale) due distinte figurecriminose, ossia il furto e la detenzione di sostanze stupefacenti.Successivamente, nel medesimo alveo, Sez. 1, n. 8855 del 23/01/1991, Murgia, Rv.188116-01, ha affermato che, qualora la detenzione di sostanze stupefacenti, che puòessere anche legittima, diventi a un certo punto illecita, ciò non comporta che esse diventinores nullius ai fini della configurabilità del delitto di rapina, atteso che, a tale fine, è sufficienteil requisito dell’alienità della cosa costituente oggetto dell’impossessamento della cosamobile, mediante minaccia sottraendola al detentore. Di conseguenza, persiste l’aggravantedi cui all’art. 576, primo comma, n. 1), cod. pen., in relazione alla circostanza del nessoteologico ex art. 61, n. 2), cod. pen., in caso di omicidio volontario commesso al fine diimpossessamento di droga illecitamente detenuta dalla vittima.Tale orientamento è stato in seguito implicitamente seguito da Sez. 1, n. 24112 del26/05/2009, Ogbi (non massimata) ed è stato più di recente ribadito da Sez. 6, n. 38060 del04/04/2019, Ancora (non massimata sul punto), con la quale è stato affermato che lo stessoorientamento della Corte di cassazione «è conforme a quanto si ritiene in dottrina secondo laquale è pacifico che il reato di furto (e, quindi, anche quello di rapina) tutela il possesso enon la liceità di quest’ultimo» (punto 12 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto).A tale proposito, si deve osservare che, ancorché il tema della tutelabilità di quellesituazioni nelle quali tra un determinato soggetto e la cosa oggetto della condotta descrittadal legislatore intercorra una relazione illecita (possesso della cosa rubata da parte del ladro;possesso dello stupefacente da parte dello spacciatore) agiti in realtà la dottrina quasi abimmemorabile, l’affermazione della sentenza “Ancora” secondo cui «il reato di furto (e,quindi, anche quello di rapina) tutela il possesso e non la liceità di quest’ultimo» ha trovatoespressa conferma nella giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione.Le Sezioni unite, infatti, con la sentenza “Sciuscio” (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013,Sciuscio, Rv. 255975-01), nel pronunciarsi sulla questione della legittimazione (o no) delresponsabile dell’esercizio commerciale nel quale è avvenuta la sottrazione a proporre laquerela per il furto, hanno avuto modo di chiarire che la nozione del cosiddetto “possessopenalistico”, che è autonoma rispetto alle categorie civilistiche, si connota come «unasignoria di fatto che consente di fruire e disporre della cosa in modo indipendente, al di fuoridella sfera di vigilanza e controllo di una persona che abbia su di essa un potere giuridicomaggiore» (ultimo capoverso della pag. 15) e che tale nozione «attribuisce rilievo anche allarelazione possessoria non sorretta da base giuridica, clandestina o addirittura illecita, con laconseguenza che costituisce furto pure la sottrazione della refurtiva al ladro» (terzocapoverso della pag. 16).Poiché anche la rapina tutela il “possesso penalistico” e poiché l’indicata nozione di“possesso penalistico” appare riferibile anche alla detenzione illecita di sostanzestupefacenti, ne discende la configurabilità in diritto della rapina (oltre che del furto) di talisostanze illecitamente detenute.Tale esegesi appare corrispondere anche al canone della necessaria ragionevolezzadelle soluzioni interpretative, non apparendo sensato negare tutela nei confronti del soggettoche versi in re illicita finendo col “giustificare” comportamenti corrispondenti alla fattispecie epalesemente connotati da disvalore sociale per il solo fatto che gli stessi vengono perpetratiin un contesto già connotato dal medesimo disvalore.6. Il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non è fondato.Ciò in quanto non è ravvisabile alcun giudicato e, più in generale, alcuna preclusionediscendente dal ne bis in idem rispetto alla celebrazione del presente processo per il fatto dirapina, atteso che, per tale fatto, non pende alcun altro procedimento penale.Sarà, eventualmente, l’autorità giudiziaria di Milano a valutare se il fatto dellasuccessiva cessione della sostanza stupefacente a [OSCURATO:PERSONA], per il quale,secondo quanto è affermato dal ricorrente, la suddetta autorità giudiziaria di Milano staprocedendo, integri o no anche la fattispecie di reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del1990.7. Il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non è fondato.Nel caso in esame, la revoca della sospensione condizionale della pena che era stataconcessa al XXXXXXXXXXXX con la sentenza del 07/06/2011 del Tribunale di Milano(divenuta irrevocabile il 17/10/2011) e con la sentenza del 30/03/2015 della Corte d’appellodi Milano (divenuta irrevocabile il 14/06/2015) è stata disposta dalla Corte d’appello di Torinoa norma dell’art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen., per avere il XXXXXXXXXXXXcommesso, durante i termini di sospensione di cui all’art. 163, primo comma, cod. pen. (che,nella specie, trattandosi di delitti, erano di cinque anni), delitti per cui era stata inflitta unapena detentiva.Con riguardo a tale ipotesi di revoca della sospensione condizionale della pena, laCorte di cassazione ha da tempo chiarito come si tratti di una revoca di diritto, o obbligatoria,la cui pronuncia riveste carattere meramente dichiarativo, cioè ricognitivo di unacaducazione del beneficio che è già avvenuta ope legis (al passaggio in giudicato dellasentenza attinente al secondo reato), nel momento in cui si è verificata la condizione e,quindi, anche prima della pronuncia giudiziale e indipendentemente da essa (Sez. U, n.7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv. 210798-01), tanto che la stessa revoca può esseredisposta, come è avvenuto nel caso in esame, dalla corte d’appello anche in presenza diappello del solo imputato, senza che ciò costituisca violazione del divieto di reformatio inpeius (Sez. 1, n. 20293 del 08/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239996-01; Sez. 1, n. 13011 del11/03/2005, Tarisciotti, Rv. 231256-01).Si deve poi precisare che, ai fini della revoca della sospensione condizionale dellapena: a) il termine di cui all’art. 163, primo comma, cod. pen., decorre dalla data in cui èdivenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio (Sez. 1, n. 24999del 31/05/2022, Fulle, Rv. 283404-01; Sez. 4, n. 23192 del 10/05/2016, Seraglia, Rv.267095-01); b) il momento al quale ancorare la revoca del beneficio, ex art. 168, primocomma, n. 1), cod. pen., è quello della commissione del reato e non quello del passaggio ingiudicato della sentenza che lo accerta (Sez. 5, n. 17974 del 14/02/2024, A., Rv. 286388-01).La Corte d’appello di Torino ha rispettato tali principi, atteso che ha correttamenteverificato che il XXXXXXXXXXXX: 1) aveva commesso i fatti delittuosi di cui alla sentenzadel Tribunale di Milano del 08/02/2019 il 06/08/2016 e il 07/08/2016, cioè nel quinquenniodecorrente dal 17/10/2011, data di irrevocabilità della sentenza del 07/06/2011 del [OSCURATO:PERSONA]; 2) aveva commesso il fatto delittuoso sub iudice il 15/09/2017, cioè nelquinquennio decorrente dal 14/06/2015, data di irrevocabilità della sentenza del 20/03/2015della Corte d’appello di Milano.8. Pertanto, i ricorsi devono essere rigettati, con la conseguente condanna deiricorrenti, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese delprocedimento. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 21079/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris